Sentenza del 24/03/2015 n. 1761 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Autonoma organizzazione - Onere della prova a carico del contribuente - Diniego rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo, poiché il contribuente non aveva assolto l’onere di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività. L’attività di amministratore o presidente non è quindi automaticamente esclusa dall’IRAP: l’esenzione opera solo limitatamente ai compensi riferibili a un’attività svolta senza una struttura organizzativa propria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i compensi percepiti per l’attività di amministratore o presidente del consiglio di amministrazione non fossero soggetti a IRAP, in quanto riconducibili a un’attività professionale priva di autonoma organizzazione. Secondo la giurisprudenza richiamata, tali compensi possono essere esclusi dall’imposta solo se l’incarico è svolto senza avvalersi di una struttura organizzativa autonoma. Poiché il rimborso è stato richiesto dal contribuente, spettava a quest’ultimo dimostrare concretamente l’assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è svolta mediante un’autonoma organizzazione. Per i compensi derivanti da incarichi di amministratore o presidente di società, l’esclusione dall’imposta richiede la prova dell’assenza di tale organizzazione.
Onere della prova a carico del contribuente
Chi richiede il rimborso di un’imposta asseritamente non dovuta deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l’assenza dell’autonoma organizzazione.
Cass. Civ., Sez. Trib., 19 luglio 2011, n. 15803
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l’attività di amministratore può non essere soggetta a IRAP solo in assenza di un’autonoma struttura organizzativa.
Cass. Civ., Sez. Trib., 2 marzo 2009, n. 4959; 9 maggio 2007, n. 10594
Richiamate per il principio dell’onere probatorio gravante sul contribuente che domandi il rimborso dell’IRAP.
Cass. Civ., Sez. 6-5, ordinanza 14 aprile 2011, n. 8556
Richiamata per confermare che l’assenza dell’autonoma organizzazione deve essere dimostrata dal contribuente.
Massime di principio
- I compensi derivanti da incarichi di amministratore, componente del consiglio di amministrazione o presidente non sono automaticamente esclusi dall’IRAP.
- Per ottenere il rimborso dell’IRAP, il contribuente deve fornire una prova concreta dell’assenza di un’autonoma organizzazione, non limitandosi ad affermarla.
- La valutazione deve concentrarsi sulla specifica attività da cui derivano i compensi e sulle risorse utilizzate per svolgerla.
- L’utilizzo di personale, beni strumentali rilevanti, uffici o una struttura organizzativa propria può sostenere la sussistenza del presupposto impositivo.
- In presenza di più attività, occorre distinguere i ricavi riferibili all’incarico societario da quelli derivanti dall’attività professionale ordinaria.
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