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Circolare

Circolare numero 54 del 7-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le principali disposizioni introdotte da varie leggi di conversione in materia di integrazioni salariali, richiamando per ciascun intervento le istruzioni già impartite e le relative proroghe, estensioni o limiti temporali. Viene inoltre chiarito, con apposita precisazione finale, che per la proroga ex art.4, comma 21, del DL 180/96 (reiterato dal DL 300/96) non si applicano né i requisiti previsti per altre proroghe legate alla mobilità né la riduzione del 20% della prestazione.

Proroghe e disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e indennità collegate

Proroghe e chiarimenti in materia di integrazioni salariali

La circolare raccoglie e richiama le principali disposizioni normative intervenute in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e indennità collegate, precisando per ciascun intervento i limiti temporali, le estensioni soggettive e gli eventuali rinvii a precedenti istruzioni operative. La seconda parte contiene inoltre una precisazione interpretativa rilevante sulla proroga ex art.4, comma 21, del DL 180/96, poi reiterato dal DL 300/96.

Legge 28 novembre 1996, n. 608

La circolare riepiloga una serie di disposizioni convertite con la legge n.608/1996, molte delle quali si inseriscono nel quadro delle proroghe già disciplinate in precedenza. In particolare, vengono richiamate proroghe e adeguamenti relativi a società non operative GEPI e INSAR, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, proroghe ex legge n.56/94, contratti di solidarietà, lavoratori edili, imprese fallite, imprese di spedizione, trasporto e vigilanza, indennità speciali per specifiche categorie del comparto logistico-portuale e misure in favore di imprese in reindustrializzazione o con più di 500 addetti.

Tra i punti di maggior rilievo vengono evidenziati:

  • la proroga del trattamento straordinario per i dipendenti delle società non operative GEPI e INSAR sino al 31.5.95, con corrispondente riduzione dell’indennità di mobilità;
  • l’equiparazione della misura del trattamento straordinario, per il periodo 1.1-31.5.95, a quella del sussidio per lavori socialmente utili;
  • il differimento al 31.12.95 del termine per la concessione delle proroghe ex legge n.56/94;
  • la precisazione sull’esclusione dalle proroghe per i lavoratori aventi titolo alla mobilità lunga, estesa alle imprese ammesse al collocamento in mobilità lunga indicate nei decreti ministeriali allegati alle circolari richiamate;
  • la possibilità di ulteriore proroga, fino a 12 mesi, per i lavoratori che maturino il diritto alla mobilità e limitatamente al periodo di spettanza dell’indennità;
  • la limitazione dei benefici ai contratti di solidarietà stipulati entro il 14.6.95;
  • la proroga del trattamento fino a 18 mesi per lavoratori edili con determinati requisiti e la facoltà di intervento per i dipendenti di imprese fallite entro un limite di spesa di 8 miliardi;
  • la proroga al 31.12.96 dell’estensione della normativa CIGS alle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza;
  • la proroga di un anno dell’indennità speciale per dipendenti di imprese di spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali, anche per i lavoratori sospesi nel corso del 1995;
  • la concessione, in deroga, del trattamento straordinario per un massimo di 12 mesi alle unità produttive coinvolte in accordi o intese di programma di reindustrializzazione, nonché la proroga di 12 mesi per imprese con oltre 500 addetti e unità produttive cessate;
  • il principio secondo cui, per le imprese in amministrazione straordinaria con esercizio d’impresa, la concessione del trattamento per l’intera durata della gestione commissariale non è soggetta ai limiti temporali dell’art.1, comma 9, della legge n.223/91;
  • la definizione del quinquennio rilevante ai fini dei limiti temporali del trattamento straordinario;
  • l’ulteriore estensione sino al 31.12.97 per le imprese di vigilanza e sino al 31.12.96 per le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti;
  • la facoltà del Ministro del lavoro di concedere il trattamento anche in unica soluzione in presenza di piani di risanamento o di misure alternative al collocamento in mobilità;
  • l’abolizione, per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.95, della riduzione dell’orario su base annuale e l’estensione della misura al 60% della retribuzione persa;
  • la previsione di ulteriori proroghe, con decreto ministeriale e nel limite complessivo di 50 miliardi, per trattamenti relativi a imprese oltre 500 addetti, imprese soggette a procedure concorsuali o cessate e contratti di solidarietà nelle aree obiettivo 1 e 2, con misura del trattamento fissata al 70%.

Legge 7 novembre 1996, n. 569

La legge n.569/1996, relativa agli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone, ha disposto che l’indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro non soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali spetti fino al 31.12.96. La circolare precisa che, per effetto di tale intervento, deve intendersi modificata la precedente istruzione richiamata.

Legge 20 dicembre 1996, n. 642

In favore dei dipendenti dei consorzi agrari viene previsto un ulteriore periodo di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il nuovo periodo è riconosciuto a chi abbia già fruito del trattamento ex legge n.223/91 e delle proroghe ex legge n.56/94 e successive modificazioni, e non può superare i 9 mesi. La proroga è ammessa anche in deroga alla normativa vigente.

Legge 23 dicembre 1996, n. 647

Per il settore portuale e marittimo, la circolare riporta la conversione delle disposizioni che prorogano al 31.12.96 l’indennità spettante ai dipendenti di imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio, nonché la proroga sino al 30.6.96 dell’indennità per i soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell’art.21 della legge n.84/94.

Viene inoltre evidenziato che:

  • è concessa un’ulteriore proroga di tale ultima indennità nel limite di 1.000 unità;
  • se il beneficio non risulta interamente utilizzato nel 1996, esso si intende prorogato al 30.6.97.

Precisazione finale sulla proroga ex art.4, comma 21, DL 180/96

La parte conclusiva, avente natura interpretativa, chiarisce che la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall’art.4, comma 21, del DL 180/96, reiterato dal DL 300/96, non richiede i requisiti previsti per le proroghe di cui all’art.1, comma 2, della legge n.56/94 e all’art.6, comma 5, del DL n.31, come da precedente circolare richiamata.

In particolare:

  • l’ammissione al beneficio non è subordinata alla sussistenza o alla permanenza del diritto all’indennità di mobilità durante la proroga;
  • alla prestazione non si applica la riduzione del 20% prevista dall’art.4, comma 6, del medesimo decreto-legge.

La circolare assume così funzione di coordinamento delle istruzioni già emanate e di chiarimento su un punto operativo specifico relativo all’esecuzione dei decreti ministeriali concessivi della proroga.

Punti principali

Conversione di leggi e richiamo delle istruzioni già impartite

La circolare segnala che con le leggi indicate in oggetto sono stati convertiti decreti-legge in materia di integrazioni salariali e che, per la loro applicazione, risultano già emanate le necessarie istruzioni. Viene quindi effettuato un richiamo sistematico alle precedenti circolari e ai messaggi INPS utili per l’esecuzione dei decreti ministeriali concessivi dei trattamenti.

Legge 28 novembre 1996, n. 608

Sono riepilogate numerose disposizioni relative a proroghe, estensioni e limiti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale: proroga per le società non operative GEPI e INSAR; equiparazione della misura per il periodo 1.1-31.5.95 ai sussidi per lavori socialmente utili; differimento al 31.12.95 del termine per le proroghe ex legge n.56/94; ulteriori chiarimenti sull’esclusione per i lavoratori con requisiti per la mobilità lunga; possibilità di ulteriore proroga fino a 12 mesi per chi matura il diritto alla mobilità; limitazioni ai contratti di solidarietà stipulati entro il 14.6.95; proroga per lavoratori edili e facoltà di intervento per imprese fallite entro un tetto di spesa; estensioni per imprese di spedizione, trasporto e vigilanza; indennità speciale per spedizionieri e magazzini generali; interventi per reindustrializzazione e imprese con oltre 500 addetti; criteri sul computo del quinquennio per i limiti temporali; ulteriore estensione della normativa alle imprese di vigilanza e spedizione/trasporto; possibilità di concessione anche in unica soluzione in presenza di piani di risanamento o gestione esuberi; abolizione, per i contratti successivi al 14.6.95, della riduzione dell’orario su base annuale e ampliamento al 60% della retribuzione persa; infine, proroghe aggiuntive con decreto ministeriale entro un limite complessivo di 50 miliardi in casi di imprese oltre 500 addetti, procedure concorsuali o aree obiettivo 1 e 2, con misura al 70% per i contratti di solidarietà territorialmente agevolati.

Legge 7 novembre 1996, n. 569

In materia di eventi alluvionali nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone, viene precisato che la durata dell’indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro non soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali spetta sino al 31.12.96, con conseguente modifica della precedente circolare richiamata.

Legge 20 dicembre 1996, n. 642

Per i dipendenti dei consorzi agrari che abbiano già fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ex legge n.223/91 e delle proroghe ex legge n.56/94 e successive modificazioni, viene previsto un ulteriore periodo di proroga non eccedente 9 mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

Legge 23 dicembre 1996, n. 647

Nel settore portuale e marittimo vengono convertite le disposizioni che prorogano al 31.12.96 l’indennità per i dipendenti di imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio e prorogano fino al 30.6.96 l’indennità per soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi della legge n.84/94. È inoltre concessa un’ulteriore proroga di tale ultima indennità nel limite di 1.000 unità, con possibilità di estensione al 30.6.97 se il beneficio non sia stato interamente utilizzato nel 1996.

Precisazione applicativa sulla proroga ex art.4, comma 21, DL 180/96

Nella parte finale viene chiarito, a seguito di quesiti operativi, che la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall’art.4, comma 21, del DL 180/96, reiterato dal DL 300/96, non è soggetta ai requisiti previsti per le proroghe ex art.1, comma 2, della legge n.56/94. In particolare, non è richiesto che permanga durante la proroga il diritto all’indennità di mobilità. Inoltre, per questa prestazione non si applica la riduzione del 20% prevista dall’art.4, comma 6, del citato decreto-legge.

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