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Legge

L.R. Piemonte 16/2008

"Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte raccolta, coltivazione, riconoscimento e tutela delle tartufaie, l’abilitazione dei raccoglitori, i permessi e il calendario di raccolta, oltre a sanzioni e controlli. Prevede interventi regionali di valorizzazione, indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno e disciplina transitoria/finanziaria. Restano salve le norme statali e comunitarie; alcune previsioni hanno durata collegata a bilanci, tesserini o programmi periodici.

Raccolta, coltivazione e valorizzazione dei tartufi in Piemonte

Raccolta, coltivazione e valorizzazione dei tartufi in Piemonte

La legge disciplina, per il territorio della Regione Piemonte, la raccolta e la coltivazione dei tartufi in coerenza con la normativa statale e comunitaria. Accanto alle regole per la raccolta e per l’abilitazione dei cercatori, definisce strumenti di tutela, valorizzazione economica e ambientale del patrimonio tartufigeno regionale.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione promuove la tutela dei tartufi e degli ecosistemi in cui si riproducono, riconoscendo il ruolo delle aree collinari e pedemontane piemontesi nello sviluppo socio-economico locale. Sostiene inoltre la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti, nonché il miglioramento della tartuficoltura secondo criteri di qualità ed eccellenza, anche a protezione dei consumatori.

Definizioni principali

La legge distingue tre tipologie di tartufaia:

  • tartufaia naturale: formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, comprese le piante singole;
  • tartufaia controllata: tartufaia naturale migliorata e, se necessario, incrementata con la messa a dimora di piante tartufigene;
  • tartufaia coltivata: impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto a cure colturali specifiche.

Interventi regionali di valorizzazione

Per valorizzare il patrimonio tartufigeno, la Regione può realizzare e finanziare, anche tramite enti strumentali, IPLA, società controllate e partecipate e con il coinvolgimento del terzo settore:

  • studi, ricerche e sperimentazione applicata;
  • iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione;
  • attività formative e di aggiornamento per raccoglitori, tecnici e personale di vigilanza, oltre a corsi di addestramento dei cani nel rispetto delle norme sul benessere animale;
  • azioni di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Pico (tartufo bianco di Alba o del Piemonte), affidate alle associazioni previste dalla legge;
  • azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione delle produzioni di tartufo nero coltivabile, anche tramite impianti in aree vocate non ancora destinate a tale produzione, con obbligo di micorrizzazione controllata delle piante inserite.

La Giunta regionale approva entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione il programma triennale e aggiorna il piano annuale di attività. Nel programma sono individuati gli interventi, le priorità, quelli finanziabili a favore di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi, i contenuti dei bandi e l’ammontare massimo dei contributi.

Vendita del tartufo fresco durante le fiere

Nell’ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione, e per la sola durata delle manifestazioni, i Comuni possono introdurre regole e limitazioni alla vendita del tartufo fresco su tutto il territorio comunale, per favorire il controllo delle vendite e la tracciabilità del prodotto.

Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno

È prevista un’indennità per i proprietari o possessori di terreni con piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, a condizione che si impegnino a conservarle con uno specifico piano di coltura e conservazione e consentano la libera raccolta dei tartufi sul fondo. La stessa indennità spetta anche alle associazioni di raccoglitori che conducano terreni in proprietà o in affitto.

L’identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste. La Giunta regionale definisce importo massimo annuo, modalità di concessione, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e controlli sul rispetto degli impegni.

Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno

È istituita una Consulta regionale con funzione di coordinamento, proposta e parere sugli interventi di valorizzazione e sul piano di attività da sottoporre alla Giunta. Dura per l’intera legislatura e comunque fino a nuova nomina; i membri non percepiscono compensi o rimborsi. La Giunta ne definisce il funzionamento e procede alla nomina.

Riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate

Il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate è rilasciato dalla provincia competente e consente la tabellazione dell’area e l’esercizio del diritto di raccolta riservata. Il provvedimento indica le pratiche colturali accessorie necessarie alla conservazione dell’ecosistema naturale.

L’attestazione:

  • ha durata quinquennale ed è rinnovabile;
  • è revocata se non vengono eseguiti gli interventi prescritti;
  • impone, in caso di revoca, la rimozione delle tabelle entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Le province trasmettono annualmente alla Regione l’elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute.

Disciplina della raccolta

La ricerca e la raccolta sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto della normativa statale. Nelle tartufaie controllate o coltivate tabellate il diritto di raccolta è riservato al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore, ai loro familiari, ai dipendenti regolarmente assunti e, nelle gestioni associate, ai soci e ai loro familiari.

È vietata l’apposizione da parte di privati delle tabelle in alvei e aree demaniali fluviali, anche quando confinanti con terreni condotti. La Giunta regionale definisce prescrizioni tecniche per il miglioramento delle tartufaie, caratteristiche e apposizione delle tabelle e superficie massima destinabile a tartufaia controllata.

Modalità di ricerca e raccolta

La ricerca e la raccolta devono essere effettuate senza arrecare danno alle tartufaie. Sono consentite anche nelle ore notturne. Restano vietate:

  • la raccolta di tartufi immaturi;
  • la raccolta nei periodi non consentiti dal calendario regionale.

La raccolta giornaliera individuale complessiva è limitata a 2 chilogrammi, salvo per i soggetti titolari del diritto di raccolta nelle tartufaie controllate o coltivate.

Consorzi volontari e associazioni dei raccoglitori

I titolari o conduttori di aziende agricole e forestali possono costituire consorzi volontari, con atto pubblico, per la difesa del tartufo o l’impianto di nuove tartufaie.

I raccoglitori possono inoltre costituirsi in associazioni per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni e alla gestione delle tartufaie controllate e coltivate. Le associazioni riconosciute possono svolgere attività di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, anche con sostegno pubblico.

Abilitazione alla raccolta

Per raccogliere tartufi è necessario superare un esame di idoneità presso la provincia di residenza anagrafica, volto a verificare conoscenze su specie, biologia, ecologia, modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione, oltre a nozioni di micologia e selvicoltura.

L’esame è svolto da commissioni provinciali composte da:

  • un funzionario regionale;
  • un funzionario provinciale;
  • un esperto designato dall’associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale, o in mancanza dall’unione regionale delle associazioni piemontesi.

L’abilitazione:

  • è documentata da un tesserino provinciale;
  • ha valore su tutto il territorio nazionale;
  • dura 5 anni ed è rinnovabile senza nuovi esami.

Il mancato rinnovo del tesserino entro 24 mesi dalla scadenza comporta la decadenza dell’abilitazione. L’età minima per conseguirla è di 14 anni; i minori di 14 anni possono raccogliere solo accompagnati da persona abilitata.

Sono esentati dall’esame:

  • i raccoglitori sui fondi di proprietà o comunque da essi condotti;
  • i soggetti già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

Permesso annuale e tassa di concessione

La ricerca e raccolta sono subordinate al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale. Il versamento deve avvenire entro il 30 aprile e comunque prima dell’attività; vale per l’anno solare di riferimento.

Il permesso ha validità per l’intero territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce l’importo della tassa, nel rispetto del minimo previsto dalla normativa statale, e le modalità di attestazione del permesso. Le risorse introitate sono destinate alle finalità della legge secondo il programma triennale e le previsioni sull’indennità.

Calendario regionale di raccolta

Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite province e Consulta, ed è unico per tutto il Piemonte. Deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a 15 giorni, eventualmente differenziato per provincia.

Sono ammessi, previa autorizzazione temporanea provinciale, gli istituti universitari e gli enti di ricerca per raccolte a fini scientifici anche fuori periodo; tali soggetti sono esonerati dalla tassa regionale.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza è affidata agli organi e agenti previsti dalla normativa statale; nelle aree protette nazionali e regionali opera il coordinamento degli enti di gestione.

Ogni violazione comporta la confisca del prodotto e una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l’eventuale rilievo penale. In caso di confisca, gli agenti redigono verbale con specie, numero e peso dei tartufi sequestrati; al trasgressore viene consegnata copia del verbale.

Per la deperibilità del prodotto, gli agenti ne dispongono la vendita al maggior offerente, acquisendo due offerte d’acquisto da commercianti o ristoratori della zona. Il ricavato, al netto delle spese, è versato alla tesoreria provinciale e restituito se la violazione non sussiste.

Le principali sanzioni pecuniarie riguardano, tra l’altro:

  • raccolta in periodo vietato o senza tesserino/permesso: da 516 a 2.582 euro;
  • raccolta senza il solo permesso: da 52 a 516 euro;
  • raccolta in aree rimboschite prima di 15 anni dalla messa a dimora: da 258 a 2.582 euro;
  • raccolta di tartufi immaturi o avariati: da 258 a 2.582 euro;
  • raccolta con modalità difformi: da 52 a 2.582 euro;
  • raccolta in zone riservate: da 516 a 2.582 euro;
  • tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute: da 516 a 5.170 euro;
  • commercio irregolare di tartufi freschi o conservati: sanzioni da 516 a 5.170 euro, con importi diversi a seconda della violazione.

Sono previste inoltre misure accessorie sul titolo abilitativo:

  • sospensione e ritiro del tesserino e del permesso da 1 a 2 anni per alcune violazioni gravi;
  • possibile revoca definitiva in caso di recidiva;
  • sospensione di 1 anno se, in un quinquennio, il raccoglitore commette almeno due violazioni sanzionate ai sensi della normativa statale.

L’autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza-ingiunzione è individuata dalla provincia. I proventi delle sanzioni sono introitati dalle province e destinati alle attività di valorizzazione previste dalla legge.

Aiuti di Stato, relazione al Consiglio e attuazione

Gli atti applicativi che prevedono aiuti di Stato, salvo quelli conformi ai regolamenti comunitari di esenzione, devono essere notificati secondo la disciplina del Trattato.

La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, dopo due anni dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, una relazione sull’attuazione della legge, con particolare riguardo alla selezione degli interventi, all’assegnazione di contributi e finanziamenti e alle azioni di valorizzazione della tartuficoltura.

Le norme attuative devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore; entro lo stesso termine la Giunta individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite e le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.

Abrogazione e disciplina finanziaria

È abrogata la precedente legge regionale del 12 marzo 2002, n. 10.

La copertura finanziaria iniziale degli interventi per valorizzazione e indennità è prevista sul bilancio 2008, con successive modalità di finanziamento per il biennio 2009-2010 e ulteriori aggiornamenti per la spesa corrente con riferimento agli esercizi più recenti, inclusi gli stanziamenti previsti per il 2025 e per gli esercizi successivi al 2026.

Valutazione di attualità della legge

La legge non risulta deprecata in quanto disciplina ancora un settore operativo e potenzialmente attuale per la Regione Piemonte, con previsioni di carattere permanente su raccolta, abilitazioni, controlli e valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Testo integrale

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