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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13029/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata sulla base di varie cartelle esattoriali, limitatamente a quelle riguardanti crediti di natura tributaria. Il ricorrente contestava la legittimità dell'intimazione sostenendo che i crediti fossero prescritti e che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione, richiamando in modo improprio la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla conversione del termine breve in quello decennale solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Con il primo motivo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti tributari. Con il secondo motivo deduceva ulteriore nullità e omesso/insufficiente esame di documenti, sostenendo che gli asseriti atti interruttivi non erano specificamente individuati, che le notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi erano nulle, e che la documentazione prodotta era costituita da fotocopie prive di idonea attestazione di conformità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva una motivazione chiara ed esaustiva e che, per i crediti tributari erariali, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non quello breve né la conversione ex art. 2953 c.c. che opera solo in presenza di giudicato. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, perché veicolava in modo improprio censure di vizio motivazionale e di omesso esame, introduceva questioni fattuali non specificamente devolute e non autosufficientemente riportate, e comunque era infondato: la regolarità della prova documentale non richiede necessariamente l'originale della cartella, e il disconoscimento delle riproduzioni deve essere tempestivo, chiaro e circostanziato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra nullità della sentenza per difetto di motivazione e vizio di omesso esame, rilevando che il ricorrente aveva impropriamente sovrapposto censure diverse tra loro.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti tributari erariali, in assenza di una diversa previsione, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale opera solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale divenuto definitivo, non per la mera mancata impugnazione della cartella.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    La scadenza del termine per impugnare la cartella comporta la decadenza dall'opposizione e l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione automatica della prescrizione breve in decennale.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995

    Richiamato per affermare che, nei casi di crediti contributivi, la prescrizione breve resta tale e non si converte per effetto della mancata opposizione alla cartella.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la nozione di doppia conforme per escludere l'ammissibilità di censure sui fatti già valutati in entrambi i gradi di merito.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per sostenere un giudicato su altra controversia, ma la Corte lo reputa non dirimente nel caso concreto.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche o informatiche deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale non è necessario produrre l'originale o la copia autentica, essendo sufficiente la copia della cartella con la relata di notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i crediti tributari erariali, salvo diversa previsione di legge, la prescrizione è ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.; non si applica il termine quinquennale delle prestazioni periodiche solo perché l'obbligazione si rinnovi annualmente.
  • La mancata impugnazione della cartella esattoriale produce irretrattabilità amministrativa del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., che richiede invece un titolo giudiziale definitivo.
  • In cassazione, la censura che deduce nullità della sentenza per motivazione apparente non può tradursi in una mera critica alla correttezza giuridica della decisione: occorre distinguere con precisione tra vizio di motivazione e violazione di legge.
  • Le doglianze su vizi di notificazione o su atti interruttivi devono essere autosufficienti, specifiche e riferite agli atti processuali effettivamente prodotti o devoluti nei gradi di merito; non è ammissibile introdurre questioni fattuali nuove o generiche.
  • La prova della notificazione della cartella esattoriale può essere fornita anche mediante copia della cartella e relativa relata di notifica, senza necessità dell'originale o della copia autentica, salvo tempestivo e circostanziato disconoscimento delle riproduzioni.
  • Il disconoscimento delle riproduzioni documentali ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, specifico ed esplicito; in mancanza, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta, anche con altri elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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