Sentenza del 17/02/2015 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli-Cessione di azienda-Avviamento-Determinazione del valore-Costi e perdite precedenti alla cessione-Nessuna rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore venale di un'azienda e del relativo avviamento ai fini dell'imposta di registro, in occasione di una cessione. Il contestante sosteneva, in sostanza, che nella valutazione dovessero essere considerati i canoni di affitto sostenuti dalla società cedente e le perdite registrate negli anni precedenti, elementi idonei a ridurre il valore dell'azienda.
La decisione
La tesi è stata respinta. Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, il valore imponibile deve corrispondere al valore venale in comune commercio, ossia al prezzo che il venditore ha normalmente maggiore probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare in condizioni ordinarie di mercato. Non assumono quindi rilievo determinante i costi sostenuti o le perdite pregresse, poiché costituiscono situazioni soggettive e contingenti, non necessariamente rappresentative del valore obiettivo dell'azienda e del suo avviamento.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
La base imponibile dell'imposta di registro per gli atti relativi ad aziende deve essere determinata facendo riferimento al valore venale dei beni e dell'azienda in comune commercio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
Consente all'amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del valore dichiarato quando non corrisponde al valore venale accertabile secondo i criteri di legge.
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 460, art. 2, comma 4
Pur essendo stato abrogato, è richiamato come criterio orientativo per la determinazione del valore dell'avviamento, senza che ciò comporti la rilevanza automatica di costi e perdite pregresse.
Massime di principio
- Nella cessione di un'azienda, ai fini dell'imposta di registro, il parametro centrale è il valore venale in comune commercio e non necessariamente il prezzo o il valore contabile indicato dalle parti.
- Canoni di locazione, costi operativi e perdite degli esercizi precedenti non riducono automaticamente il valore fiscale dell'azienda o dell'avviamento: occorre dimostrare che incidano concretamente sul valore normale di mercato alla data della cessione.
- La valutazione deve concentrarsi sulle condizioni ordinarie e oggettive del mercato, evitando che situazioni soggettive, temporanee o eccezionali del cedente determinino da sole la base imponibile.
- In caso di contestazione dell'accertamento, è utile produrre elementi oggettivi e specifici sul valore di mercato, quali comparabili, perizie, redditività prospettica, condizioni contrattuali e caratteristiche dell'attività ceduta.
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