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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10652/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Un’associazione professionale aveva chiesto l’ammissione, in prededuzione, di un credito di euro 101.578,13 per prestazioni di assistenza e rappresentanza rese in ambito contenzioso tributario. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e ammesso il credito in prededuzione, ritenendo che fosse sorto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo "con riserva" e prima dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, qualificandolo come credito derivante da atti legalmente compiuti ex art. 161, comma 7, l.f. La società debitrice ha proposto ricorso principale sostenendo che la prededuzione era stata riconosciuta illegittimamente, perché la fase di concordato non era mai stata effettivamente aperta, il piano non era stato presentato e mancava comunque un nesso di funzionalità con una procedura concorsuale; inoltre contestava che le prestazioni professionali potessero considerarsi "atti legalmente compiuti" senza preventiva autorizzazione, trattandosi di valutazione da compiere caso per caso sulla natura ordinaria o straordinaria dell’atto. L’associazione professionale ha resistito e proposto ricorso incidentale, censurando la decisione nella parte in cui aveva individuato il momento di insorgenza del credito di rivalsa IVA per prestazioni professionali, sostenendo che, ai fini civilistici e fiscali, il credito sarebbe sorto solo al pagamento del corrispettivo secondo il d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale, cassando il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulla prededuzione e rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, affermando che la disciplina IVA richiamata non incide sul diverso tema civilistico del momento genetico del credito e del suo rango nel passivo. La Corte ha ritenuto erronea la motivazione del tribunale perché aveva riconosciuto la prededuzione in modo apodittico, senza verificare in concreto se la prestazione professionale rientrasse tra gli atti di ordinaria amministrazione o, se straordinaria, se fosse stata previamente autorizzata. In particolare, ha ribadito che la locuzione "atti legalmente compiuti" ex art. 161, comma 7, l.f. va letta alla luce della distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e richiede una valutazione caso per caso dell’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che, ai fini civilistici, il credito di rivalsa IVA segue l’evento generatore della prestazione professionale conclusa prima dell’apertura della procedura, mentre l’art. 6 d.P.R. 633/1972 rileva solo per il profilo impositivo e fatturatorio.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    viene richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 111 L.F.

    è la norma sulla prededuzione; la Corte esclude che essa operi automaticamente senza verificare i presupposti specifici della fattispecie invocata

  • art. 161, comma 7, L.F.

    la locuzione "atti legalmente compiuti" va interpretata in relazione alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; per i secondi occorre autorizzazione e valutazione caso per caso

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla parte, ma ritenuto non decisivo per il tema del rango del credito nel passivo

  • art. 6, d.P.R. 633/1972

    "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo"

    ha rilievo ai fini dell’assoggettamento ad imposta e dell’emissione della fattura, non come regola generale per individuare in ogni campo del diritto il momento di insorgenza del credito civilistico

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamato con riferimento al privilegio del credito professionale e alla rivalsa IVA

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti sul contributo unificato

Massime di principio

  • La prededuzione dei crediti sorti durante una fase di preconcordato o comunque in pendenza di una procedura concorsuale non può essere riconosciuta in via automatica: il giudice deve verificare in concreto la riconducibilità del credito agli atti legalmente compiuti dal debitore e la loro incidenza sul patrimonio.
  • La formula "atti legalmente compiuti" non consente di prescindere dalla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione: solo i primi sono liberamente compiuti, mentre i secondi richiedono, quando previsto, preventiva autorizzazione e una verifica della loro urgenza o utilità per la massa.
  • Ai fini della qualificazione di un atto come ordinario o straordinario, occorre una valutazione fattuale caso per caso, avendo riguardo alla specifica finalità perseguita e alla concreta idoneità dell’atto a conservare, migliorare o invece pregiudicare il patrimonio del debitore.
  • L’avvio di un’azione giudiziaria o di un contenzioso per contestare un debito non è, per sua natura, sempre atto di ordinaria amministrazione: può anche determinare un aggravamento del passivo, sicché non è consentita una presunzione astratta in favore della prededucibilità.
  • La disciplina tributaria sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rileva per l’imposta sul valore aggiunto e per la fatturazione, ma non detta automaticamente la regola civilistica per individuare il momento genetico del credito o il suo rango nel passivo concorsuale.
  • Il credito di rivalsa IVA relativo a una prestazione professionale segue, sul piano civilistico, l’evento generatore rappresentato dall’esecuzione e conclusione della prestazione, se questa è anteriore all’apertura della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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