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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/507

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione del 23 marzo 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA e della verifica del rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. Stabilisce le condizioni di impiego, incluse specifiche misure di protezione per gli utilizzatori, e consente l'utilizzo anche nell'acqua di abbeveraggio. Con il rinnovo, viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011; l'autorizzazione è valida fino al 13 aprile 2031.

Rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento all'impiego del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. Disciplina le condizioni di autorizzazione, l'uso nelle premiscele, nei mangimi completi e anche nell'acqua di abbeveraggio, nonché le misure di sicurezza per gli utilizzatori. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono richiamati i controlli e i metodi analitici per additivo, premiscele, mangimi e acqua.

Rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 rinnova l'autorizzazione del cloridrato di piridossina, o vitamina B6, quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce l'esito favorevole della valutazione dell'EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il cloridrato di piridossina era già autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nel parere del 30 settembre 2020, che il richiedente ha fornito dati idonei a dimostrare il rispetto delle condizioni di rinnovo. L'EFSA ha escluso effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori e sull'ambiente alle condizioni d'uso autorizzate, ma ha segnalato che l'additivo può causare fotosensibilizzazione e che, in mancanza di studi sulla tossicità per inalazione, non potevano essere esclusi completamente effetti nocivi sulle vie respiratorie.

Ambito di applicazione

L'autorizzazione rinnovata riguarda l'additivo classificato come "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", destinato a tutte le specie animali. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e riguarda l'impiego dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi, oltre all'uso nell'acqua di abbeveraggio.

Condizioni di impiego e obblighi per gli operatori

L'allegato prevede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell'acqua. È espressamente consentito l'utilizzo del cloridrato di piridossina anche nell'acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Specifiche dell'additivo e controllo analitico

L'allegato identifica l'additivo con numero di identificazione 3a831 e ne riporta la composizione: cloridrato di piridossina, formula C8H11NO3HCl, con criteri di purezza non inferiori al 98,5%. Sono altresì indicati i metodi di analisi per la determinazione del cloridrato di piridossina nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua, rinviando a specifici metodi farmacopoeici e tecnici.

Durata dell'autorizzazione e abrogazione del precedente regolamento

Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 13 aprile 2031. In conseguenza del rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 è abrogato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del cloridrato di piridossina, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", è rinnovata per tutte le specie animali alle condizioni fissate nell'allegato.

Condizioni d'uso e misure di protezione

L'allegato richiede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell'acqua. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

L'allegato identifica l'additivo con numero 3a831, denominazione "cloridrato di piridossina" o "vitamina B6", composizione C8H11NO3HCl e purezza non inferiore al 98,5%. Sono indicati i metodi di analisi per la determinazione nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua.

Durata dell'autorizzazione

Il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato al 13 aprile 2031.

Abrogazione del precedente regime

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 è abrogato a seguito del rinnovo dell'autorizzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi alimentari per animalisicurezza alimentaresalute animaletutela degli utilizzatori

Testo integrale

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