Sentenza n. 12895/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione della Regione Lazio - Direzione Inclusione Sociale n. G17795 del 29.12.2025 e dell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, pubblicata sul B.U.R.L. n. 107 Suppl. n. 1 del 30.12.2025 e comunicata via pec alla ricorrente in data 22.1.2026, con la quale è stata disposta la cancellazione dell’Associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché, per quanto occorrer possa: della diffida ad adempiere di cui alla determinazione direttoriale n. G08390 del 24.6.2024 ivi citata; della determinazione della Regione Lazio – Direzione Inclusione Sociale n. G00968 del 29.1.2026, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 Suppl. n. 1 del 3.2.2026 e non comunicata alla ricorrente, con la quale è stato rettificato l’Allegato 1 della precedente determinazione, mantenendo la cancellazione dell’Associazione dal RUNTS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e presupposta diffida ad adempiere
Esito
Favorevole al ricorrente (ente del Terzo settore)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione regionale che ne aveva disposto la cancellazione dal RUNTS per mancato adempimento a una precedente diffida, deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 8 e 21-bis l. 241/1990, dell'art. 6 del d.m. n. 106/2020, dei principi di giusto procedimento, trasparenza e buon andamento e dell'art. 97 Cost. La diffida, pubblicata sul BUR Lazio, non era stata comunicata individualmente tramite PEC, sebbene la Regione conoscesse l'indirizzo PEC dell'associazione e lo avesse già utilizzato in precedenti comunicazioni relative all'iscrizione nel RUNTS. L'associazione ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 8, 20 e 23 del d.m. n. 106/2020 e dell'art. 48 d.lgs. n. 117/2017, nonché carenza di istruttoria e motivazione, errore e carenza dei presupposti, poiché la contestazione relativa al mancato aggiornamento delle informazioni e al mancato deposito degli atti era generica e non indicava quali specifici dati o documenti dovessero essere aggiornati o depositati. La Regione ha sostenuto che, considerato il numero molto elevato degli enti interessati e la carenza di risorse, la pubblicazione sul BUR fosse una forma legittima di comunicazione sostitutiva e che, una volta inutilmente decorso il termine assegnato, la cancellazione fosse atto vincolato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente fondato. Ha ravvisato l'illegittimità della diffida pubblicata mediante forme di pubblicità generale, poiché la Regione aveva piena e documentata conoscenza della PEC dell'associazione, già utilizzata per comunicazioni precedenti. In tale situazione, la pubblicazione non poteva sostituire la comunicazione personale di un atto recettizio quale la diffida, necessaria affinché l'atto producesse effetti nei confronti del destinatario. Il numero degli enti coinvolti e l'insufficienza delle risorse umane non giustificavano la deroga alla regola della comunicazione individuale; tali carenze organizzative possono rilevare, secondo il TAR, soltanto ai fini dell'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione. L'illegittimità della diffida ha travolto la successiva cancellazione dal RUNTS e gli ulteriori atti impugnati, che sono stati annullati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso […], il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta fondatezza della domanda consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.
art. 8 l. 241/1990
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
Le forme di pubblicità sostitutive della comunicazione personale sono ammesse quando la comunicazione individuale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa; la disposizione non legittima il ricorso alla pubblicazione quando l'amministrazione conosca l'indirizzo PEC del singolo destinatario e possa comunicargli l'atto.
art. 21-bis l. 241/1990
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
Gli atti recettizi limitativi della sfera giuridica producono effetti nei confronti del destinatario mediante comunicazione individuale; la pubblicità sostitutiva richiede i presupposti previsti dalla legge.
art. 20, comma 7, d.m. n. 106/2020
La disposizione è stata posta a fondamento dell'assegnazione del termine per il deposito della documentazione necessaria al completamento della trasmigrazione nel RUNTS.
artt. 8, 20 e 23 d.m. n. 106/2020
Le disposizioni disciplinano gli aggiornamenti delle informazioni, il deposito degli atti e degli adempimenti connessi all'iscrizione e alla permanenza nel RUNTS.
art. 48 d.lgs. n. 117/2017
La norma è stata richiamata nel secondo motivo in relazione agli obblighi informativi e documentali connessi al RUNTS.
art. 97 Cost.
È stato richiamato a sostegno dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.
art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011
Il Bollettino ufficiale telematico della Regione [...] è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale
La disciplina regionale sulla pubblicità legale del BUR non consente di sostituire la comunicazione personale della diffida quando l'indirizzo PEC del destinatario sia conosciuto dall'amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adotta una diffida avente natura di atto recettizio e conosce l'indirizzo PEC del destinatario, deve effettuare la comunicazione individuale; la pubblicazione su un bollettino ufficiale non può sostituirla per il solo fatto che il procedimento coinvolga un numero elevato di destinatari.
- La deroga alla comunicazione personale prevista dagli artt. 8 e 21-bis l. 241/1990 presuppone che la comunicazione individuale non sia possibile o sia particolarmente gravosa secondo i presupposti normativi; la mera numerosità dei destinatari e l'insufficienza delle risorse organizzative non bastano quando l'amministrazione disponga del recapito PEC del singolo interessato.
- La mancata comunicazione rituale della diffida impedisce che essa produca effetti nei confronti del destinatario e rende illegittimo il successivo provvedimento di cancellazione adottato sul presupposto dell'inutile decorso del termine assegnato.
- Le carenze organizzative dell'amministrazione non possono modificare le regole legali sulla comunicazione degli atti recettizi; esse possono rilevare esclusivamente nella valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria, non come giustificazione della mancata comunicazione individuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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