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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/506

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione del 23 marzo 2021 relativo all’autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il metantiolo come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti per tutte le specie animali, sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non comporta effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente, pur richiedendo misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi di irritazione e inalazione. Il testo fissa condizioni tecniche di impiego, un tenore massimo raccomandato in etichetta, obblighi informativi per le premiscele e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte già prodotte e etichettate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai prodotti contenenti metantiolo impiegati come additivo per mangimi nell’alimentazione animale in tutta l’Unione europea. Riguarda tutte le specie animali, sia animali da produzione alimentare sia animali non da produzione alimentare, e disciplina anche premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti la sostanza. Restano ferme le condizioni specifiche indicate nell’allegato, incluse le prescrizioni di etichettatura e di protezione degli utilizzatori; non autorizza l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, anche se ciò non esclude l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione autorizza il metantiolo come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’atto dà seguito alla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base giuridica

La Commissione interviene sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si ricorda che il metantiolo era già autorizzato a tempo indeterminato come additivo per tutte le specie animali e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. La domanda di rivalutazione è stata presentata in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

L’EFSA, nei pareri del 17 aprile 2013 e del 30 settembre 2020, ha concluso che il metantiolo non presenta effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente alle condizioni d’uso proposte. È stato tuttavia rilevato che la sostanza deve essere considerata irritante per pelle, occhi e vie respiratorie; non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. Per questo motivo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato per tutte le specie animali, senza distinzione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. L’allegato specifica che il prodotto è composto da metantiolo prodotto mediante sintesi chimica, con purezza minima del 98%, formula chimica CH4S, numero CAS 74-93-1 e numero FLAVIS 12.003.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Non è previsto un tenore massimo vincolante in termini di autorizzazione, ma è imposto un tenore massimo raccomandato da indicare in etichetta.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

L’etichetta dell’additivo deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg." Se tale soglia viene superata nel mangime completo, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Acqua di abbeveraggio e mangimi composti

Il regolamento chiarisce che il fatto che la sostanza non sia autorizzata nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sulle operazioni commerciali, l’articolo 2 introduce un regime transitorio:

  • sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima del 13 ottobre 2021, conformemente alle norme precedenti, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 13 aprile 2022 secondo la disciplina previgente, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è il 13 aprile 2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del metantiolo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivo per mangimi per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Condizioni tecniche di utilizzo e incorporazione

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Etichettatura dell’additivo e delle premiscele

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%: 0,05 mg/kg. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12% supera 0,05 mg/kg, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.

Esito della valutazione scientifica

Nei pareri EFSA del 17 aprile 2013 e del 30 settembre 2020 è stato concluso che il metantiolo, alle condizioni d’uso proposte, non ha un’incidenza negativa su salute animale, salute umana o ambiente. È stato però ritenuto irritante per pelle, occhi e vie respiratorie; non sono state tratte conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea.

Regime transitorio

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 13 ottobre 2021, conformemente alle norme precedenti, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 13 aprile 2022 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per gli animali non da produzione alimentare il termine è il 13 aprile 2023.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoromangimi

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