Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 414/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di Revoca n. P-PV/L/Q/2025/100527 del Nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del Sig. ELSEHETY Karim Yousry Abdellatif Elsayed in data 24.05.2025 su istanza del richiedente Sig. ABDELDAYEM MOUSTAFA ADLY MOHYI prodotta in data 05/02/2025, notificato in data 10.12.2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato per l'assunzione del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore, adottato a seguito dell'istanza presentata dal datore di lavoro. Nella fase cautelare, il ricorrente mirava a dimostrare l'illegittimità della ragione posta a fondamento della revoca, concernente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro e della sufficienza del reddito a sostenere l'assunzione. Tuttavia, non sono stati forniti elementi probatori sull'ammontare del reddito del datore di lavoro né sulla sua idoneità a far fronte all'assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. A un primo sommario esame, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché il ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'erroneità della motivazione posta a base della revoca, relativa alla disponibilità reddituale del datore di lavoro e alla sua sufficienza rispetto all'assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, chi impugna la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'erroneità della ragione posta a fondamento dell'atto, inclusi i dati relativi al reddito del datore di lavoro e alla sua sufficienza rispetto all'assunzione prospettata.
  • L'assenza di prova sull'ammontare del reddito del datore di lavoro e sulla sua capacità di sostenere l'assunzione impedisce di ravvisare, a un primo sommario esame, un sufficiente fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.