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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva dichiarato invalide otto cartelle di pagamento relative a imposta di registro, ipotecaria e catastale. Le cartelle traevano origine da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione aveva contestato l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sostenendo che la vendita del terreno edificabile fosse anteriore alla convenzione urbanistica e quindi non agevolabile. L’Agenzia ha sostenuto, tra l’altro, che l’imposta fosse complementare e quindi riscuotibile anche durante il giudizio, anziché suppletiva e soggetta ai limiti della riscossione frazionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per sopravvenuto difetto di interesse. Nel frattempo, infatti, era passata in giudicato una sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva definitivamente annullato l’avviso di liquidazione prodromico alle cartelle, riconoscendo l’infondatezza della pretesa tributaria. Poiché l’annullamento definitivo dell’avviso faceva venir meno il fondamento delle cartelle, queste risultavano caducate. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione in udienza dell’attestazione del giudicato, anche senza previa notificazione, poiché il contraddittorio era stato comunque garantito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    La controversia riguardava la spettanza dell’agevolazione fiscale per gli atti relativi a terreni compresi in piani urbanistici particolareggiati, anche in relazione alla sequenza temporale tra atto di acquisto e convenzione urbanistica.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 56

    Le disposizioni disciplinano la determinazione dell’imposta di registro e la riscossione dell’imposta durante il contenzioso. La Corte ha ritenuto comunque decisivo il giudicato che aveva annullato l’atto impositivo presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3

    La norma disciplina la riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio. La questione è rimasta assorbita, poiché il giudicato sull’avviso di liquidazione ha fatto venir meno il presupposto delle cartelle.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Consente in cassazione la produzione di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. La Corte ha ritenuto utilizzabile l’attestazione del sopravvenuto giudicato esterno, anche se prodotta in udienza senza previa notificazione, quando il contraddittorio sia stato comunque assicurato.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata dai contribuenti ha consentito di dedurre formalmente la sopravvenienza del giudicato prima della decisione della Cassazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    L’Agenzia ne aveva invocato la violazione con riferimento alla motivazione dell’atto impositivo, ma la censura non è stata esaminata nel merito a causa del giudicato sopravvenuto.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo presupposto viene definitivamente annullato con sentenza passata in giudicato, gli atti successivi fondati su di esso, come cartelle di pagamento o atti di riscossione, non possono normalmente mantenere efficacia.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, in ogni stato e grado del procedimento, perché impone al giudice di conformarsi alla decisione definitiva sul rapporto tributario.
  • La produzione tardiva della prova del giudicato può essere ammessa in cassazione se riguarda l’interesse o l’ammissibilità del ricorso e se la controparte ha avuto concretamente la possibilità di interloquire.
  • L’Amministrazione non ha interesse a proseguire un ricorso volto a sostenere la legittimità di atti di riscossione quando il provvedimento impositivo da cui derivano è stato definitivamente eliminato.
  • In presenza di un giudicato che risolve definitivamente la questione sostanziale, le contestazioni relative alla natura dell’imposta, alla riscossione frazionata o alla motivazione dell’atto possono diventare irrilevanti e non essere esaminate.

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