Sentenza n. 1371/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 in data 10 ottobre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 42 in data 17 ottobre 2022 ad oggetto: “Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell’Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’Autorità procedente; della deliberazione n. 9 del 12 ottobre 2018 con la quale la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo; della deliberazione n. 5 del 17 maggio 2019 della Comunità del Parco con la quale sono state controdedotte le osservazioni e approvata la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, di approvazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo, nella parte in cui include il compendio dei ricorrenti tra le aree esterne di protezione soggette a tutela paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (ente parco e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la variante sostenendo, con tre motivi, che l’individuazione delle aree di protezione esterna del Parco, assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004, non potesse essere effettuata con un atto amministrativo, ma soltanto con legge istitutiva del Parco o altro atto normativo; hanno inoltre denunciato l’assenza di motivazione sulle ragioni concrete di tutela, deducendo che la perimetrazione fosse strumentale a un futuro ampliamento del Parco e fosse affetta da sviamento. Infine, hanno lamentato difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione del legittimo affidamento, poiché l’area era qualificata dal PGT di Bergamo come ambito di trasformazione, era oggetto di un piano attuativo approvato e, a loro avviso, non presentava esigenze di tutela paesaggistica. Il Parco ha eccepito il difetto di interesse e, in seguito, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e acquiescenza, in ragione del recepimento della disciplina nel nuovo PGT di Bergamo approvato nel 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Ha rigettato il primo motivo rilevando che né la normativa statale né quella regionale riservano alla legge l’individuazione delle aree di protezione esterna e che la variante al PTC, avente natura di piano paesaggistico, poteva individuarle nell’esercizio del potere attribuito all’ente pianificatore. Ha respinto il secondo motivo: le scelte pianificatorie non richiedono una comparazione puntuale con gli interessi dei singoli privati e la motivazione può risultare dai criteri generali e dagli atti di accompagnamento; la relazione della variante esponeva l’obiettivo di integrare il Parco con il contesto circostante, rafforzare la rete ecologica e assicurare una cintura di tutela paesaggistico-ambientale, anche in vista di un possibile ampliamento futuro. Non è stato quindi ravvisato né difetto di motivazione né sviamento. Ha respinto anche il terzo motivo: il vincolo non preclude lo sfruttamento edificatorio né interferisce con il piano attuativo approvato, ma impone di ottenere l’autorizzazione paesaggistica prima dei singoli titoli edilizi; le contestazioni sull’estraneità dell’area alle esigenze di tutela sono state superate dalle considerazioni svolte sul secondo motivo. Spese integralmente compensate per novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004
sono dunque soggetti a vincolo paesaggistico, non solo “i parchi”, ma anche “i territori di protezione dei parchi”, vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di “aree cuscinetto”, sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata.
La tutela paesaggistica ex lege riguarda anche i territori di protezione esterni al perimetro del parco, in quanto aree cuscinetto soggette a tutela differenziata.
art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Sia i “parchi” che i “territori di protezione dei medesimi” sono individuati nei piani paesaggistici di cui all’art. 143 del d. lgs. 42/2004, i quali, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera c) di tale norma, provvedono a definirne il perimetro, a fornirne adeguata rappresentazione cartografica in scala e a dettare prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di tali aree e la loro valorizzazione.
I piani paesaggistici possono individuare e perimetrare parchi e territori di protezione esterna, rappresentarli cartograficamente e stabilire prescrizioni d’uso per conservarne e valorizzarne i caratteri.
art. 32 l. 394/1991
l’art. 32 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro statale sulle aree protette), nel disciplinare le “Aree contigue” ai parchi naturali, prevede che “I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni”, senza però specificare “con legge”;
La determinazione regionale dei confini delle aree contigue non è espressamente assoggettata a riserva di legge.
art. 17, comma 3, l.r. Lombardia 86/1983
analogamente, anche la L.R. lombarda n. 86/1983, recante norme sulle aree regionali protette, all’art. 17 comma 3 attribuisce all’ente gestore, tra l’altro, il potere di disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, senza specificare che ciò debba avvenire con legge.
La disciplina regionale attribuisce all’ente gestore il potere di modificare o integrare la delimitazione territoriale senza prescrivere che l’intervento avvenga con legge.
Massime di principio
- L’individuazione delle aree di protezione esterna dei parchi non è soggetta a riserva di legge: può essere effettuata mediante piano paesaggistico adottato dall’autorità amministrativa competente, quando la normativa applicabile attribuisce a tale autorità il potere di pianificazione.
- Le scelte di pianificazione, anche sovracomunale, non richiedono una motivazione puntuale che compari ciascun interesse privato confliggente con quelli pubblici; l’obbligo motivazionale è soddisfatto dall’indicazione dei criteri generali alla base delle scelte e può risultare dalla relazione e dagli altri atti del procedimento.
- La previsione di una futura estensione del perimetro di un parco non dimostra, da sola, lo sviamento di potere quando la tutela delle aree esterne è coerente con obiettivi pianificatori di integrazione ecologica e paesaggistica del parco con il territorio circostante.
- L’assoggettamento di un’area a vincolo paesaggistico non comporta, di per sé, l’incompatibilità con una previsione urbanistica edificatoria o con un piano attuativo approvato: impone l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica prima del rilascio dei singoli titoli edilizi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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