Circolare n. 19 del 31/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce un quadro organico della disciplina del Gruppo IVA, dalla costituzione ai suoi effetti, fino agli adempimenti, alle responsabilità e alle interazioni con regimi speciali. Vengono illustrati i requisiti soggettivi e i tre vincoli necessari, le presunzioni e l’interpello probatorio, le regole di adesione, modifica, revoca e scioglimento del Gruppo, nonché gli impatti su detrazione, plafond, split payment, operazioni infragruppo e rapporti con stabili organizzazioni e sedi estere. Ampio spazio è dedicato anche alla separazione delle attività e alla dispensa per operazioni esenti, con chiarimenti operativi per il rappresentante del Gruppo e per le SGR.
Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972 e D.M. 6 aprile 2018)
Gruppo IVA: chiarimenti interpretativi e regole operative
La circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 fornisce un quadro sistematico della disciplina del Gruppo IVA introdotta nel Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972, coordinandola con il D.M. 6 aprile 2018. L’obiettivo è chiarire requisiti di accesso, presupposti dei vincoli, procedimento di costituzione e di variazione del perimetro, effetti dell’opzione, adempimenti e responsabilità, con particolare attenzione ai profili applicativi più delicati per operatori professionali e imprese.
Quadro normativo e natura del regime
Il Gruppo IVA nasce in attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate sul piano finanziario, economico e organizzativo. La disciplina italiana, introdotta dalla legge di bilancio 2017, si colloca in un’ottica di semplificazione e antiabuso, in coerenza con le linee guida della Commissione europea, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con il principio di neutralità dell’IVA.
Il Gruppo IVA è configurato come un autonomo soggetto passivo, dotato di propria partita IVA e autonoma iscrizione al VIES. Il modello è facoltativo, ma opera secondo la logica "all in, all out": i soggetti che rispettano i requisiti partecipano tutti al Gruppo oppure non vi partecipano affatto. La disciplina non sostituisce la liquidazione IVA di gruppo ex articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972, che resta istituto distinto.
Soggetti ammessi ed esclusi
Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione e per i quali sussistano congiuntamente vincolo finanziario, economico e organizzativo. La circolare chiarisce che non possono partecipare:
- sedi e stabili organizzazioni situate all’estero;
- soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario;
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali rilevanti;
- soggetti in liquidazione ordinaria.
Sono esclusi anche i soggetti privi di soggettività passiva IVA per le attività istituzionali, come gli enti non commerciali nell’esercizio di tali attività e gli enti pubblici per le funzioni esercitate come pubblica autorità. Non possono partecipare, inoltre, i consorzi di mera rilevanza interna e le holding pure o statiche, mentre sono ammesse le holding gestorie o miste, in quanto soggetti passivi che intervengono nella gestione dei partecipati o offrono servizi di comune interesse.
La soggettività passiva è quindi condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche che tutti i partecipanti siano stabiliti in Italia. Il regime si applica a tutti i settori dell’attività economica, anche se svolti mediante patrimoni separati; per questo possono aderire anche le SGR e le società di cartolarizzazione.
Vincolo finanziario
Il vincolo finanziario si fonda sul controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., cioè sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il controllo può essere diretto o indiretto e rileva anche quando tutti i soggetti italiani siano controllati dal medesimo soggetto, purché questo sia residente in Italia o in un Paese con adeguato scambio di informazioni.
La circolare distingue i principali schemi di controllo:
- controllo a raggiera, con una capogruppo che controlla più società sorelle;
- controllo a catena;
- struttura ibrida con controllo diretto e indiretto combinati.
Viene inoltre chiarito che, se la capogruppo estera è una holding statica o di mero godimento, essa non entra nel Gruppo perché non è soggetto passivo IVA, ma resta comunque il riferimento per verificare la sussistenza del controllo sulle società italiane. Ne consegue che il Gruppo è composto dalle società controllate, anche se la holding che le controlla è esclusa dal perimetro soggettivo.
La stabile organizzazione italiana di un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato deve essere inclusa nel Gruppo quando la casa madre estera soddisfa il requisito del controllo sulle società italiane. La circolare richiama esempi concreti per illustrare l’inclusione della stabile organizzazione e delle società italiane nella medesima compagine.
Periodo minimo di possesso delle partecipazioni
Il vincolo finanziario deve sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, in linea generale, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione produce effetti. Se l’opzione è presentata entro il 30 settembre, con effetto dal 1° gennaio successivo, il possesso del vincolo va dimostrato dal 1° luglio precedente. Se l’opzione è esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre, con effetto dal secondo anno successivo, la prova del vincolo decorre dal momento dell’opzione.
Questa condizione temporale risponde a finalità antielusive, per evitare che si formino Gruppi basati su legami occasionali o temporanei.
Vincolo economico
Il vincolo economico sussiste quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più membri.
La circolare interpreta l’"attività principale" in senso qualitativo, non meramente quantitativo: rileva l’attività caratteristica del soggetto, non il solo volume d’affari. Per l’"attività dello stesso genere" si guarda alla tipologia economico-professionale e non soltanto ai codici ATECO, che sono un indizio utile ma non esclusivo.
Sono richiamati esempi di attività dello stesso tipo anche in settori diversi, attività complementari come la produzione di componenti destinati a prodotti finiti di un altro soggetto, e attività interdipendenti come l’assistenza post vendita. Rilevano anche i contratti di distribuzione, concessione di vendita e franchising, quando esprimono una integrazione economica tra i partecipanti.
La categoria residuale delle attività che avvantaggiano sostanzialmente uno o più membri copre le ipotesi in cui un partecipante svolge attività di supporto o ausilio generico agli altri, come servizi amministrativi o gestione del personale. In tutti i casi il vincolo economico richiede un impatto significativo dell’attività di un membro su quella di un altro e il perseguimento di un comune obiettivo economico.
La circolare precisa, infine, che il vincolo economico può essere presunto esistente quando ricorra il vincolo finanziario, salvo prova contraria.
Vincolo organizzativo
Il vincolo organizzativo è individuato nel coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti, anche quando il coordinamento sia esercitato da un soggetto terzo. Il concetto di coordinamento si concretizza nella definizione unitaria delle politiche economiche, delle strategie e delle linee essenziali dell’attività, tale da imprimere un indirizzo comune e una gestione unitaria al complesso dei soggetti.
Il coordinamento può derivare dal controllo di diritto oppure da vincoli contrattuali come agenzia, commissione, concessione e affiliazione commerciale. Anche qui opera la presunzione di esistenza quando vi sia il vincolo finanziario, salvo prova contraria.
Presunzioni e interpello probatorio
La presenza del vincolo finanziario fa presumere anche i vincoli economico e organizzativo. Tale presunzione può essere superata mediante interpello probatorio presentato all’Agenzia delle entrate dal rappresentante del Gruppo e dal soggetto interessato. L’interpello può essere utilizzato sia per dimostrare l’insussistenza di un vincolo presunto, sia per provare la sussistenza del vincolo economico nei casi in cui esso sia presunto mancante, ad esempio nelle acquisizioni derivanti da operazioni di recupero crediti o conversione di crediti in azioni.
L’istanza può essere presentata anche prima dell’opzione di costituzione del Gruppo, e la risposta deve essere resa entro 120 giorni. La circolare ammette anche istanze plurime per escludere o includere più soggetti, purché sottoscritte dal rappresentante e da tutti i membri interessati.
Costituzione del Gruppo e opzioni collegate
Il Gruppo si costituisce con dichiarazione telematica del rappresentante, redatta secondo il modello approvato dall’Agenzia delle entrate, e sottoscritta da tutti i partecipanti. La dichiarazione deve indicare denominazione del Gruppo, dati del rappresentante e dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività svolte ed elezione di domicilio presso il rappresentante per la notifica degli atti.
La dichiarazione produce effetti:
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se presentata dal 1° gennaio al 30 settembre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre.
In prima applicazione, per l’avvio dal 2019, il termine era fissato al 15 novembre 2018. L’opzione non può essere effettuata per comportamento concludente. La durata minima è di tre anni e il rinnovo è automatico, salvo revoca.
La dichiarazione può contenere anche le opzioni per:
- la separazione delle attività ex articolo 36, terzo comma;
- la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex articolo 36-bis.
Tali opzioni, se non inserite inizialmente, possono essere integrate entro il 31 dicembre precedente l’effettiva operatività del Gruppo; dopo il primo anno di operatività, si applicano le regole ordinarie sul comportamento concludente.
Modifiche del perimetro e cessazione del Gruppo
Il perimetro soggettivo può mutare nel tempo. L’ingresso di nuovi soggetti è possibile quando, successivamente all’opzione, si instaurino i vincoli richiesti: in tal caso la partecipazione decorre dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati. L’esclusione avviene per il venir meno del vincolo finanziario, per il venir meno del vincolo economico o organizzativo riconosciuto in via probatoria, nonché per sequestro, procedure concorsuali o liquidazione ordinaria.
Le inclusioni si comunicano entro 90 giorni dall’instaurazione dei vincoli; le esclusioni entro 30 giorni dall’evento. Ogni altra variazione, come la sostituzione del rappresentante, va formalizzata con le stesse modalità telematiche.
Il Gruppo si scioglie anche per revoca, che però non è efficace prima del decorso del triennio minimo. La revoca deve essere sottoscritta dal rappresentante e dai partecipanti e non può essere tacita. Se viene rilevata una violazione del principio all in, all out, il Gruppo non cessa automaticamente se il soggetto mancante viene successivamente incluso mediante opzione; in caso contrario, il Gruppo cessa e l’Amministrazione recupera l’eventuale vantaggio fiscale indebito.
Effetti dell’opzione: diritti, obblighi e soggettività
Con la nascita del Gruppo IVA i partecipanti perdono la soggettività IVA individuale e tutti i diritti e obblighi IVA, per le operazioni rilevanti dalla data di efficacia dell’opzione, fanno capo al Gruppo. Restano ai singoli soggetti le operazioni anteriori all’ingresso e quelle successive alla cessazione.
La distinzione temporale è ancorata:
- per le operazioni attive, al momento di esigibilità dell’IVA;
- per le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione è esercitabile.
La circolare richiama il principio, già chiarito in altra prassi, secondo cui il diritto alla detrazione richiede sia l’esigibilità dell’imposta sia il possesso di valida fattura. Ciò assume rilievo soprattutto nelle operazioni a cavallo tra esercizio dell’opzione e decorrenza del Gruppo.
Il Gruppo deve inoltre iscriversi al VIES se effettua operazioni intracomunitarie. I partecipanti eventualmente già iscritti sono automaticamente esclusi dall’elenco e, alla cessazione del Gruppo, dovranno reiscriversi se intendono proseguire tali operazioni.
Operazioni interne e operazioni con l’esterno
Le operazioni tra partecipanti al medesimo Gruppo non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini IVA. Di conseguenza, non vi è imponibilità né obbligo di fattura IVA, annotazione nei registri IVA o indicazione in dichiarazione annuale. Restano però gli obblighi di rilevazione contabile secondo il D.P.R. n. 600/1973, oppure, per i soggetti in contabilità semplificata, mediante documentazione cronologicamente ordinata.
Sono invece considerate effettuate dal Gruppo, e non dal singolo partecipante, le operazioni verso soggetti esterni e quelle ricevute da terzi. Il principio vale anche per importazioni, esportazioni e operazioni intracomunitarie. Le somme eventualmente regolamentate tra partecipanti per compensare vantaggi o svantaggi fiscali interni non rilevano ai fini IVA.
Eccedenze creditorie pregresse e plafond
L’eccedenza di IVA detraibile maturata nell’anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce automaticamente al Gruppo. Essa resta nella disponibilità del partecipante, che può chiederne il rimborso anche senza le condizioni ordinarie dell’articolo 30 o compensarla orizzontalmente ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Fa eccezione la parte di credito capiente nei versamenti IVA effettuati nell’anno precedente, che può essere trasferita al Gruppo. La circolare fornisce un esempio numerico per evidenziare come il credito trasferibile sia limitato all’ammontare dei versamenti effettuati, mentre il residuo resta al partecipante.
Il Gruppo può utilizzare il plafond maturato dai partecipanti per operare in sospensione d’imposta come esportatore abituale già dal primo anno di efficacia. La dichiarazione d’intento può essere trasmessa dal rappresentante oppure, in alternativa, dai singoli partecipanti, indicando il numero di partita IVA del Gruppo.
Rapporti tra casa madre e stabile organizzazione
Le operazioni tra casa madre e stabile organizzazione assumono rilevanza IVA quando una delle due aderisce a un Gruppo IVA, in conformità ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia nel caso Skandia. La circolare recepisce l’idea che l’adesione al Gruppo recida il legame di unitarietà soggettiva tra casa madre e branch, facendo emergere operazioni imponibili tra soggetti da considerare esterni ai fini del regime.
La disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2018, si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018. La base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633, quindi in base ai corrispettivi o, nei casi previsti, al valore normale.
Rettifiche della detrazione
La costituzione del Gruppo può richiedere rettifiche della detrazione ex articolo 19-bis2, con effetti analoghi a quelli di una fusione. La circolare spiega che occorre verificare, per ciascun bene o servizio, se il passaggio alla soggettività collettiva abbia modificato la destinazione o il regime di detrazione rispetto alla situazione precedente.
Le rettifiche possono riguardare:
- beni non ammortizzabili e servizi non ancora utilizzati;
- beni ammortizzabili, entro il quinquennio o il decennio di tutela fiscale;
- mutamenti di attività o di pro-rata generale.
In caso di attribuzione di beni e servizi a una diversa attività separata del Gruppo, il mutamento di destinazione può integrare una rettifica della detrazione. I chiarimenti valgono anche specularmente in caso di cessazione del Gruppo.
Separazione delle attività ex articolo 36, terzo comma
Il Gruppo può optare per la separazione delle attività, applicando all’unico soggetto passivo collettivo le stesse regole previste per i soggetti individuali. La circolare approfondisce ampiamente il tema, precisando che la separazione è ammissibile quando esistano attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, anche se classificate nello stesso codice ATECO, purché la distinzione consenta di evitare l’effetto sfavorevole del pro-rata generale.
La scelta può essere costruita in modi diversi:
- aggregando in un’unica attività separata le stesse attività svolte da più entità del Gruppo;
- mantenendo una separazione che rifletta l’articolazione operativa delle singole entità.
La circolare fornisce diversi esempi in cui una medesima attività può essere separata in tutto o in parte, anche con riferimento a una sola delle entità che la svolgono. È inoltre chiarito che, per i passaggi interni tra attività separate, la rilevanza IVA sorge solo se il bene o servizio è trasferito verso un’attività con diritto alla detrazione inferiore rispetto a quella di provenienza. Se invece il livello di detrazione è identico, il passaggio non è imponibile, in coerenza con la direttiva IVA e con il principio di neutralità.
Per i beni e servizi promiscui, la detrazione è ammessa nei limiti della quota imputabile a ciascuna attività separata; in mancanza di criteri oggettivi, può essere utilizzato il rapporto tra volumi d’affari. Nel Gruppo, se la separazione riflette le attività già esistenti prima della costituzione, possono essere mantenuti gli stessi criteri di imputazione, purché oggettivi.
Dispensa ex articolo 36-bis
La dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti può essere esercitata anche con riferimento a un’attività separata ai sensi dell’articolo 36, terzo comma. La dispensa si limita però alle operazioni esenti dell’attività per la quale è stata scelta e non si estende automaticamente ad altre attività esenti dello stesso soggetto non oggetto di separazione.
Se il Gruppo adotta questa opzione, si applicano le medesime regole previste per i soggetti individuali. La scelta può incidere sulla rettifica della detrazione quando, rispetto alla situazione precedente del partecipante, l’attività esente passi da un regime senza dispensa a uno con dispensa, o viceversa.
Adempimenti, liquidazioni, compensazioni e rimborsi
Gli adempimenti documentali possono essere gestiti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, anche con soluzioni miste. La liquidazione periodica e i versamenti sono invece di competenza esclusiva del rappresentante. Il Gruppo può utilizzare registri sezionali e deve presentare le comunicazioni periodiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni, oltre alla dichiarazione annuale IVA.
Il divieto di compensazione è ribadito con forza: il debito IVA del Gruppo non può essere compensato con crediti dei partecipanti, né il credito del Gruppo con imposte e contributi dei singoli.
Per i rimborsi, il D.M. 6 aprile 2018 adatta le condizioni dell’articolo 38-bis alla struttura collettiva del Gruppo, richiedendo una dichiarazione sostitutiva che attesti la somma delle condizioni riferite ai singoli partecipanti e la regolarità contributiva e assicurativa di tutti i membri. Per richieste superiori a 30.000 euro, le condizioni di cui all’articolo 38-bis, comma 4, devono essere verificate in capo a ciascun partecipante.
Rappresentante di Gruppo e responsabilità solidale
Il rappresentante del Gruppo è individuato, di regola, nel soggetto che esercita il controllo finanziario sugli altri partecipanti; se tale soggetto non può assumere il ruolo, subentra il partecipante con il volume d’affari o ricavi più elevato nell’anno precedente. Il rappresentante è responsabile dell’adempimento degli obblighi connessi all’opzione, mentre gli altri partecipanti rispondono in solido con lui per imposta, interessi e sanzioni derivanti dalle attività di liquidazione e controllo.
La sostituzione del rappresentante va comunicata entro 30 giorni con il modello approvato dall’Agenzia. La solidarietà è giustificata dall’unicità del soggetto passivo costituito dal Gruppo.
SGR e fondi immobiliari
La circolare dedica un passaggio specifico alle SGR, chiarendo che il regime del Gruppo IVA è compatibile con la disciplina speciale dei fondi immobiliari. Quando una SGR partecipa a un Gruppo IVA, per le operazioni relative ai fondi il soggetto passivo IVA è il Gruppo e non la SGR individualmente considerata; l’IVA è determinata e liquidata separatamente per ciascun fondo, mentre il versamento avviene cumulativamente a cura del rappresentante del Gruppo.
Le SGR devono fatturare usando la partita IVA del Gruppo, unitamente al proprio codice fiscale e ai dati identificativi del fondo. Se le operazioni avvengono verso un altro membro del Gruppo, sono irrilevanti ai fini IVA secondo le regole generali sulle operazioni infragruppo.
La circolare sottolinea, infine, che la solidarietà tra partecipanti non può compromettere la separazione patrimoniale dei fondi, salvo gli obblighi d’imposta a essi specificamente riferibili.
Punti principali
Quadro normativo e natura del Gruppo IVA
La circolare ricostruisce la disciplina del Gruppo IVA alla luce dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, del Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972 e del D.M. 6 aprile 2018. Il Gruppo IVA è presentato come un autonomo soggetto passivo, con propria partita IVA e iscrizione VIES, fondato su logiche di semplificazione e contrasto all’abuso, secondo il modello "all in, all out".
Requisiti soggettivi e perimetro di partecipazione
Possono aderire i soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che presentano congiuntamente vincolo finanziario, economico e organizzativo. Sono esclusi, tra gli altri, sedi e stabili organizzazioni estere, soggetti sottoposti a sequestro giudiziario, a procedure concorsuali o in liquidazione ordinaria. Vengono inoltre chiariti i limiti di partecipazione per enti non commerciali nelle attività istituzionali, consorzi interni e holding pure, mentre sono ammesse le holding gestorie o miste.
Vincolo finanziario: contenuto, casi e decorrenza
Il vincolo finanziario si ricava dal controllo di diritto ex articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., diretto o indiretto, oppure dal controllo comune da parte del medesimo soggetto residente in Italia o in Paese con adeguato scambio di informazioni. La circolare illustra i casi di controllo a raggiera, a catena e misto, chiarisce il ruolo delle holding statiche come soggetto di riferimento pur se escluse dal Gruppo, e precisa che la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero va inclusa nel perimetro del Gruppo. Il vincolo deve sussistere al momento dell’opzione e, di regola, dal 1° luglio dell’anno precedente; per le opzioni esercitate dal 1° ottobre al 31 dicembre, la prova decorre dal momento dell’opzione.
Vincolo economico e vincolo organizzativo
Il vincolo economico sussiste se ricorre almeno una delle tre forme di cooperazione indicate dalla norma: attività principale dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, attività che avvantaggiano sostanzialmente uno o più membri. La circolare valorizza il criterio qualitativo dell’"attività principale", esclude che i codici ATECO siano decisivi da soli e fornisce esempi su attività simili, complementari o di supporto. Il vincolo organizzativo, invece, è individuato nel coordinamento di diritto o di fatto tra gli organi decisionali, anche tramite vincoli contrattuali, e si realizza quando esiste una gestione unitaria delle strategie di gruppo.
Presunzioni e interpello probatorio
Dalla presenza del vincolo finanziario si presumono anche vincolo economico e organizzativo, salvo prova contraria. In alcune ipotesi particolari, come l’acquisizione di partecipazioni in operazioni di recupero crediti o conversione di crediti in azioni, il vincolo economico è invece presunto insussistente. La prova contraria, o la prova della sussistenza del vincolo economico nei casi esclusi, si fornisce mediante interpello probatorio presentato dal rappresentante del Gruppo e dal soggetto interessato, con risposta dell’Agenzia entro 120 giorni.
Costituzione del Gruppo, opzioni accessorie e durata
La costituzione avviene con dichiarazione telematica del rappresentante del Gruppo, sottoscritta da tutti i partecipanti, contenente denominazione, dati identificativi, attestazione dei vincoli, attività svolte ed elezione di domicilio. L’opzione produce effetti dal primo gennaio dell’anno successivo se presentata entro il 30 settembre, ovvero dal secondo anno successivo se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la prima applicazione, la scadenza utile è stata fissata al 15 novembre 2018 per effetto del D.M. 6 aprile 2018. La durata minima è triennale, con rinnovo automatico annuale in assenza di revoca.
Modifiche del perimetro e cessazione del Gruppo
Il perimetro può ampliarsi quando nuovi soggetti instaurano successivamente i vincoli richiesti, con partecipazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’uscita è obbligatoria nei casi di venir meno dei vincoli, sequestro, procedure concorsuali o liquidazione ordinaria, con effetti temporali diversi a seconda della causa. Le variazioni si formalizzano con dichiarazione telematica: inclusione entro 90 giorni dall’instaurazione dei vincoli, esclusione entro 30 giorni dall’evento, e ogni altra variazione rilevante, come la sostituzione del rappresentante. La revoca non può avvenire per comportamento concludente ed è efficace, a seconda della data di presentazione, dall’anno successivo o dal secondo anno successivo, purché sia decorso il triennio minimo.
Effetti dell’opzione: soggettività, diritti e obblighi
Con la costituzione del Gruppo, i partecipanti perdono la soggettività IVA individuale e il Gruppo assume diritti e obblighi per le operazioni per cui l’imposta diventa esigibile o la detrazione è esercitabile dalla data di efficacia dell’opzione. Restano in capo ai singoli partecipanti le operazioni anteriori all’ingresso o successive alla cessazione. La circolare distingue i criteri temporali per operazioni attive e passive e precisa il funzionamento del diritto all’acquisto senza IVA, del plafond, della partita IVA del Gruppo e dell’iscrizione/autonomia VIES.
Operazioni infragruppo e operazioni con terzi
Le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra partecipanti sono irrilevanti ai fini IVA e non richiedono fattura, registrazione IVA o indicazione in dichiarazione annuale, pur restando da rilevare nelle scritture contabili ordinarie. Le operazioni rese o ricevute verso o da soggetti esterni si considerano effettuate dal Gruppo, compresi acquisti e cessioni intracomunitari e importazioni/esportazioni. Le somme interne corrisposte per compensare vantaggi o svantaggi fiscali del regime non assumono rilevanza IVA.
Rapporti tra casa madre e stabile organizzazione
Le operazioni tra sede e stabile organizzazione assumono rilevanza IVA se una delle due aderisce a un Gruppo IVA, in coerenza con i principi della giurisprudenza Skandia e FCE Bank. La disciplina, applicabile alle operazioni dal 1° gennaio 2018, considera tali operazioni come effettuate verso soggetti esterni al Gruppo o dal Gruppo verso soggetti esterni, con base imponibile determinata secondo l’articolo 13 del D.P.R. n. 633, anche al valore normale nei casi previsti.
Crediti pregressi, plafond e divieto di compensazione
L’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente l’ingresso non si trasferisce integralmente al Gruppo, ma resta in capo al partecipante, salvo la quota capiente nei versamenti IVA effettuati nell’anno precedente, che può essere trasferita al Gruppo. Il credito residuo può essere chiesto a rimborso o compensato orizzontalmente dal partecipante. Viceversa, il credito del Gruppo non può compensare imposte o contributi dei partecipanti, né il debito IVA del Gruppo può essere compensato con crediti dei singoli.
Rettifica della detrazione in ingresso e in uscita
La costituzione del Gruppo può comportare rettifiche della detrazione ex articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633, con effetti analoghi a una fusione. La rettifica riguarda beni non ammortizzabili, servizi e beni ammortizzabili, in funzione di mutamenti di destinazione, regime di attività o percentuale di pro-rata. Le regole si applicano anche in caso di cessazione del Gruppo, con riferimento alla data di acquisto originaria del bene o del servizio e ai periodi di tutela fiscale ancora in corso.
Adempimenti, fatturazione, liquidazioni e rimborsi
Il rappresentante del Gruppo è il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi, di liquidazione, versamento e comunicazione periodica, anche se fatturazione, certificazione e registrazioni possono essere eseguite anche dai singoli partecipanti secondo modelli organizzativi scelti internamente. È vietata la compensazione tra debiti IVA del Gruppo e crediti tributari o contributivi dei partecipanti. Per i rimborsi si applica l’articolo 38-bis in modo adattato alla natura collettiva del Gruppo, considerando la sommatoria dei valori dei partecipanti e la regolarità dei loro versamenti previdenziali e assicurativi.
Separazione delle attività e dispensa per operazioni esenti
Il Gruppo può esercitare le opzioni di separazione delle attività ex articolo 36, terzo comma, e di dispensa ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 633. La circolare chiarisce che la separazione è ammessa per attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, anche se riconducibili allo stesso codice ATECO, quando consente una detrazione più aderente al reale utilizzo dei beni e servizi. Nell’ambito del Gruppo, la separazione può essere costruita aggregando attività omogenee svolte da diverse entità oppure mantenendo distinte le attività riferibili alle singole entità, purché coerente con la ratio antipro-rata. I passaggi interni tra attività separate sono imponibili solo quando il bene o il servizio passi verso un’attività con diritto di detrazione inferiore; la dispensa ex articolo 36-bis può riguardare anche attività esenti separate, con effetti sull’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti ad esse riferibili.
Responsabilità e casi speciali SGR
Il rappresentante di Gruppo risponde per l’adempimento degli obblighi connessi all’opzione; gli altri partecipanti rispondono in solido, insieme al rappresentante, per imposta, interessi e sanzioni risultanti da liquidazione e controllo. Per le SGR, la circolare conferma che il Gruppo IVA può partecipare anche a patrimoni separati come i fondi immobiliari, con imputazione delle operazioni al Gruppo e non alla SGR in quanto tale, mentre restano salvi i regimi speciali dei fondi e le regole sui rimborsi senza garanzia; la solidarietà non consente comunque di aggredire i fondi oltre gli obblighi specificamente ad essi riferibili.
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