Cassazione Penale, Sentenza n. 17660/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GIP di Ancona del 17/12/2024 che ha omologato il patteggiamento applicando a Bonfigli la pena concordata di 6 mesi di reclusione, sostituita con pena pecuniaria di €2.700 (rateizzata), per il reato di falsificazione ed uso di documenti (artt. 81 cpv, 482 in relazione agli artt. 476, 477 e 334 c.p.) e per sottrazione al sequestro. Il ricorrente ha presentato due motivi: (1) violazione di legge per la mancata restituzione della patente di guida, sostenendo che l'accordo tra le parti prevedeva la restituzione e che il sequestro ne aveva impedito l'attività lavorativa; (2) difetto di motivazione circa la mancata restituzione della patente, poiché il trattenimento potrebbe costituire una pena accessoria e il giudice non avrebbe adeguatamente motivato tale decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le parti possono concordare pene principali e pene accessorie e che la validità dell'accordo può essere condizionata solo alla concessione della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie non risultava che la restituzione della patente fosse stata concordata né che fosse stata disposta la confisca; quindi le censure relative alla mancata restituzione non avevano pregio. La Corte ha altresì ricordato che le decisioni del giudice del patteggiamento che non dispongono né la confisca né la restituzione di beni sottoposti a sequestro non sono impugnabili con ricorso per cassazione: l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma sesto, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
primo comma secondo periodo; comma terzo
L'art. 444 permette alle parti di concordare pena principale e pene accessorie e di subordinare la validità dell'accordo solo alla concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice del patteggiamento non è tenuto a recepire condizioni diverse e la mancata decisione su restituzione/confisca non è sindacabile in cassazione.
art. 263 cod. proc. pen.
La competenza a decidere sulla restituzione di beni non decisa dal giudice del patteggiamento appartiene al giudice dell'esecuzione; è quindi quest'ultimo il rimedio procedurale per ottenere la restituzione.
artt. 53 e 56 quater legge n. 689/1981
Norme citate in relazione alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; nella sentenza è stato applicato il principio di sostituzione previsto dalla legge.
art. 81 cpv, 482, in relazione agli artt. 476, 477 e 334 cod. pen.
Norme penali che qualificano i reati contestati (falsificazione, uso e sottrazione di documenti) sui quali è stato raggiunto l'accordo di pena.
Massime di principio
- Nel patteggiamento la restituzione o la confisca di beni sottoposti a sequestro, se non decise dal giudice del patteggiamento, non possono essere impugnate in Cassazione; il rimedio è rivolgersi al giudice dell'esecuzione (art. 263 c.p.p.).
- Se si desidera ottenere la restituzione di un bene (es. patente) al termine di un accordo, tale esigenza deve essere espressamente prevista e concordata nelle parti del patteggiamento, poiché il giudice non è vincolato ad adottare condizioni diverse da quelle previste dalla legge e dall'accordo recepito.
- Quando si contesta il trattenimento di un bene come eventuale pena accessoria, è necessario verificare se tale accessorio sia stato concordato: in caso contrario il difetto di motivazione del giudice può essere rilevante, ma la via corretta per ottenere la restituzione resta il giudice dell'esecuzione.
- Se il bene è qualificabile come profitto del reato o comunque è collegato a un negozio illecito, il giudice dell'esecuzione potrebbe negare la restituzione per contrarietà a norme imperative; in questi casi occorre predisporre adeguata prova documentale per dimostrare l'assenza di tali caratteristiche.
- Nel predisporre la difesa in casi analoghi, è utile inserire esplicitamente nell'accordo di patteggiamento ogni condizione rilevante (restituzione di documenti necessari per l'attività lavorativa, non confisca, ecc.) o, se ciò non è stato fatto, rivolgersi prontamente al giudice dell'esecuzione con istanza motivata.
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