Cassazione Civile, Ordinanza n. 13324/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore IVA indebitamente detratta, ritenendo che la contribuente avesse utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando la buona fede della società e ritenendo insufficiente la prova della partecipazione o consapevolezza della frode. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 17, 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la vicenda, che non sarebbe stata una frode carosello in senso stretto ma un’operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare con interposizione fittizia di una società cartiera. Secondo il ricorrente, in tale ipotesi l’Amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio dimostrando, tramite elementi oggettivi e presuntivi, la fittizietà del soggetto interposto e una serie di anomalie (mancanza di struttura del fornitore, anomali pagamenti, incompleto censimento INTRA, assenza di dipendenti e sede effettiva, ecc.), sicché sarebbe spettato alla contribuente provare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la propria estraneità alla frode e la regolarità apparente del rapporto commerciale, fondato su contratto, pagamenti bancari, documenti di trasporto e capacità operativa del fornitore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, avendo trascurato gli indici oggettivi allegati dall’Ufficio e avendo dato rilievo decisivo a elementi documentali ritenuti non decisivi ai fini della prova della buona fede. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme alle norme sull’IVA detraibile per sostenere la violazione della disciplina applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione IVA presuppone l’effettuazione di un’operazione reale; se l’operazione è solo soggettivamente inesistente il presupposto della detrazione manca, salvo buona fede del cessionario secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso quale norma violata nell’accertamento della maggiore IVA
art. 2697 c.c.
utilizzato per il riparto dell’onere della prova: prima spetta all’Amministrazione provare la fittizietà del soggetto interposto e la consapevolezza/conoscibilità della frode; poi grava sul contribuente la prova contraria della buona fede e della massima diligenza
art. 2700 c.c.
il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti indicati dalla giurisprudenza
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici, se gravi precise e concordanti, sono utilizzabili per provare la frode e la consapevolezza del contribuente
Massime di principio
- In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può negare la detrazione IVA dimostrando, anche per presunzioni, che il soggetto indicato in fattura non è il reale cedente/prestatore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della partecipazione diretta alla frode non è necessaria: è sufficiente che emergano elementi oggettivi e specifici idonei a rendere conoscibile la frode a un operatore accorto, tenuto conto della sua qualità professionale e delle circostanze concrete dell’affare.
- Quando l’Ufficio ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà del fornitore o di una frode triangolare, l’onere si sposta sul contribuente, che deve provare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare il coinvolgimento nella frode.
- La regolarità formale della documentazione, l’esistenza di contratti, i pagamenti tracciati, la consegna della merce e la congruità dei prezzi non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente, se restano compatibili con una operazione soggettivamente inesistente.
- Nel valutare la partecipazione a una frode IVA, il giudice deve considerare complessivamente gli indici sintomatici dell’operazione e non trascurare gli elementi oggettivi allegati dall’Amministrazione, specie quando segnalino anomalie nella struttura del fornitore, nei pagamenti o nei flussi commerciali.
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