Regolamento (UE) 2021/505
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione del 23 marzo 2021 relativo al diniego di autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento nega l’autorizzazione di un additivo per mangimi, poiché il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per dimostrarne sicurezza ed efficacia ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’additivo e i prodotti che lo contengono devono essere ritirati dal mercato secondo termini differenziati. Il testo si fonda sull’esito negativo della valutazione EFSA e sulla mancata cooperazione del richiedente rispetto alle richieste istruttorie della Commissione e dell’Autorità.
Diniego di autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi del gruppo funzionale dei conservanti e disciplina del ritiro dal mercato delle scorte esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, in relazione all’additivo acido fosforico 60 % su substrato di silice classificato come additivo tecnologico nel gruppo funzionale dei conservanti, nonché alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti che lo contengono. Riguarda i prodotti destinati sia ad animali da produzione alimentare sia ad animali non da produzione alimentare. È applicabile nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina il preparato di acido ortofosforico 67 %-85,7 % p/p (soluzione acquosa), che era oggetto di un’altra autorizzazione.
Diniego di autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi
Il regolamento adotta una decisione negativa nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi. La Commissione, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere scientifico dell’EFSA, ritiene non soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo tecnologico del gruppo dei conservanti.
Contesto normativo e istruttorio
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’acido ortofosforico era già stato autorizzato in passato e successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. Nell’ambito della rivalutazione sono state presentate due domande: una relativa a un preparato di acido ortofosforico (67 %-85,7 % p/p, soluzione acquosa), già autorizzato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013, e una relativa all’acido fosforico 60 % su substrato di silice.
Valutazione scientifica e motivi del diniego
Il richiedente aveva chiesto la classificazione dell’additivo nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei conservanti, corredando la domanda con la documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tuttavia, l’EFSA, nel parere del 17 marzo 2020, ha rilevato che il fascicolo iniziale conteneva dati limitati e che il richiedente non aveva risposto alle ripetute richieste di chiarimenti, formulate inizialmente il 22 luglio 2011 e da ultimo il 3 marzo 2020. Anche la Commissione, con richiesta dell’8 maggio 2020, non ha ottenuto risposta. In assenza dei dati necessari, non è stato possibile accertare che l’additivo non comporti rischi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente, né che soddisfi le condizioni sostanziali previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ritiro dal mercato e termini transitori
Poiché il prodotto è considerato un prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento non si limita a negare l’autorizzazione, ma impone anche il ritiro dal mercato. Le scorte dell’additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate entro il 13 ottobre 2021. Per i prodotti già fabbricati prima di tale data sono previsti termini più lunghi: fino al 13 aprile 2022 per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, e fino al 13 aprile 2023 per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione
L’autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi è negata. Il prodotto era richiesto come additivo tecnologico nel gruppo funzionale dei conservanti.
Esito della valutazione scientifica
L’EFSA, con parere del 17 marzo 2020, ha concluso di non poter esprimere un parere sulla sicurezza e sull’efficacia dell’additivo, a causa dei dati limitati nel fascicolo iniziale e della mancata risposta del richiedente alle richieste di informazioni supplementari.
Mancato assolvimento dell’onere probatorio
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente deve dimostrare che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. Poiché non sono stati forniti i dati richiesti, non è stato possibile concludere che l’additivo non abbia effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente, né che presenti almeno una delle caratteristiche richieste dall’articolo 5, paragrafo 3.
Ritiro dal mercato delle scorte esistenti
Le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 13 ottobre 2021.
Ritiro dei mangimi per animali da produzione alimentare
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti con l’additivo o con le premiscele prima del 13 ottobre 2021, devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022.
Ritiro dei mangimi per animali non da produzione alimentare
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti con l’additivo o con le premiscele prima del 13 ottobre 2021, devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/506
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/507
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/508
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/860
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/881
- Regolamento · 22 mar 2021Regolamento (UE) 2021/478
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →