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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03283/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, perché la condanna comprendedeva reati ostativi ai sensi dell'art. 4‑bis ord. pen.; in sede di reclamo era stata inoltre formulata istanza di detenzione domiciliare ex art. 47‑ter, comma 1‑bis, ordinamento penitenziario, rigettata per accertata pericolosità sociale e pericolo di fuga. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4‑bis ord. pen. e 1 L.199/2010, nonché delle garanzie di CEDU e Costituzione, sostenendo che il cumulo delle pene dovrebbe poter essere scisso per scorporare la parte relativa a reati ostativi (anche se già scontata) e ottenere l'esecuzione domiciliare; in subordine ha chiesto la sollevazione di questione di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte conferma l'orientamento consolidato secondo cui il cumulo di pene che include reati ostativi all'applicazione dell'esecuzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 L.199/2010 non può essere scisso per consentire l'applicazione della misura alternativa alla parte di pena relativa a reati non ostativi, anche se la pena relativa al reato ostativo è già stata espiata. L'art. 1 L.199/2010 è qualificato come speciale modalità di esecuzione della pena con requisiti autonomi (tra cui l'assenza di condanne per i reati di cui all'art. 4‑bis), e prevale l'unitarietà dell'esecuzione. La Corte richiama inoltre che l'eccezione all'inscindibilità fu temporaneamente mitigata solo nel periodo emergenziale (epidemia). Il provvedimento impugnato non è stato contestato con efficacia sulla valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di fuga, che il Tribunale ha motivato con numerosi e gravi precedenti, inosservanze, evasioni e lunga latitanza; pertanto il ricorso è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 novembre 2010, n. 199

    La norma istituisce una speciale modalità di esecuzione della pena (esecuzione presso il domicilio) regolata da requisiti specifici; l'accesso è disciplinato autonomamente e prevede, tra i requisiti, l'assenza di condanne per reati ostativi; non è ammessa la scissione del cumulo quando vi sia una condanna per reati ostativi

  • ordinamento penitenziario

    legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4‑bis

    I reati indicati sono ostativi all'applicazione dell'esecuzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 L.199/2010; la presenza di condanne per tali reati impedisce lo scioglimento del cumulo delle pene

  • ordinamento penitenziario

    L'art. 1 L.199/2010 si distingue dalle misure alternative disciplinate dall'art. 47‑ter perché introduce una speciale modalità di esecuzione soggetta a requisiti propri; l'art. 47‑ter contiene i criteri generali per misure alternative ma l'accesso all'esecuzione domiciliare ex L.199/2010 non è valutato sulla base di un giudizio di meritevolezza in termini analoghi

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamati dal ricorrente come parametri di tutela, ma la Corte non ha ritenuto che il loro richiamo abbia portato a un vizio tale da rendere ammissibile il ricorso ove la normativa nazionale è stata interpretata secondo la giurisprudenza consolidata

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Gli artt. sono stati invocati dal ricorrente per dedurre profili di illegittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto la questione generica e ha confermato la legittimità della corretta interpretazione giurisprudenziale

  • codice di procedura penale

    Dispositivo che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. e disposto anche il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se nella cumulo di pene figura una condanna per reati indicati come ostativi dall'art. 4‑bis ord. pen., il cumulo non può essere scisso per consentire l'esecuzione domiciliare ex art. 1 L.199/2010, anche quando la pena relativa al reato ostativo è già stata scontata
  • L'esecuzione della pena presso il domicilio prevista dall'art. 1 L.199/2010 è una speciale modalità di esecuzione con requisiti autonomi rispetto alle ordinarie misure alternative; l'accesso non si fonda su un giudizio di meritevolezza identico a quello dell'art. 47‑ter
  • L'unitarietà dell'esecuzione prevale: la presenza di reati ostativi nelle condanne impedisce lo scioglimento del cumulo per finalità di accesso alla misura domiciliare
  • Deroghe favorevoli allo scioglimento del cumulo sono state solamente temporanee e straordinarie (es. periodo emergenziale Covid); a regime permane l'inscindibilità
  • Anche se si impugna l'ordinanza su base normativa o costituzionale, l'assenza di censure efficaci rispetto alla valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di fuga rende il ricorso inammissibile e può comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende
  • In casi simili è consigliabile: 1) contestare in modo specifico e motivato la valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di fuga; 2) documentare in modo dettagliato l'assenza di condanne ostative o l'esistenza di circostanze che possano giustificare una diversa valutazione; 3) valutare la possibilità che la questione di legittimità costituzionale sia ritenuta generica se non adeguatamente circostanziata

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