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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 3374 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Delega di firma del Direttore Provinciale. - Assenza e/o illeggibilità - Non rileva se l'atto è comunque riferibile all'organo amministrativo titolare del potere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto dal Capo Ufficio anziché dal Direttore provinciale, deducendo l'assenza o l'illeggibilità della delega di firma e, conseguentemente, la carenza di sottoscrizione da parte del funzionario competente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'avviso è stato ritenuto legittimo poiché il Capo Ufficio aveva sottoscritto l'atto in forza di una delega prodotta in giudizio. La validità dell'atto dipende dalla sua riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere, non dalla presenza di specifici requisiti formali della sottoscrizione. Anche l'eventuale mancanza o illeggibilità della firma non determina automaticamente l'invalidità quando l'atto sia comunque riconducibile all'amministrazione competente.

Norme richiamate

  • Principio di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere

    L'atto tributario è valido quando può essere ricondotto all'organo amministrativo competente, anche se materialmente sottoscritto da un funzionario delegato.

  • Disciplina della delega di firma del Direttore provinciale

    Il Direttore provinciale può delegare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la delega prodotta in giudizio consente di verificare la legittimazione del funzionario firmatario.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal dirigente competente non comporta di per sé l'invalidità dell'atto, se esiste una delega di firma e l'atto è riferibile all'ufficio titolare del potere.
  • L'assenza, l'illeggibilità o l'irregolarità meramente formale della firma non sono sufficienti, da sole, a determinare l'annullamento dell'atto se la provenienza amministrativa è comunque identificabile.
  • Chi contesta la validità dell'avviso deve dimostrare una concreta carenza di potere, l'inesistenza della delega o l'impossibilità di ricondurre l'atto all'organo competente; la sola sostituzione del firmatario non è decisiva.
  • La produzione della delega nel corso del giudizio può essere sufficiente a dimostrare la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, salvo specifiche contestazioni sulla sua autenticità, efficacia o ampiezza.

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