Circolare numero 49 del 5-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il completamento della procedura automatizzata POP per la rilevazione degli oneri dei pensionamenti anticipati, con particolare attenzione alla determinazione della data di cessazione del beneficio e all’aggiornamento dei dati dei prepensionamenti liquidati fino al 1996. Vengono fornite regole operative, tabelle di riferimento, casi particolari per specifici codici legge e istruzioni per la gestione delle discordanze contabili e delle integrazioni da parte delle Sedi. Sono inoltre fissati termini stringenti per l’invio dei dati e indicati i riferimenti per eventuali problemi tecnici, amministrativi e contabili.
Procedura automatizzata POP per la rilevazione degli oneri dei pensionamenti anticipati 1996
Procedura automatizzata di rilevazione degli oneri per pensionamenti anticipati - 1996
La circolare disciplina l’evoluzione della procedura automatizzata POP per la rilevazione degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati, dando istruzioni per il completamento dei dati relativi ai prepensionamenti fino al 1996 e per la corretta individuazione della data di cessazione del beneficio. Il documento si collega alla circolare n. 69 del 29 marzo 1996 e integra le regole operative necessarie per la rendicontazione 1996, in attesa del pieno rilascio della procedura informatizzata definitiva.
Ambito di applicazione e finalità operative
La circolare si rivolge alle strutture centrali e periferiche dell’Istituto e mira a uniformare la rilevazione degli oneri per i trattamenti di prepensionamento, distinguendo tra pensionamenti liquidati fino al 1995 e quelli liquidati nel 1996. L’attenzione principale è rivolta alla corretta alimentazione della procedura POP, alla definizione della data di cessazione del beneficio e alla gestione delle componenti di onere a carico della GIAS, dello Stato o di terzi.
Criteri per la determinazione della data di cessazione del beneficio
Il documento precisa che, per effetto delle modifiche normative intervenute sui requisiti e sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il periodo di pensionamento anticipato non sempre coincide con il momento in cui il soggetto matura i requisiti per la pensione ordinaria. Di conseguenza, la data di cessazione del beneficio va adeguata: gli oneri successivi alla scadenza del periodo di maggiore anzianità riconosciuta, fino alla maturazione del diritto alla pensione ordinaria secondo la normativa vigente, restano a carico della GIAS.
Per i prepensionamenti di vecchiaia, la data di cessazione del beneficio corrisponde, in linea generale, alla decorrenza della pensione di vecchiaia che il soggetto avrebbe percepito se non avesse usufruito del prepensionamento, secondo le norme vigenti al momento dell’emanazione del provvedimento istitutivo. Se il trattamento era stato concesso sulla base del requisito di 1820 settimane utili, comprensive della maggiorazione, maturato prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia, la cessazione coincide con la decorrenza della pensione di anzianità, cioè con la relativa "finestra".
Per i prepensionamenti di anzianità, la data di cessazione coincide con la "finestra" della pensione di anzianità che il soggetto avrebbe conseguito senza prepensionamento, in base alla normativa vigente all’epoca del provvedimento. Se il trattamento è stato calcolato attribuendo un numero di settimane utile inferiore a quelle necessarie per raggiungere i 1820 contributi settimanali, perché l’età massima prevista dalla norma è stata raggiunta prima del compimento dei 35 anni di contribuzione, la cessazione del beneficio coincide con la data in cui maturano i requisiti di età per la pensione di vecchiaia.
Procedura automatizzata e tabelle di riferimento
Per agevolare l’individuazione della data di cessazione, la circolare richiama specifiche tabelle allegate: gli allegati nn. 1, 2 e 3 per la decorrenza delle pensioni di anzianità e gli allegati nn. 4 e 5 per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, in relazione alla data di nascita. A regime, tali tabelle confluiranno nel programma CARPE, attualmente in definizione.
La procedura seleziona automaticamente la tabella utile sulla base del codice legge istitutivo del pensionamento anticipato, del sesso, della data di nascita e del numero di settimane di aumento dell’anzianità. Per le pensioni anticipate di vecchiaia, il sistema individua la data di cessazione del beneficio in base al codice legge, al sesso e alla data di nascita. Per le pensioni anticipate di anzianità, il programma verifica dapprima la sussistenza del requisito contributivo previsto dalla tabella di riferimento alla data del provvedimento; se il requisito non è soddisfatto, la cessazione viene determinata in base alla tabella della pensione di vecchiaia relativa al medesimo codice legge. Se il requisito contributivo è invece presente, la procedura controlla anche il requisito anagrafico, ove richiesto, e ricerca progressivamente il periodo nel quale entrambi i requisiti risultano soddisfatti, selezionando la corrispondente "finestra".
In attesa del rilascio della procedura definitiva, le Sedi devono determinare la data di cessazione del beneficio sulla base dell’allegato n. 7.
Casi particolari: editoria e lavoro part-time
La circolare segnala due fattispecie specifiche. Per i prepensionamenti del settore dell’editoria, contraddistinti dal codice legge 09 00, se la somma delle settimane di incremento non consente di raggiungere l’età pensionabile, la data di cessazione coincide con la "finestra" della pensione di anzianità; se invece tale somma supera la data di compimento dell’età pensionabile, si prescinde da quest’ultima e la cessazione corrisponde alla data ottenuta aggiungendo alla decorrenza della pensione le settimane di maggiorazione concesse.
Per i trattamenti dei lavoratori a tempo parziale, codice legge 24 00, la data di cessazione del beneficio coincide con il raggiungimento dell’età pensionabile.
Verifica delle liste e gestione delle posizioni fino al 1995
La Direzione Generale comunica che i dati relativi agli oneri per i prepensionamenti segnalati dalle Sedi ai fini del rendiconto 1995 sono stati esaminati e integrati con le modifiche e le osservazioni ricevute, anche via fax o per concordato telefonico. Le liste rese disponibili alle Sedi contengono quindi i dati corretti, e le posizioni ivi comprese devono considerarsi definite, salvo la questione degli oneri per mancata contribuzione a carico di terzi.
Poiché per tali oneri sono emerse diffuse discordanze tra i dati trasmessi tramite POP e le contabilizzazioni effettuate nel 1995, la Direzione Generale ha preso in considerazione, per il rendiconto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, solo gli importi contabilizzati e non i dati correlabili ai singoli nominativi. Le Sedi devono quindi conservare agli atti la stampa finale 1995 e, se non condividono le variazioni apportate dalla Direzione, non devono intervenire direttamente sui dati POP ma segnalare le discordanze via fax alla Direzione Generale, documentandole adeguatamente. Il controllo delle variazioni può essere rinviato, ma comunque non oltre il 30 giugno 1997.
Completamento dei dati dei prepensionamenti liquidati fino al 1995
Per i prepensionamenti già liquidati fino al 1995, i dati vengono rimessi a disposizione delle Sedi per il loro completamento, con particolare riguardo all’adeguamento della data di cessazione del beneficio secondo i criteri già illustrati. La circolare stabilisce che, in via generale, la data di cessazione debba essere indicata per ciascun nominativo.
Fanno eccezione i trattamenti contraddistinti dai codici legge 14 00 e 20 00. Si tratta, rispettivamente, delle pensioni di inabilità dei portuali e delle pensioni del settore amianto 1,5 con quota percentuale a carico della GIAS diversa da 100. Per tali prestazioni gli oneri restano permanentemente a carico della GIAS, comprese le eventuali quote di reversibilità, e pertanto nel campo della data di cessazione del beneficio deve essere confermato il valore "0000".
Per i codici legge 11 00, 24 00 e 28 00, relativi ai lavoratori dell’indotto portuale, ai lavoratori a tempo parziale e al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, va indicata la sola data di cessazione del beneficio, senza il numero di settimane del beneficio, perché non attribuite.
La circolare aggiunge che, per la gestione degli esercizi successivi dell’onere relativo alle pensioni di inabilità dei portuali, occorre indicare il numero di settimane utili alla misura, comprensive del beneficio concesso, e il numero di settimane di incremento dell’anzianità assicurativa; il programma calcola così la percentuale di onere, che l’operatore deve confermare.
Indicazione delle settimane di beneficio e dell’onere 1
Per i prepensionamenti in essere nel 1996 contraddistinti da determinati codici legge, il numero delle settimane di beneficio è obbligatorio. La circolare suggerisce di ricavare il dato dal campo GP2BC 0202 del GAPNL, richiamando la nota 3 della circolare n. 69/1996.
Quanto all’onere 1, relativo alla mancata contribuzione per la maggiore anzianità assicurativa e contributiva riconosciuta, la circolare distingue tra oneri a carico dello Stato e oneri a carico di terzi. Quando l’onere è a carico dello Stato, per i codici legge 09 00, 13 00, 18 00, 22 00, 23 00, 25 00, 27 00 e 30 00, l’indicazione è obbligatoria per i soggetti per i quali non sia mai stato segnalato o comunicato nei precedenti rendiconti. Per i prepensionamenti liquidati dal 1995, inoltre, la procedura controlla la presenza del dato e impedisce le operazioni successive se l’onere non risulta indicato, quando esiste un numero di settimane diverso da zero.
Per gli oneri a carico di terzi, relativi ai codici legge 05 00, 06 00, 19 00, 26 00 e 29 00, eventuali integrazioni o correzioni per riallineare POP e contabilità vengono rinviate a successive istruzioni.
Dati da inserire per i prepensionamenti liquidati nel 1996
Per i trattamenti liquidati nel 1996, le Sedi devono inserire obbligatoriamente, per ciascun nominativo, il codice legge di riferimento secondo la tabella aggiornata al 1996, il numero di settimane concesse per l’aumento dell’anzianità assicurativa, la data di cessazione del beneficio e l’onere 1 relativo alla mancata contribuzione, oppure la percentuale nei casi del codice legge 20 00. Per il codice 14 00 il programma calcola l’onere, per cui l’inserimento non è obbligatorio.
La circolare ribadisce che, per i prepensionamenti con oneri a carico di terzi, non si terrà conto, ai fini del rendiconto 1996, delle eventuali discordanze tra dati contabili e dati POP; le correzioni verranno eseguite successivamente secondo istruzioni ulteriori. Le pensioni trasferite nel corso del 1996 sono poste esclusivamente a carico della Sede di ultima destinazione, la quale, se priva delle informazioni necessarie per eventuali integrazioni, deve richiederle alla Sede trasferente.
Scadenze e controlli di monitoraggio
I dati richiesti devono essere trasmessi inderogabilmente entro il 29 marzo 1997, in considerazione dei tempi molto ristretti per la redazione del rendiconto 1996. Le Sedi regionali devono controllare che gli adempimenti siano adeguatamente programmati e monitorare periodicamente l’avanzamento dei lavori, intervenendo tempestivamente in caso di criticità.
Riferimenti per assistenza tecnica, amministrativa e contabile
Per i problemi connessi alla procedura automatizzata, la circolare indica contatti specifici presso la Sede Regionale per la Liguria e le sedi di Imperia e La Spezia. Per le questioni amministrative è indicata la Sig.ra Graziano della Sede Regionale per la Liguria, mentre per i problemi contabili il riferimento è la Dott.ssa Diamanti della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza.
Nota finale sulle variazioni dei dati
La circolare evidenzia infine che la maggior parte delle modifiche apportate ai dati presenti nella procedura POP ha riguardato l’annullamento dell’onere 1 precedentemente segnalato con i rendiconti cartacei, elemento da considerare nella lettura delle variazioni effettuate dalla Direzione Generale.
Punti principali
Finalità e collegamento con la circolare n. 69/1996
La circolare segue la n. 69 del 29 marzo 1996 e serve a completare la prima fase della procedura automatizzata POP, impartendo anche le istruzioni per la seconda fase relativa alla rilevazione degli oneri dei prepensionamenti. L’obiettivo è aggiornare e rendere omogenea la determinazione degli oneri per il rendiconto 1996, in attesa del rilascio definitivo della procedura informatica CARPE.
Criteri per la data di cessazione del beneficio
La data di cessazione del beneficio va individuata in base alle nuove norme su vecchiaia e anzianità e rappresenta il momento oltre il quale gli oneri passano alla GIAS. Per i prepensionamenti di vecchiaia coincide, in via generale, con la decorrenza della pensione di vecchiaia che il soggetto avrebbe percepito senza prepensionamento; se il trattamento era fondato sul requisito di 1820 settimane utili, coincide con la "finestra" della pensione di anzianità secondo la normativa vigente. Per i prepensionamenti di anzianità coincide con la "finestra" teorica della pensione di anzianità; se non sono maturati i requisiti contributivi, si fa riferimento alla pensione di vecchiaia. La procedura, in attesa del rilascio completo, consente il calcolo mediante tabelle allegate e, temporaneamente, le Sedi devono usare l’allegato n. 7.
Tabelle e logica di calcolo automatizzata
Sono richiamati gli allegati nn. 1, 2 e 3 per la decorrenza delle pensioni di anzianità e gli allegati nn. 4 e 5 per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia in base alla data di nascita. Il programma, tramite codice legge, sesso, data di nascita e settimane di aumento dell’anzianità, seleziona la tabella corretta e determina automaticamente la data di cessazione del beneficio. Per le anzianità, la procedura verifica prima il requisito contributivo e poi quello anagrafico, scorrendo i periodi successivi fino a trovare la combinazione utile.
Casi particolari: editoria e part-time
Per i prepensionamenti del settore editoria (codice legge 09 00), se l’incremento di settimane non consente di raggiungere l’età pensionabile, la cessazione coincide con la finestra di anzianità; se invece la somma delle settimane supera la data di compimento dell’età pensionabile, si prescinde da tale data e la cessazione si ottiene aggiungendo alla decorrenza pensionistica le settimane di maggiorazione. Per i lavoratori a tempo parziale (codice legge 24 00), la data di cessazione coincide con il raggiungimento dell’età pensionabile.
Gestione dei dati dei prepensionamenti fino al 1995
Le liste rese disponibili alle Sedi contengono i dati corretti per il rendiconto 1995, comprensivi delle modifiche recepite dalla Direzione Generale. Le posizioni si considerano definitive, salvo gli oneri per mancata contribuzione a carico di terzi, per i quali sono state rilevate non concordanze tra dati POP e contabilizzazioni 1995. Le Sedi devono conservare agli atti la stampa finale 1995 e, se non concordano con le variazioni effettuate, non devono modificare i dati in POP ma segnalare le discordanze via fax alla Direzione Generale entro il 30 giugno 1997.
Completamento dei dati per i prepensionamenti liquidati fino al 1995
Per i trattamenti liquidati fino al 1995, le Sedi devono completare i dati messi in linea, indicando obbligatoriamente la data di cessazione del beneficio, salvo i casi per i codici legge 14 00 e 20 00, per i quali gli oneri restano permanentemente a carico della GIAS e il campo data di cessazione deve rimanere valorizzato a "0000". Per i codici legge 11 00, 24 00 e 28 00 va indicata solo la data di cessazione, non il numero di settimane del beneficio. Per le pensioni di inabilità dei portuali occorre indicare settimane utili, beneficio e incremento dell’anzianità, così da consentire il calcolo della percentuale di onere.
Indicazione delle settimane e dell’onere 1
Per i prepensionamenti in essere nel 1996 con specifici codici legge elencati dalla circolare, il numero delle settimane di beneficio è obbligatorio; il dato può essere ricavato dal campo GP2BC 0202 del GAPNL. L’onere 1 per mancata contribuzione deve essere indicato obbligatoriamente nei casi a carico dello Stato per i codici legge 09 00, 13 00, 18 00, 22 00, 23 00, 25 00, 27 00 e 30 00, almeno per i soggetti per i quali non era mai stato segnalato. Per i codici a carico di terzi (05 00, 06 00, 19 00, 26 00, 29 00), eventuali correzioni o integrazioni sono rinviate a successive istruzioni.
Prepensionamenti liquidati nel 1996: dati obbligatori e controlli
Per i prepensionamenti liquidati nel 1996 le Sedi devono inserire per ciascun nominativo: codice legge di riferimento, settimane concesse per l’aumento dell’anzianità assicurativa, data di cessazione del beneficio e onere 1, oppure la percentuale nei casi del codice legge 20 00. Per i codici a carico di terzi la circolare conferma che, per il rendiconto 1996, non si terrà conto delle eventuali discordanze tra contabilità e POP, rinviando le rettifiche a un momento successivo. Le pensioni trasferite nel 1996 sono in carico alla sola Sede di ultima destinazione, che deve acquisire le informazioni necessarie dalla Sede trasferente se non le possiede.
Termini, monitoraggio e contatti
I dati richiesti devono essere trasmessi improrogabilmente entro il 29 marzo 1997. Le Sedi regionali devono vigilare sulla programmazione degli adempimenti e verificare il rispetto della scadenza. Per problemi tecnici relativi alla procedura automatizzata sono indicati contatti della Sede Regionale Liguria e delle sedi di Imperia e La Spezia; per questioni amministrative il riferimento è la Sig.ra Graziano, mentre per problemi contabili la Dott.ssa Diamanti della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza.
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