Circolare n. 20 del 21/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dopo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018, l’aliquota IVA del 10% si applica ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli indicati nel n. 123) della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, nonché alle prestazioni rese da intermediari. La disciplina riguarda solo le operazioni che hanno una reale e diretta componente artistica e che sono strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dello spettacolo. Restano escluse le prestazioni organizzative, promozionali, logistiche o di supporto che non connotano artisticamente l’evento. La circolare specifica inoltre che la documentazione deve essere scritta e conservata, e che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018.
Aliquota IVA del 10% per contratti di scrittura connessi agli spettacoli e prestazioni di intermediari
Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli e alle prestazioni rese da intermediari
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli e alle relative prestazioni rese da intermediari, alla luce della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il documento interpreta il nuovo n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, precisandone il perimetro applicativo e le condizioni per usufruire del regime agevolato.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La legge di bilancio 2018 ha riformulato il n. 119) della Tabella A, Parte III, prevedendo l’aliquota IVA del 10% per i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari". In precedenza la disposizione agevolativa era riferita ai soli contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali; la circolare ricorda che tale espressione era già stata interpretata in senso ampio, ricomprendendo tutti gli spettacoli indicati nel n. 123), sulla base dell’articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’intervento del 2018 viene ricondotto alla necessità di adeguare la disciplina IVA alla prassi concreta del settore spettacolistico, caratterizzata dalla presenza di intermediari, spesso qualificati come produttori o impresari, che scritturano gli artisti e compongono pacchetti di prestazioni da offrire all’organizzatore dello spettacolo.
Ambito oggettivo dell’agevolazione
La circolare chiarisce che l’inserimento della figura dell’intermediario non comporta l’estensione automatica del 10% a tutte le prestazioni relative alla produzione o all’organizzazione dello spettacolo. L’agevolazione riguarda soltanto le operazioni che, in via diretta e immediata, caratterizzano e connotano artisticamente la manifestazione spettacolistica.
In particolare, l’aliquota agevolata si applica:
- alle prestazioni rese dagli artisti, sia nei rapporti diretti con l’organizzatore sia nei casi in cui gli artisti siano scritturati dal produttore-intermediario;
- nel rapporto tra intermediario e organizzatore, alle operazioni strettamente connesse e direttamente strumentali alla realizzazione dello spettacolo, inserite nel pacchetto venduto dall’intermediario.
La circolare precisa che tali operazioni devono presentare una significativa componente artistica e devono essere coerenti con le previsioni del diritto dell’Unione europea, in particolare con il n. 9) dell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, relativo alle prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti.
Requisiti della stretta connessione e della diretta strumentalità
Per beneficiare dell’aliquota del 10%, le prestazioni inserite nel pacchetto dell’intermediario devono essere:
- direttamente funzionali all’esibizione degli artisti;
- volte a connotare il contenuto e il messaggio artistico dell’evento complessivamente considerato.
La stretta connessione e la diretta strumentalità devono risultare dal contenuto oggettivo delle operazioni e dalla complessiva configurazione della performance spettacolistico-artistica. La circolare osserva anche che può costituire elemento utile, ai fini della verifica, la descrizione contenuta nei contratti tra artisti e intermediario circa le modalità realizzative dell’evento richieste dagli artisti stessi.
Esempi di operazioni ammesse al 10%
Con riferimento ai concerti vocali e strumentali, la circolare indica come rientranti nell’agevolazione, nel rapporto tra intermediario e organizzatore:
- l’allestimento del palco, dei fondali e più in generale delle scenografie, quando tali componenti siano necessarie a connotare l’identità e l’originalità dell’evento;
- la realizzazione e la gestione degli impianti audio e/o video, quando suoni e luci rivestano un particolare rilievo nella caratterizzazione del contenuto artistico;
- l’assistenza musicale;
- l’allestimento delle strutture e degli impianti audio e video;
- l’assistenza per tali impianti.
La circolare sottolinea che tali prestazioni devono essere ricomprese nel pacchetto venduto dall’intermediario e devono avere un nesso artistico diretto con l’esibizione.
Operazioni escluse
Restano escluse dal perimetro del n. 119) le prestazioni che, pur essendo collegate all’evento, non concorrono a connotarlo artisticamente. La circolare menziona, a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni:
- realizzazione o messa a disposizione di attrezzature non caratterizzanti sotto il profilo artistico, come camerini, transenne o bagni chimici;
- personale con mansioni prive di contenuto artistico, come direttori di produzione, tour manager, addetti alle pulizie, all’accoglienza, al controllo o alla distribuzione di materiale promozionale;
- servizi promozionali, tra cui pubblicità, stampa di manifesti e volantini, ufficio stampa;
- trasporti di persone, materiali e attrezzature;
- prestazioni alberghiere;
- servizi di catering;
- servizi connessi in generale allo svolgimento di pratiche amministrative.
Per tali operazioni si applica l’aliquota IVA ordinaria o, se del caso, l’aliquota o il regime proprio previsto dalla specifica disciplina di settore.
Documentazione e prova dell’agevolazione
Ai fini della prova, in sede di controllo, della corretta applicazione dell’aliquota del 10%, la circolare richiede che i rapporti contrattuali tra le parti siano documentati in forma scritta. La relativa documentazione deve essere conservata secondo la normativa vigente fino alla scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione.
Ambito soggettivo e applicazione a tutte le tipologie di spettacolo
I chiarimenti non si limitano ai concerti vocali e strumentali, ma si applicano a tutte le tipologie di spettacolo indicate nel n. 123) della Tabella A, Parte III, vale a dire:
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, comprese opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- spettacoli di burattini, marionette e maschere;
- corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.
Per ciascuna forma spettacolistico-artistica occorre tener conto delle specificità organizzative, delle modalità di scritturazione degli artisti e del ruolo degli intermediari, applicando i medesimi criteri di connessione artistica e strumentalità.
Decorrenza della nuova disciplina
La circolare precisa infine che la riformulazione del n. 119) ha carattere innovativo. Pertanto, il nuovo regime si applica alle operazioni oggetto di intermediazione considerate effettuate, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2018. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni fornite.
Punti principali
Modifica normativa e ampliamento dell’ambito agevolato
La legge di bilancio 2018 ha riformulato il n. 119) della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, prevedendo l’aliquota IVA del 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al n. 123) e per le relative prestazioni rese da intermediari. In precedenza l’agevolazione era riferita ai soli contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali, già intesi in senso ampio come quelli ricompresi nel n. 123).
Ragioni della modifica e prassi del settore
La circolare collega la modifica alla prassi organizzativa degli eventi spettacolistici, in cui operano intermediari, spesso qualificati come produttori o impresari, che scritturano gli artisti e acquistano un insieme di prestazioni da offrire in un pacchetto unitario all’organizzatore dello spettacolo. La ratio della norma è ricondurre a coerenza il trattamento IVA di tali operazioni, evitando distorsioni applicative.
Ambito applicativo dell’aliquota del 10%
L’aliquota agevolata si applica alle prestazioni artistiche rese dagli artisti sia nei rapporti diretti con l’organizzatore sia quando gli artisti sono scritturati dall’intermediario. Nel rapporto tra intermediario e organizzatore rientrano anche le operazioni strettamente connesse e direttamente strumentali alla realizzazione dello spettacolo, purché caratterizzate da una significativa componente artistica e inserite nel pacchetto venduto dall’intermediario.
Requisiti di connessione artistica e strumentalità
Per beneficiare del 10% le prestazioni devono essere direttamente funzionali all’esibizione e incidere sulla connotazione artistica dell’evento. La stretta connessione deve emergere dal contenuto oggettivo delle operazioni e dalla complessiva configurazione della performance; può rilevare anche la descrizione delle modalità realizzative contenuta nei contratti con gli artisti. Esempi indicati sono l’allestimento del palco, dei fondali, delle scenografie, degli impianti audio e video e della relativa assistenza, quando necessari per definire identità e originalità dell’evento.
Operazioni escluse dall’agevolazione
Sono escluse tutte le prestazioni, pur correlate allo spettacolo, che non connotano artisticamente l’evento. Tra queste la circolare elenca: attrezzature e servizi non caratterizzanti sotto il profilo artistico, personale con mansioni non artistiche, servizi promozionali, trasporti, prestazioni alberghiere, catering e attività amministrative. Tali operazioni restano soggette a IVA ordinaria o al regime specifico previsto dalla loro disciplina.
Documentazione e prova
Per dimostrare in sede di controllo la corretta applicazione dell’aliquota del 10% è necessario che i rapporti contrattuali siano documentati in forma scritta e che la documentazione sia conservata fino al termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione.
Applicazione a tutte le tipologie di spettacolo del n. 123)
I chiarimenti valgono per tutti gli spettacoli elencati al n. 123) della Tabella A, Parte III, non solo per i concerti vocali e strumentali usati come esempio. Per ciascuna tipologia occorre comunque verificare le specificità organizzative, il ruolo dell’intermediario e la presenza della connessione diretta e della strumentalità artistica delle prestazioni.
Decorrenza
La nuova formulazione del n. 119) ha carattere innovativo e si applica alle operazioni oggetto di intermediazione considerate effettuate, ai fini IVA, a partire dal 1° gennaio 2018.
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