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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30213/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili. La decisione di merito sulla responsabilità penale e sulla pena inflitta dalla Corte d'appello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma - Ufficio GIP il 4 luglio 2024 nei confronti dell'imputato, alla pena di anni sei di reclusione, per tentato omicidio, maltrattamenti, lesioni personali ed estorsione, riconoscendo altresì il vizio parziale di mente. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 575, 582 e 585 c.p., lamentando in particolare la mancata derubricazione del capo di tentato omicidio in lesioni personali e la mancata adeguata valutazione della propria peculiare condizione psichica; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p. con riferimento al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché sostanzialmente di merito, volto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie già esaminate in appello, che aveva logicamente e correttamente valorizzato la reiterazione dei colpi, anche con corpo contundente, la sede delle lesioni, la loro gravità e l'interruzione dell'azione solo per l'intervento della madre dell'imputato, dati reputati idonei a fondare il dolo omicidiario; il secondo perché la doglianza sul trattamento sanzionatorio non trovava riscontro nella sentenza impugnata, che aveva già dato conto della valutazione della condizione psichica e del riconoscimento del vizio parziale di mente.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione del tentato omicidio e alla valutazione della configurabilità del tentativo

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario, cui si ricollega il tentato omicidio contestato

  • art. 582 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibile derubricazione in lesioni personali

  • art. 585 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della contestazione relativa alle lesioni

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato con riferimento al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche

  • art. 69 c.p.

    richiamato con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze

  • art. 89 c.p.

    norma applicata per il riconoscimento del vizio parziale di mente, ritenuto compatibile con il dolo omicidiario

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La configurabilità del tentato omicidio può essere desunta da elementi oggettivi quali la reiterazione dei colpi, l'uso di un corpo contundente, la sede e la gravità delle ferite e l'interruzione dell'azione solo per cause esterne all'agente; tali dati possono essere ritenuti indicativi dell'univoco dolo omicidiario.
  • Il riconoscimento del vizio parziale di mente non esclude di per sé la compatibilità dell'infermità accertata con il dolo del delitto contestato, quando i giudici di merito abbiano esplicitato tale valutazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano con la reale motivazione della sentenza impugnata e si limitano ad affermazioni generiche o non riscontrate nel provvedimento di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioMaltrattamenti contro familiari e conviventiLesioniEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiInutilizzabilità della prova

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