Sentenza del 16/06/2016 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO- QUESTIONARIO - OMESSA RISPOSTA - PRODUZIONE DOCUMENTALE IN GIUDIZIO -PRECLUSIONE - LEGITTIMITA' - SUSSISTE. Qualora contribuente,nonostante l'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria del questionarioprevisto in sede di accertamento fiscale dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, non abbia fornito dati, notizie e chiarimenti,violando di tal guisa i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propridegli obblighi di solidarietà della materia tributaria, al finedell'instaurazione di un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente perfavorire la definizione, delle reciproche posizioni onde evitarel'instaurazione del contenzioso giudiziario, tale comportamento omissivo saràlegittimamente sanzionato con la preclusione amministrativa e processuale diallegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, eneanche trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, 11.546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso delgiudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodottala decadenza (nello stesso senso Cass. 10489/2014).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente, nonostante avesse ricevuto il questionario previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 600/1973, non aveva fornito dati, notizie e chiarimenti nella fase precontenziosa. La questione riguardava la possibilità di produrre successivamente tali elementi nel processo tributario, anche in appello, invocando l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La preclusione è stata ritenuta legittima. L’omessa risposta al questionario comporta la decadenza dalla possibilità di allegare successivamente dati e documenti non forniti all’Amministrazione, sia in sede amministrativa sia nel processo tributario. La facoltà di produrre nuovi documenti in appello prevista dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non consente di superare una decadenza già maturata per l’omessa risposta al questionario. La decisione si fonda sui doveri di lealtà, correttezza e collaborazione del contribuente e sulla funzione del questionario, volto a favorire un confronto preventivo ed evitare il contenzioso.
Norme richiamate
Art. 32, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il questionario previsto in sede di accertamento fiscale
La mancata risposta del contribuente alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria determina, in presenza dei presupposti di legge, una preclusione alla successiva produzione di dati, notizie e documenti non esibiti nella fase precontenziosa.
Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non opera quando il contribuente sia già decaduto dalla produzione per non avere risposto al questionario dell’Amministrazione finanziaria.
Cassazione, sentenza n. 10489/2014
La giurisprudenza richiamata conferma che la mancata risposta al questionario può comportare una preclusione amministrativa e processuale alla successiva produzione documentale.
Massime di principio
- Il questionario dell’Amministrazione finanziaria non è una richiesta meramente facoltativa: deve essere gestito tempestivamente e con la massima completezza.
- L’omessa risposta può comportare la perdita della possibilità di utilizzare successivamente, anche in giudizio e in appello, documenti e informazioni che avrebbero dovuto essere forniti nella fase amministrativa.
- La produzione documentale in appello non consente normalmente di recuperare una decadenza già maturata per l’inerzia del contribuente.
- I doveri di collaborazione, lealtà e correttezza assumono rilievo concreto nel procedimento tributario e possono giustificare limitazioni processuali.
- In situazioni analoghe è opportuno rispondere al questionario entro il termine, fornendo tutta la documentazione disponibile oppure motivando formalmente eventuali impedimenti e chiedendo, se necessario, una proroga.
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