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Ordinanza

Ordinanza n. 2111/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>> ; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;

Giustizia amministrativa202604369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell’adozione di conseguenti provvedimenti repressivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida comunale del 30 giugno 2026, nonché gli atti presupposti costituiti da una deliberazione della Giunta comunale del 1 aprile 2025 e dalla deliberazione del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare, contestando gli effetti conformativi o restitutori che l’Amministrazione avrebbe inteso farne derivare nei confronti della concessionaria prima dell’approvazione definitiva e dell’operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR ha riservato l’esame di tale eccezione e delle complesse questioni sostanziali alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi erano prescritti entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente. In ragione della complessità e tecnicità delle questioni, il Collegio ha ritenuto necessario riservarne la valutazione alla fase di merito, senza definire l’eccezione di inammissibilità per difetto di lesività. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, termine ultimo coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile e ha disposto una sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto.

Massime di principio

  • In presenza di un obbligo di rilascio e ripristino di un’area demaniale destinata ad attività stagionale, la scadenza dell’obbligo durante la stagione di utilizzazione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
  • Quando le questioni dedotte presentano particolare complessità e tecnicità e richiedono un approfondito esame, il giudice cautelare può rinviare alla fase di merito la decisione sulle eccezioni preliminari e sulle questioni sostanziali, adottando nel frattempo una misura temporanea di sospensione.
  • Nel bilanciamento cautelare, la sospensione dell’efficacia di una diffida allo sgombero può essere limitata temporalmente sino alla conclusione della stagione di utilizzazione dell’area, quando tale misura consenta di evitare il pregiudizio immediato senza anticipare la decisione definitiva sul rapporto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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