Cassazione Penale, Ordinanza n. 19224/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio. Con unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada e vizio motivazionale, sostenendo in sostanza che, pur non contestando la definitività del precedente accertamento amministrativo, la nuova condotta del 6 ottobre 2020 non avrebbe potuto integrare il reato in assenza di una contestazione amministrativa della nuova violazione. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era in parte meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata, e comunque manifestamente infondata perché la fattispecie incriminatrice non richiede che la nuova violazione sia preceduta da una contestazione amministrativa: ciò che conta è che vi sia stata una precedente definitiva violazione e che il soggetto sia stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
La norma incriminatrice punisce chiunque conduca veicoli senza aver conseguito la patente di guida in una situazione di recidiva nel biennio; ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la contestazione amministrativa della nuova violazione, essendo decisiva la prova del fatto storico della reiterazione dopo un precedente definitivo accertamento.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità richiede l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che nel caso concreto non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio, l'elemento decisivo è la reiterazione della condotta dopo un precedente accertamento definitivo; non è richiesta, per la nuova violazione, una previa contestazione amministrativa ove il fatto storico sia comunque provato.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già vagliate e non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile perché non assolve all'onere di critica specifica.
- La deduzione di vizi motivazionali è manifestamente infondata se la motivazione del giudice di merito risulta presente, coerente e sorretta da un'adeguata disamina del compendio probatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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