Sentenza n. 16870/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023, con i relativi allegati, che ha individuato i fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e determinato la quota a carico della ricorrente; atti presupposti regionali e ministeriali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione regionale degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti regionali e l’illegittimità derivata dal decreto ministeriale del 6 luglio 2022, dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e dagli ulteriori atti presupposti indicati in ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, come convertito, di avere pagato l’importo ridotto e di non avere più interesse a una decisione di merito; ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’adesione al meccanismo di definizione e la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento dell’importo ridotto incidono sull’interesse alla decisione e determinano una pronuncia processuale d’improcedibilità; non consentono invece di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché non risultava agli atti l’accertamento dell’amministrazione locale circa l’effettivo versamento degli importi ridotti. Le censure di merito non sono state esaminate. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Menarini degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La dichiarazione di adesione al meccanismo di definizione e di pagamento della quota ridotta determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; in assenza dell’accertamento amministrativo dell’effettivo versamento, non ricorrono invece i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Menarini degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
Il meccanismo di definizione consente il pagamento di un importo ridotto e la sua adesione, insieme alla sopravvenuta mancanza d’interesse dichiarata dalla società, giustifica la pronuncia d’improcedibilità; l’effettivo versamento deve tuttavia risultare accertato dall’amministrazione locale perché possa fondare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’adesione a un meccanismo sopravvenuto di definizione della controversia e la conseguente dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione di merito giustificano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando la sopravvenienza incide sull’interesse alla decisione senza comportare, in base agli atti, la piena realizzazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base dell’allegazione della parte di avere pagato l’importo dovuto in misura ridotta, se non risulta l’accertamento dell’effettivo versamento richiesto dalla disciplina applicabile.
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