Sentenza del 19/12/2017 n. 5461 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Deducibilità dei costi - Lettere d'incarico - Rilevanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il recupero a tassazione di costi professionali, sostenendone la deducibilità sulla base di lettere d'incarico sottoscritte dai professionisti, nelle quali erano indicati gli onorari. La questione riguardava se tali documenti fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la veridicità degli importi dedotti.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che l'onere di provare la deducibilità dei costi grava sul contribuente e che le sole lettere d'incarico non dimostrano né l'effettiva realizzazione delle prestazioni né la reale sostenibilità dei costi. L'Amministrazione finanziaria può inoltre utilizzare presunzioni per contestare l'attendibilità delle deduzioni. Il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi probatori per stabilire se le operazioni fatturate e dedotte siano realmente avvenute.
Massime di principio
- La mera esistenza di un contratto, di una lettera d'incarico o di una fattura non è sufficiente, da sola, a dimostrare la deducibilità di un costo.
- Il contribuente deve documentare concretamente l'effettività della prestazione, la sua inerenza all'attività esercitata e la congruità o veridicità dell'importo dedotto.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare elementi ulteriori quali relazioni, elaborati, corrispondenza, prove dei pagamenti e documentazione che dimostri il risultato dell'attività professionale.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione anche mediante presunzioni; il giudice deve esaminare il quadro probatorio nel suo complesso e non limitarsi alla presenza della documentazione formale.
- La documentazione contrattuale costituisce un elemento di prova, ma normalmente deve essere accompagnata da riscontri sostanziali sull'effettivo svolgimento delle operazioni.
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