Sentenza del 28/03/2017 n. 6751 - Comm. Trib. Prov. Napoli
TARI: Superamento della presunzione di produzione rifiuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di produzione dei rifiuti resta applicabile quando il contribuente non dimostra l'inidoneità oggettiva del locale. La mera inutilizzazione di fatto, volontaria o dipendente da una scelta del detentore, non esclude il presupposto della TARI e non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della TARI a locali o aree scoperte detenuti dal contribuente. Il presupposto del tributo è la potenziale produzione di rifiuti urbani, desunta dalla disponibilità o detenzione dell'immobile. Tale presunzione può essere superata soltanto dimostrando, con elementi oggettivi, che il locale è concretamente inidoneo a produrre rifiuti. Non è invece sufficiente che il contribuente non utilizzi il locale per una propria scelta o per ragioni soggettive.
Norme richiamate
Disciplina della TARI
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI si fonda sulla potenzialità del locale o dell'area di produrre rifiuti, non necessariamente sulla produzione effettiva o sull'utilizzo concreto da parte del contribuente.
Presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti
Tale presunzione può essere superata soltanto se il contribuente provi l'inidoneità del locale a produrre rifiuti in base a condizioni oggettive di inutilizzabilità.
La detenzione di locali o aree nel territorio comunale fa presumere il presupposto impositivo, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l'oggettiva e concreta inidoneità del bene a produrre rifiuti.
Massime di principio
- La TARI è normalmente dovuta quando si possiedono o detengono locali o aree potenzialmente utilizzabili e idonei a produrre rifiuti.
- Per ottenere l'esclusione dal tributo non basta dichiarare che l'immobile non viene utilizzato: occorre provare condizioni oggettive che ne impediscano l'utilizzo o la produzione di rifiuti.
- La prova dell'inidoneità deve essere concreta e documentabile, ad esempio mediante caratteristiche strutturali, assenza di utenze o altri elementi oggettivi, quando pertinenti.
- La mancata utilizzazione dovuta a una scelta personale, a una temporanea inattività o alla semplice assenza dell'occupante non elimina automaticamente l'obbligo TARI.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve contestare non la quantità effettiva di rifiuti prodotta, ma il presupposto stesso della potenziale attitudine del locale a produrli.
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