Ordinanza n. 2110/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Comune di Bacoli -Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC (All. 1), con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; - ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, espressamente indicato in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero da arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato la nota comunale con cui è stata invitata e diffidata a liberare le aree demaniali marittime asseritamente occupate e a ripristinare lo stato dei luoghi, con avvertenza dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, recante adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima della sua approvazione definitiva e della sua effettiva operatività. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR non ha definito tale eccezione in sede cautelare, rilevando la complessità e tecnicità delle questioni dedotte e rinviandone l'esame alla fase di merito. La ricorrente aveva inoltre presentato istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza pregiudicare l'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità e senza anticipare la decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi dovevano avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per l'impresa. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha sospeso temporaneamente l'efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare, limitando così temporalmente la misura cautelare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito. Ha respinto l'istanza di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, perché non previamente richiesta secondo la disciplina applicabile e in assenza di gravi e giustificati motivi; tuttavia ha ordinato alla ricorrente di riformulare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, le difese già contenute nel ricorso nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, vietando l'introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza sospendendo temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell'atto.
art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Individua i limiti dimensionali cui la ricorrente deve adeguare la riformulazione delle difese.
art. 6 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Prevede la richiesta preventiva dell'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali; il TAR ha ritenuto non ritualmente prodotta l'istanza perché presentata senza preventiva richiesta.
art. 7 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Disciplina l'autorizzazione successiva per gravi e giustificati motivi; il TAR ha escluso che tali motivi sussistessero nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'atto impone il rilascio di un'area e il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine collocato nel pieno della stagione economica di esercizio, il pregiudizio per l'operatore può integrare un danno grave e irreparabile, soprattutto se l'ordine riguarda strutture e attrezzature funzionali all'attività stagionale.
- La complessità e la tecnicità delle questioni controverse possono giustificare che il giudice cautelare, pur concedendo una misura provvisoria sulla base del periculum in mora, rinvii alla fase di merito l'esame di un'eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla contestata lesività dell'atto.
- La sospensione cautelare può essere disposta per un periodo determinato e limitato al tempo necessario a bilanciare gli interessi contrapposti, senza comportare una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
- L'autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali dell'atto richiede sia il rispetto delle modalità procedurali previste per la richiesta preventiva sia la sussistenza di gravi e giustificati motivi; in mancanza, l'autorizzazione deve essere negata.
- Il giudice può ordinare la riformulazione sintetica delle difese già proposte per adeguarle ai limiti dimensionali, consentendo la conservazione delle tesi difensive ma precludendo l'introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi.
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