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Sentenza

Sentenza del 17/02/2015 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli-Cessione di azienda-Avviamento-Determinazione del valore-Costi e perdite precedenti alla cessione-Nessuna rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del valore venale di un'azienda e del relativo avviamento ai fini dell'imposta di registro, in occasione di una cessione. Il contestante sosteneva, in sostanza, che nella valutazione dovessero essere considerati i canoni di affitto sostenuti dalla società cedente e le perdite registrate negli anni precedenti, elementi idonei a ridurre il valore dell'azienda.

La decisione

La tesi è stata respinta. Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, il valore imponibile deve corrispondere al valore venale in comune commercio, ossia al prezzo che il venditore ha normalmente maggiore probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare in condizioni ordinarie di mercato. Non assumono quindi rilievo determinante i costi sostenuti o le perdite pregresse, poiché costituiscono situazioni soggettive e contingenti, non necessariamente rappresentative del valore obiettivo dell'azienda e del suo avviamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    La base imponibile dell'imposta di registro per gli atti relativi ad aziende deve essere determinata facendo riferimento al valore venale dei beni e dell'azienda in comune commercio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Consente all'amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del valore dichiarato quando non corrisponde al valore venale accertabile secondo i criteri di legge.

  • D.P.R. 16 settembre 1996, n. 460, art. 2, comma 4

    Pur essendo stato abrogato, è richiamato come criterio orientativo per la determinazione del valore dell'avviamento, senza che ciò comporti la rilevanza automatica di costi e perdite pregresse.

Massime di principio

  • Nella cessione di un'azienda, ai fini dell'imposta di registro, il parametro centrale è il valore venale in comune commercio e non necessariamente il prezzo o il valore contabile indicato dalle parti.
  • Canoni di locazione, costi operativi e perdite degli esercizi precedenti non riducono automaticamente il valore fiscale dell'azienda o dell'avviamento: occorre dimostrare che incidano concretamente sul valore normale di mercato alla data della cessione.
  • La valutazione deve concentrarsi sulle condizioni ordinarie e oggettive del mercato, evitando che situazioni soggettive, temporanee o eccezionali del cedente determinino da sole la base imponibile.
  • In caso di contestazione dell'accertamento, è utile produrre elementi oggettivi e specifici sul valore di mercato, quali comparabili, perizie, redditività prospettica, condizioni contrattuali e caratteristiche dell'attività ceduta.

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