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Circolare

Circolare numero 52 del 6-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'applicazione del contributo straordinario per l'Europa istituito dalla legge n. 662/1996, chiarendo chi deve versarlo, su quali redditi si calcola, quali detrazioni spettano e con quali modalità di pagamento o trattenuta. Per le pensioni sono indicati i criteri di ricalcolo, gli aggiornamenti del data base, la certificazione fiscale, le regole per i casi di eliminazione o ripristino e gli obblighi informativi verso i pensionati e gli eredi. Sono riportate inoltre le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni previste per carichi familiari, pensionati e redditi di lavoro dipendente o pensione.

Contributo straordinario per l'Europa per il 1996: criteri di applicazione, trattenute e adempimenti per pensioni e redditi

Contributo straordinario per l'Europa: disciplina applicativa per il 1996

La circolare illustra le modalità di applicazione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il documento è rivolto in particolare alla gestione dei redditi e delle pensioni, con indicazioni sui soggetti tenuti al versamento, sulla base imponibile, sulle detrazioni spettanti, sulle trattenute operate alla fonte e sugli adempimenti connessi alla certificazione fiscale e alla cessazione del rapporto pensionistico.

Soggetti passivi e ambito soggettivo

Sono tenute al pagamento del contributo le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti. Sono inoltre tenute al contributo le persone fisiche non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Italia, salvo l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Non rientrano nel prelievo:

  • i redditi esenti, come ad esempio pensioni sociali, pensioni di guerra e assegni assistenziali;
  • i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, come interessi su conti correnti bancari e postali, BOT e titoli del debito pubblico;
  • gli emolumenti soggetti a tassazione separata.

Il contributo è dovuto anche dagli eredi del contribuente deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996.

Base imponibile e criteri di calcolo

Il contributo si applica sul reddito complessivo del periodo d'imposta 1996 determinato ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, al netto degli oneri deducibili. La base imponibile è assoggettata alle aliquote per scaglioni previste nell'allegato 1.

Per i pensionati, la base di riferimento è l'imponibile 1996 riportato nel campo GP3CE04, eventualmente aggiornato con le rettifiche trasmesse dalle sedi al sistema centrale entro il 19 febbraio 1997.

L'allegato 1 stabilisce i seguenti scaglioni e aliquote:

  • fino a lire 7.200.000: aliquota 0;
  • da lire 7.200.000 a lire 20.000.000: aliquota 1% con correttivo lire 72.000 e contributo lordo massimo di lire 128.000;
  • da lire 20.000.000 a lire 50.000.000: aliquota 1,5% con correttivo lire 172.000 e contributo lordo massimo di lire 578.000;
  • da lire 50.000.000 a lire 100.000.000: aliquota 2,5% con correttivo lire 672.000 e contributo lordo massimo di lire 1.828.000;
  • oltre lire 100.000.000: aliquota 3,5% con correttivo lire 1.672.000.

Per il calcolo del contributo lordo occorre applicare l'aliquota dello scaglione nel quale ricade il reddito e sottrarre il correttivo previsto per quello scaglione.

Detrazioni e graduazione del prelievo

Per ridurre e graduare il contributo in relazione ai carichi familiari e alla tipologia reddituale, agli importi calcolati secondo l'allegato 1 sono attribuite, fino a concorrenza, le detrazioni indicate nell'allegato 2.

Le detrazioni previste sono:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato: lire 40.000 annue, pari a lire 3.333 mensili;
  • ciascun figlio minore, permanentemente inabile al lavoro o di età non superiore a 26 anni dedito agli studi o a tirocinio gratuito: lire 20.000 annue, pari a lire 1.667 mensili;
  • ciascun familiare indicato nell'articolo 433 del codice civile, esclusi quelli di cui alla voce precedente, se convivente o percettore di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: lire 40.000 annue, pari a lire 3.333 mensili;
  • detrazione fissa: lire 80.000;
  • ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione: lire 100.000 annue, pari a lire 8.333 mensili.

Le detrazioni per carichi di famiglia devono essere attribuite per i familiari a carico ai fini delle detrazioni IRPEF relative al 1996 e per i mesi di spettanza di tali detrazioni. La detrazione fissa di lire 80.000 spetta per intero qualunque sia il numero di mesi di spettanza della pensione nel 1996. L'ulteriore detrazione di lire 100.000 spetta solo per i mesi di spettanza della pensione nel 1996.

Per i pensionati la detrazione di lire 80.000 è attribuita a tutti, mentre le altre detrazioni sono riconosciute sulla base dei codici di detrazione d'imposta relativi al 1996 memorizzati nel campo GP3CE11.

Determinazione, trattenuta e versamento

Il contribuente deve determinare il contributo in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e versarlo in due rate di pari importo:

  • entro il 31 maggio 1997, insieme al versamento a saldo dell'IRPEF 1996;
  • entro il 30 novembre 1997, insieme al versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata IRPEF 1997.

Per i redditi da lavoro dipendente o assimilato, il contributo è trattenuto dal sostituto d'imposta al momento della corresponsione della retribuzione o della pensione nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997. Il contribuente deve considerare quanto già trattenuto ai fini della determinazione del contributo dovuto sul reddito imponibile.

Ricalcolo delle pensioni e modalità di trattenuta

Ai fini dell'applicazione della disciplina, le pensioni sono state ricalcolate. Nel caso di pensioni tassate congiuntamente, è stata ricalcolata solo la pensione per la quale è stata emessa la certificazione fiscale mod. 201.

Per le pensioni risultate assoggettate al contributo:

  • la trattenuta è stata suddivisa in quote mensili di uguale importo sulle rate da aprile 1997 a novembre 1997, per le pensioni in pagamento nei mesi pari;
  • la trattenuta è stata suddivisa sulle rate da maggio 1997 a novembre 1997, per le pensioni in pagamento nei mesi dispari.

Se il contributo è inferiore a lire 8.000, la trattenuta è effettuata in unica soluzione:

  • sulla rata di aprile/maggio 1997 per le pensioni in pagamento nei mesi pari;
  • sulla rata di maggio/giugno 1997 per le pensioni in pagamento nei mesi dispari.

Non sono state assoggettate al contributo:

  • le pensioni localizzate agli uffici pagatori ELI, ELB, HHH e SCA;
  • le pensioni con primo carattere del campo GP3CE11 uguale a 2, cioè residenti all'estero non tassati;
  • le pensioni localizzate agli uffici pagatori AAA, RED, Z01 per le quali la certificazione fiscale non risulti rettificata dalla sede.

Aggiornamento del data base e dell'archivio locale delle pensioni

Le informazioni relative al contributo sono memorizzate nel data base pensioni nei seguenti campi:

  • GP2AE02: codice tipo movimentazione "P";
  • GP3CF01: valore "99" e numero di mesi per i quali viene operata la trattenuta;
  • GP3CF02A: importo delle detrazioni riconosciute;
  • GP3CF02B: importo totale del contributo netto;
  • GP5HD01: imposta mensile netta comprensiva dell'importo mensile del contributo;
  • GP5HG01: codice "79";
  • GP5HG02: importo mensile del contributo, come quota dell'importo registrato in GP5HD01;
  • GP8MD42: codice "79";
  • GP8MD43: importo del contributo trattenuto sulla rata.

Per le pensioni non assoggettate al contributo perché le detrazioni spettanti superano l'importo del contributo lordo, il data base viene comunque aggiornato con:

  • GP3CF01: codice 9900;
  • GP3CF02A: importo delle detrazioni attribuite.

In tale ipotesi non viene memorizzata alcuna movimentazione.

Nell'archivio locale delle pensioni DS78 viene inoltre registrata l'informazione relativa al ricalcolo, le nuove trattenute erariali mensili comprensive del contributo e l'importo delle rate ricalcolate.

Certificazione fiscale mod. 201 e mod. OBIS M

Per le pensioni assoggettate al prelievo sono stati riemessi, tramite Postel, i modelli 201. Nello spazio annotazioni del mod. 201 sono riportati:

  • l'ammontare imponibile del contributo straordinario, pari all'imponibile IRPEF;
  • l'ammontare delle detrazioni attribuite;
  • l'ammontare del contributo dovuto al netto delle detrazioni.

Unitamente al nuovo mod. 201 è stato inviato ai pensionati un nuovo mod. OBIS M, che integra il modello già trasmesso e contiene le informazioni relative all'eurocontributo.

Per le pensioni non assoggettate al prelievo perché le detrazioni superano il contributo lordo, è prevista una comunicazione successiva.

Rettifiche successive, duplicazione dei modelli e conguagli

Il contributo determinato al momento del ricalcolo e memorizzato nel data base non è modificabile. Eventuali variazioni dell'imponibile 1996 effettuate dopo il 19 febbraio 1997 non comportano il ricalcolo del contributo. In tali casi il pensionato deve provvedere al conguaglio positivo o negativo in sede di dichiarazione dei redditi.

La circolare precisa che, qualora il contributo trattenuto alla fonte sia superiore a quello determinato in dichiarazione per il 1996, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata in diminuzione delle imposte dovute a saldo per il 1996; se residua ulteriore eccedenza, essa può essere usata in diminuzione delle imposte dovute in acconto per il 1997. I conguagli possono essere effettuati anche tramite modello 730.

È inoltre in rilascio una nuova procedura per la duplicazione dei modelli 201, che consente la stampa di duplicati per pensioni in carico a qualsiasi sede e riporta, per tutte le pensioni, anche se non effettivamente assoggettate a trattenuta, i dati dell'eurocontributo.

Pensioni non automatizzate

Il contributo straordinario per l'Europa deve essere calcolato anche sulle pensioni non automatizzate, applicando le stesse modalità previste per le pensioni automatizzate. Per la contabilizzazione si rinvia a quanto comunicato con messaggio n. 31448 del 21 febbraio 1997.

Gli elementi di calcolo del contributo devono essere riportati nello spazio "annotazioni" del modello 201/1996.

Pensioni da ripristinare e pensioni eliminate

Le pensioni assoggettate al contributo eliminate nel corso del 1997 non possono, per il momento, essere ripristinate con nuovo numero di certificato. Analogamente, per il momento, non possono essere trasformati in pensione di vecchiaia o di inabilità gli assegni di invalidità assoggettati al contributo. Le procedure per gestire gli importi residui da trattenere sulle rate della pensione ripristinata sono in corso di aggiornamento.

In caso di eliminazione della pensione, le sedi devono verificare se la prestazione sia stata assoggettata al contributo e, se sì, applicare gli adempimenti previsti dalla circolare della Ministero delle finanze, che pone a carico dei sostituti d'imposta specifici obblighi quando il rapporto cessa prima del completo prelievo.

Per le pensioni eliminate nel 1997 con decorrenza dal 1997:

  • la revoca con effetto dal 1997 comporta l'obbligo per il contribuente di versare l'importo non trattenuto entro il 15 dicembre 1997;
  • in caso di decesso del pensionato tra il 31 gennaio e il 31 maggio 1997, gli eredi devono versare l'importo in unica soluzione entro il 30 novembre 1997;
  • in caso di decesso entro il 31 gennaio 1997, il pagamento deve avvenire alle scadenze ordinarie, cioè entro il 31 maggio 1997.

In tali casi deve essere inviata al pensionato o agli eredi un'apposita comunicazione delle trattenute effettuate e di quelle non effettuate, con le avvertenze sugli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria.

Per le pensioni eliminate nel corso del 1997 con decorrenza 1996, e per i casi di decesso del pensionato in data anteriore al 31 dicembre 1996, il modello 201 deve essere emesso senza annotazioni relative al contributo straordinario per l'Europa. Sarà poi cura dell'interessato o degli eredi provvedere in dichiarazione dei redditi al calcolo e al versamento del contributo.

Punti principali

Soggetti passivi e redditi interessati

Sono tenute al contributo le persone fisiche residenti in Italia per tutti i redditi prodotti ovunque e le persone fisiche non residenti solo per i redditi prodotti in Italia, salvo le convenzioni contro le doppie imposizioni. Sono esclusi i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva e gli emolumenti soggetti a tassazione separata. L'obbligo riguarda anche gli eredi del contribuente deceduto nel corso del 1996.

Base imponibile e aliquote

Il contributo si applica sul reddito complessivo del 1996 determinato ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, al netto degli oneri deducibili. La base imponibile è assoggettata alle aliquote per scaglioni indicate nell'allegato 1; per i pensionati il calcolo si effettua sull'imponibile 1996 riportato nel campo GP3CE04, eventualmente aggiornato entro il 19 febbraio 1997.

Detrazioni spettanti

Per graduare il contributo sono riconosciute, fino a concorrenza, le detrazioni dell'allegato 2. La detrazione fissa di lire 80.000 spetta a tutti i pensionati; le altre detrazioni sono attribuite in base ai codici di detrazione d'imposta relativi al 1996 memorizzati nel campo GP3CE11. Le detrazioni riguardano carichi di famiglia, una detrazione fissa e una ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Determinazione e versamento del contributo

Il contribuente deve determinare il contributo in sede di dichiarazione dei redditi 1996 e versarlo in due rate di pari importo: la prima entro il 31 maggio 1997, insieme al saldo IRPEF 1996, e la seconda entro il 30 novembre 1997, come acconto della seconda o unica rata IRPEF 1997. Sui redditi da lavoro dipendente o assimilato il contributo è trattenuto dal sostituto d'imposta tra marzo e novembre 1997; il contribuente deve tenere conto di quanto già trattenuto.

Ricalcolo delle pensioni e casi particolari

Le pensioni sono state ricalcolate per l'applicazione della disciplina; per quelle tassate congiuntamente è stata ricalcolata solo la pensione oggetto della certificazione fiscale mod. 201. La trattenuta è stata suddivisa in quote mensili uguali da aprile a novembre 1997 per le pensioni pagate nei mesi pari e da maggio a novembre 1997 per quelle pagate nei mesi dispari. Se il contributo è inferiore a lire 8.000, la trattenuta avviene in unica soluzione sulla rata di aprile/maggio 1997 o di maggio/giugno 1997, secondo il caso. Sono escluse alcune pensioni localizzate presso specifici uffici pagatori e quelle riferite a residenti all'estero non tassati.

Aggiornamento dei sistemi informativi delle pensioni

La circolare indica i campi del data base pensioni da valorizzare per memorizzare il contributo, le detrazioni, il contributo netto, la trattenuta mensile e i codici di movimentazione. Anche per le pensioni non assoggettate al contributo perché le detrazioni superano il lordo è previsto l'aggiornamento del data base con indicazione del codice 9900 e dell'importo delle detrazioni, senza memorizzare alcuna movimentazione. È previsto anche l'aggiornamento dell'archivio locale DS78 con il ricalcolo e le nuove trattenute mensili.

Certificazione fiscale e comunicazioni ai pensionati

Per le pensioni assoggettate al prelievo sono stati riemessi i modelli 201, con annotazioni relative all'imponibile del contributo, alle detrazioni attribuite e al contributo dovuto al netto delle detrazioni. È stato inviato anche un nuovo mod. OBIS M con le informazioni sull'eurocontributo. Per i casi in cui il contributo non è stato applicato perché le detrazioni superano il lordo, è prevista una successiva comunicazione.

Rettifiche, duplicati e limiti alle variazioni successive

Il contributo determinato al momento del ricalcolo e memorizzato nel data base non è modificabile. Eventuali variazioni dell'imponibile 1996 successive al 19 febbraio 1997 non comportano il ricalcolo del contributo, che dovrà essere conguagliato dal pensionato in dichiarazione dei redditi. La circolare richiama anche la possibilità di rimborso o compensazione dell'eccedenza trattenuta e l'utilizzo del modello 730. È inoltre prevista una nuova procedura per la duplicazione dei modelli 201.

Pensioni non automatizzate e pensioni eliminate

Il contributo deve essere calcolato anche sulle pensioni non automatizzate, seguendo le medesime modalità delle pensioni automatizzate, con annotazione dei dati nel modello 201/1996. Per le pensioni eliminate o da ripristinare sono previste regole specifiche: al momento dell'eliminazione la sede deve verificare se la pensione sia stata assoggettata al contributo e, in caso positivo, effettuare gli adempimenti previsti. Sono disciplinati i casi di eliminazione nel 1997 con decorrenza 1997 o 1996 e i casi di decesso del pensionato.

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