L.R. Piemonte 17/2008
"Norme per il comparto agricolo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene in particolare sulla disciplina piemontese della pesca sportiva, modificando i requisiti delle organizzazioni che operano nel settore. Le associazioni devono avere strutture periferiche e iscritti in almeno quattro province del Piemonte e possedere specifiche finalità statutarie, oltre a essere iscritte nel registro nazionale delle APS oppure riconosciute dal CONI. Il testo consolidato fornito non consente di ricostruire il resto della disciplina.
Modifiche alla disciplina regionale della pesca sportiva e del comparto agricolo
Modifiche alla disciplina regionale del comparto agricolo e della pesca sportiva
La legge regionale del Piemonte 25 giugno 2008, n. 17, reca interventi di modifica normativa nel comparto agricolo. Nel testo fornito emerge in modo specifico l’aggiornamento della disciplina regionale sulla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della pesca, con particolare riguardo ai requisiti delle organizzazioni che possono operare nel settore della pesca sportiva.
Requisiti delle organizzazioni operanti nella pesca sportiva
La legge modifica l’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, ridefinendo i requisiti richiesti alle organizzazioni interessate. In base al nuovo testo:
- le organizzazioni devono avere strutture periferiche e iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;
- lo statuto deve prevedere finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva;
- le organizzazioni devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, secondo la disciplina statale richiamata;
- riconoscimento da parte del CONI.
Ambito e limiti del contenuto disponibile
Il testo fornito è solo parzialmente leggibile: per la maggior parte degli articoli compare infatti la sola ellissi, senza il contenuto normativo. Di conseguenza, il riassunto può ricostruire solo la modifica espressamente riportata relativa alla legge regionale n. 37 del 2006, senza poter descrivere ulteriori disposizioni eventualmente contenute nella legge regionale n. 17 del 2008.
Applicabilità e attualità della norma
La disposizione appare riferita alla disciplina ordinaria piemontese della pesca sportiva e non contiene, nel testo disponibile, termini di efficacia temporale o regimi transitori. Non emergono elementi per considerarla obsoleta o abrogata sulla base del solo estratto fornito.
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