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Sentenza

Sentenza n. 14629/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto dirigenziale del 14.9.2022 (trasmesso con nota del 16.9.2022, Rif. prot. DAG. n. 0187097.U), emesso dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI, UFFICIO II - ORDINI PROFESSIONALI E ALBI, REPARTO III – RICONOSCIMENTO TITOLI, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 7.10.2022, con cui veniva rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo professionale straniero di Abogado in relazione al procedimento Rif. prot. DAG n. 162061.E del 14.10.2020.

Giustizia amministrativa202300113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo professionale straniero di abogado conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo professionale spagnolo di abogado. Il diniego era fondato sulla ritenuta invalidità giuridica degli esami sostenuti in Italia presso il Centro Associato della UNED di Roma nell'ambito del Máster Oficial en Acceso a la Abogacía, in assenza di accreditamento o autorizzazione dell'istituzione straniera a svolgere attività accademica in Italia ai sensi della l. n. 4/1999. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, sostenendo che l'Amministrazione italiana avrebbe dovuto limitarsi a verificare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione nello Stato membro d'origine, senza sindacare la validità del titolo professionale rilasciato e riconosciuto dalle autorità spagnole. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della l. n. 4/1999 e del d.m. n. 214/2004, assumendo che tali disposizioni non fossero applicabili, poiché l'insegnamento della UNED era impartito a distanza dalla Spagna e il Centro di Roma costituiva esclusivamente una sede per lo svolgimento delle prove d'esame, mentre il titolo finale era rilasciato in Spagna da un'università pubblica spagnola. Con il terzo motivo è stato dedotto eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate congiuntamente le censure, e ha annullato il decreto di rigetto, imponendo al Ministero di rideterminarsi sull'istanza alla luce dei rilievi esposti. Il giudice ha richiamato l'art. 3 del d.lgs. n. 206/2007 e il principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dalla direttiva 2005/36/CE. In base a tale disciplina, al titolo professionale conseguito in un altro Stato membro devono essere riconosciute in Italia la medesima validità, efficacia ed estensione che esso possiede nello Stato d'origine, entro i limiti delle possibilità professionali ivi offerte. Lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità del titolo straniero quando questo non sia stato invalidato, annullato o sospeso dalle autorità competenti dello Stato d'origine. Poiché, al momento dell'adozione del diniego, la ricorrente risultava ufficialmente munita del titolo di abogado ed era abilitata all'esercizio della professione forense in Spagna, l'Amministrazione italiana non poteva negare il riconoscimento sul presupposto della non validità del percorso formativo seguito in Italia. Il TAR ha ritenuto assorbiti gli ulteriori profili di censura. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 206/2007

    l'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2007 ... sancisce ... un principio di equipollenza dei titoli professionali nell'ambito dell'Unione Europea

    La qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro deve ricevere in Italia la medesima validità, efficacia ed estensione che possiede nello Stato d'origine, garantendo tutte e soltanto le possibilità professionali offerte nello Stato di conseguimento.

  • artt. 13, 14, 50 e 51 direttiva 2005/36/CE

    in ossequio al principio del mutuo riconoscimento dei titoli

    Lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità del titolo professionale straniero finché esso non sia stato invalidato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

  • direttiva 2005/36/CE

    direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

    La disciplina europea impone il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri.

  • l. n. 4/1999

    È stata invocata dall'Amministrazione per sostenere l'invalidità delle attività accademiche svolte in Italia da un'istituzione straniera; il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sul sindacato italiano sulla validità del titolo professionale straniero.

  • d.m. n. 214/2004

    È stato richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina relativa agli istituti stranieri di istruzione superiore operanti in Italia; il profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento fondato sul principio di mutuo riconoscimento.

Massime di principio

  • In applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, la qualifica professionale conseguita in uno Stato membro deve ricevere nello Stato ospitante la medesima validità, efficacia ed estensione che possiede nello Stato d'origine, nei limiti delle possibilità professionali ivi offerte.
  • Lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità di un titolo professionale rilasciato da un altro Stato membro quando il titolo risulti ufficialmente sussistente e non sia stato annullato, sospeso o invalidato dalle competenti autorità dello Stato d'origine.
  • Ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale straniera, l'Amministrazione dello Stato ospitante non può sostituire la propria valutazione a quella dello Stato d'origine sulla validità del titolo professionale, fondando il diniego su contestazioni relative al percorso formativo già valutato e riconosciuto dalle autorità dello Stato membro di provenienza.
  • Quando il titolo professionale straniero abilita effettivamente il titolare all'esercizio della professione nello Stato membro d'origine al momento della decisione amministrativa, il diniego di riconoscimento basato sulla ritenuta invalidità di quel titolo viola il principio europeo di mutuo riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneEsercizio della professioneInvalidità del provvedimento
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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