Regolamento (UE) 2021/508
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione del 23 marzo 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell’autorizzazione Prosol SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per un nuovo periodo l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. La Commissione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003, pur evidenziando profili di rischio per gli utilizzatori che impongono misure di protezione. Con il rinnovo, viene abrogato il precedente regolamento (UE) n. 170/2011 e sono confermate condizioni tecniche e precauzioni d’impiego indicate nell’allegato. L’autorizzazione ha scadenza il 13 aprile 2031.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, con abrogazione del regolamento (UE) n. 170/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell’autorizzazione Prosol SpA e, in via generale, all’immissione e all’uso nell’Unione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 destinato a suinetti svezzati. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa condizioni d’uso, tenori minimi e massimi e il termine finale dell’autorizzazione al 13 aprile 2031.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 impiegato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il rinnovo, pur segnalando profili di rischio per gli utilizzatori che richiedono adeguate misure di protezione.
Quadro normativo e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce i motivi e le procedure di rilascio e rinnovo. Il rinnovo è stato richiesto dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, e con la domanda di riclassificazione dell’additivo nella categoria degli additivi zootecnici.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
Nel parere del 30 settembre 2020, l’EFSA ha concluso che i dati presentati dimostrano il rispetto delle condizioni di autorizzazione. Ha inoltre affermato che il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Tuttavia, ha segnalato che il preparato può essere irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; per tale ragione la Commissione ha ritenuto necessario prevedere misure di protezione idonee, soprattutto per gli utilizzatori dell’additivo.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, collocandolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il prodotto autorizzato è identificato con il numero 4b1710 e il titolare dell’autorizzazione è Prosol SpA.
Condizioni di impiego, contenuto minimo e cautele operative
L’allegato stabilisce che il preparato contiene almeno 1 × 10^9 CFU/g e che, per i suinetti svezzati, il tenore minimo nel mangime completo con umidità del 12% è pari a 3 × 10^9 CFU/kg. Non è previsto un tenore massimo. Sono inoltre imposte condizioni informative e di sicurezza: nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato riporta i metodi di analisi rilevanti: per il conteggio si utilizza il metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo, conforme alla norma EN 15789; per l’identificazione si utilizza la PCR. È richiamato anche il report del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Abrogazione del precedente regolamento e durata
Con l’articolo 2 è abrogato il regolamento (UE) n. 170/2011, che aveva già autorizzato il preparato per dieci anni. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 13 aprile 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo zootecnico e appartenente al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e prende atto della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata dalla documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 30 settembre 2020, ha concluso che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione e non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’EFSA ha qualificato il preparato come potenziale irritante per pelle e occhi e come sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Per questo, nell’allegato sono previste misure organizzative e di protezione individuale: gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Condizioni d’impiego e contenuto minimo
L’allegato indica il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenente almeno 1 × 10^9 CFU/g. Per i suinetti svezzati è previsto un tenore minimo di 3 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Non sono indicati tenori massimi.
Obblighi informativi e metodo di analisi
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato richiama inoltre i metodi di analisi: conteggio mediante metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789) e identificazione mediante PCR.
Abrogazione del precedente regime
L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 170/2011, che aveva originariamente autorizzato il preparato per dieci anni.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 13 aprile 2031.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/505
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/506
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/507
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/860
- Regolamento · 23 mar 2021Regolamento (UE) 2021/881
- Regolamento · 22 mar 2021Regolamento (UE) 2021/478
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →