Circolare n. 3 del 25/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina del flusso telematico dei modelli 730-4 nell’ambito dell’assistenza fiscale prestata da Caf, professionisti e sostituti d’imposta. Ricorda gli obblighi di comunicazione della sede telematica per la ricezione dei risultati contabili, distingue tra quadro CT della CU e modello CSO, e descrive la procedura da seguire quando cessa l’incarico all’intermediario incaricato della ricezione. Viene inoltre precisato che, in caso di mancato aggiornamento da parte del sostituto d’imposta dopo l’invito dell’Agenzia, l’indirizzo telematico dell’intermediario viene cancellato e il sostituto dovrà comunicare nuovamente i dati tramite CU. La circolare evidenzia anche le conseguenze operative sulla gestione dei conguagli e sul profilo della protezione dei dati personali.
Assistenza fiscale, flusso 730-4 e cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4
Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d’imposta e dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4
La circolare interviene sul funzionamento del flusso telematico dei modelli 730-4, con particolare attenzione alla comunicazione della sede telematica presso cui il sostituto d’imposta riceve i risultati contabili necessari per l’effettuazione dei conguagli. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce le conseguenze operative della cessazione dell’incarico all’intermediario delegato alla ricezione dei dati.
Quadro normativo e finalità del flusso 730-4
La circolare richiama anzitutto l’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che attribuisce a Caf e professionisti abilitati l’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione del modello 730. Viene inoltre richiamato l’articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che consente al contribuente di presentare direttamente la dichiarazione precompilata via web, accettandola o modificandola.
Nel sistema dell’assistenza fiscale, il modello 730-4 contiene il risultato finale della dichiarazione ed è trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate, che lo rende disponibile ai sostituti d’imposta. Questi ultimi utilizzano tali dati per effettuare i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni. Il riferimento operativo è l’articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che disciplina la trasmissione dei risultati contabili nell’ambito dell’assistenza fiscale.
Obbligo di comunicare la sede telematica
L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che i sostituti d’imposta devono ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. Per questo devono comunicare all’Agenzia la sede telematica, propria o di un intermediario, dove ricevere i risultati contabili.
Dal 2015, in forza dell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), come modificato dal decreto legislativo n. 175 del 2014, la comunicazione della sede telematica deve avvenire entro il 7 marzo tramite il flusso informativo delle Certificazioni Uniche. La circolare precisa che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia individua termini e modalità per le variazioni successive della sede telematica.
Modalità di comunicazione: quadro CT e modello CSO
La comunicazione può essere effettuata in due modi:
- tramite la Certificazione Unica, compilando il quadro CT, utilizzabile esclusivamente per la prima comunicazione;
- tramite il modello CSO, denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", da utilizzare per le variazioni dei dati già comunicati oppure per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la CU.
Il modello CSO è utilizzato anche quando il sostituto d’imposta intende sostituire l’intermediario con un altro intermediario, con il sostituto stesso, o viceversa. A seguito della trasmissione, al soggetto che ha effettuato la comunicazione viene inviata una ricevuta, come per ogni altra trasmissione telematica.
Per gli intermediari è inoltre disponibile, nell’area autenticata, una funzione di interrogazione puntuale per verificare i sostituti d’imposta che hanno conferito l’incarico per la ricezione dei 730-4.
Variazioni dei dati e reperimento dei protocolli
Quando si modifica una comunicazione già trasmessa con il modello CSO, occorre indicare il numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione validamente acquisita che si intende variare. Se invece si modificano dati già trasmessi con il quadro CT, va indicato il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT, validamente presentato.
La circolare precisa che tali protocolli sono rintracciabili:
- nelle ricevute di trasmissione;
- nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta;
- presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente, con allegata copia del documento di identità;
- in caso di richiesta presentata da un delegato, anche con delega del sostituto, copia del documento del delegante e copia del documento del delegato.
Cessazione dell’incarico dell’intermediario e procedura di aggiornamento
La circolare si concentra sulla casistica in cui l’intermediario cessi dall’incarico per la ricezione dei modelli 730-4, ma il sostituto d’imposta non provveda a comunicarne la variazione con il modello CSO. Per favorire l’aggiornamento dei dati e agevolare il corretto svolgimento dei conguagli, l’Agenzia delle entrate ha previsto, già con la circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, una procedura specifica.
L’intermediario cessato può comunicare all’Agenzia, tramite PEC, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. Sulla base di tale comunicazione, l’Agenzia contatta il sostituto d’imposta con un messaggio inviato all’indirizzo PEC risultante dal registro INI PEC, per invitarlo a presentare la variazione della sede telematica.
Mancato aggiornamento, interruzione dell’assistenza e cancellazione dell’indirizzo telematico
La circolare evidenzia che, in diversi casi, i sostituti d’imposta invitati dall’Agenzia non hanno provveduto ad aggiornare l’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili. Questa omissione determina una interruzione dell’assistenza fiscale, poiché i dati dei modelli 730-4 non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio sulle retribuzioni.
Per effetto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia procede quindi alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto non abbia effettuato la variazione nonostante l’invito ricevuto.
Conseguenze della cancellazione e nuovo adempimento del sostituto
Dopo la cancellazione, il sostituto d’imposta viene trattato in modo analogo ai sostituti che, dal 2011, non hanno mai presentato il modello CSO. Ne deriva che, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, il sostituto deve compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4.
La circolare richiama inoltre che il quadro CT è riservato ai sostituti che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato il modello CSO a partire dal 2011; in caso di più invii di CU nel periodo ordinario, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili rileva l’ultimo invio effettuato.
Vigilanza applicativa
In chiusura, la circolare dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Quadro normativo e funzione del modello 730-4
La circolare richiama il quadro normativo dell’assistenza fiscale: Caf e professionisti abilitati assistono lavoratori dipendenti e pensionati nella presentazione del modello 730, mentre il contribuente può presentare la dichiarazione anche direttamente via web tramite la dichiarazione precompilata. Il risultato finale delle dichiarazioni, modello 730-4, viene trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate e reso disponibile ai sostituti d’imposta per consentire i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.
Obbligo di comunicazione della sede telematica
I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica, propria o di un intermediario, presso cui ricevere i dati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti. Dal 2015 la comunicazione va effettuata entro il 7 marzo attraverso il flusso informativo delle Certificazioni Uniche, secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Modalità di comunicazione: quadro CT e modello CSO
La comunicazione della sede telematica può avvenire in due modi. Il quadro CT della Certificazione Unica è utilizzabile solo per la prima comunicazione. Il modello CSO serve invece per le variazioni dei dati già comunicati oppure per la prima comunicazione quando non si è più nei termini per trasmettere la CU. Il modello CSO è inoltre impiegato quando il sostituto intende sostituire l’intermediario con un altro intermediario, con il sostituto stesso o viceversa.
Ricevute, protocolli e modalità di recupero dei dati
Ogni comunicazione presentata tramite CSO o quadro CT genera una ricevuta. In caso di variazione di dati già inviati con CSO è necessario indicare il numero di protocollo dell’ultima comunicazione acquisita; per le variazioni del quadro CT va indicato il protocollo telematico dell’ultimo file validamente presentato. I protocolli sono reperibili nelle ricevute, nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta o presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, con apposita richiesta sottoscritta e corredata dei documenti richiesti o, se presentata da un delegato, della delega e delle copie dei documenti di identità.
Cessazione dell'incarico dell’intermediario e procedura PEC
La circolare richiama la procedura, già prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, per i casi in cui l’intermediario cessi dall’incarico senza che il sostituto d’imposta comunichi la variazione. L’intermediario cessato può inviare una PEC all’Agenzia delle entrate per segnalare la risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia, sulla base di tale richiesta, contatta il sostituto d’imposta tramite PEC, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.
Mancato aggiornamento e cancellazione dell’indirizzo telematico
La circolare segnala che, in alcuni casi, i sostituti d’imposta invitati dall’Agenzia non hanno aggiornato l’indirizzo telematico. Tale situazione interrompe l’assistenza fiscale, perché i risultati contabili non raggiungono il soggetto tenuto a effettuare il conguaglio. Per questo, l’Agenzia cancella l’indirizzo telematico degli intermediari che hanno comunicato la cessazione del rapporto e per i quali il sostituto non abbia provveduto alla variazione nonostante l’invito ricevuto.
Effetti della cancellazione e nuovi adempimenti
Dopo la cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta si trova in una situazione assimilata a quella dei sostituti che non hanno mai presentato il modello CSO dal 2011. Di conseguenza, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, dovrà compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
Richiamo ai profili di vigilanza
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi contenuti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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