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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34385/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte di appello di Salerno, che aveva confermato la decisione di primo grado (doppia conforme), in relazione al delitto di falsa testimonianza. Il ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio; deduceva inoltre che il dolo sarebbe stato escluso dallo stato confusionale e dalle difficoltà di memoria, e censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta era occasionale e non sussistevano condizioni ostative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, rilevando che i giudici di merito avevano motivato diffusamente e coerentemente. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva risposto alla contestazione relativa al dolo: lo stato confusionale e le difficoltà di memoria non escludevano la consapevolezza del mendacio, poiché l’imputato, dopo il confronto con gli univoci risultati delle intercettazioni, aveva ammesso solo aspetti limitati e parziali. È stata giudicata manifestamente infondata e reiterativa anche la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità: pur essendo la condotta occasionale e non risultando condizioni ostative, l’imputato aveva taciuto o mentito su circostanze essenziali, senza contribuire alla ricostruzione del nucleo significativo dei fatti, riguardanti la corresponsione di interessi usurari e le modalità di sviluppo del rapporto creditorio con un terzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    La particolare tenuità dell’offesa va valutata secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.; la motivazione non deve esaminare ogni criterio, purché indichi quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano la valutazione della tenuità; è sufficiente che il giudice esponga gli elementi concretamente ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitino una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservate ai giudici di merito quando la loro motivazione è diffusa, coerente e basata su criteri inferenziali corretti.
  • La consapevolezza del mendacio nella falsa testimonianza non è esclusa automaticamente dal richiamo a uno stato confusionale o a difficoltà di memoria, quando la motivazione di merito spieghi, alla luce della condotta successiva e delle risultanze probatorie, perché tali condizioni non abbiano eliso il dolo.
  • Per motivare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non occorre passare in rassegna tutti i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.; è sufficiente indicare quelli concretamente rilevanti. La non occasionalità non è l’unico profilo decisivo: rileva anche che l’autore abbia taciuto o mentito su circostanze essenziali, senza contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianza e false dichiarazioniImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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