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Circolare

Circolare numero 48 del 5-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione del regime di parziale decontribuzione per le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli a tempo indeterminato nel periodo 30 marzo-24 novembre 1996, richiamando la salvezza degli effetti disposta dalla legge n. 608/1996 per i decreti-legge decaduti in materia. Vengono confermate le istruzioni già impartite con le precedenti circolari e indicate le modalità operative per la denuncia della base imponibile nel mod. ACC1/OTI, con termine di presentazione della dichiarazione del 1° trimestre 1997 fissato al 25 aprile 1997. È inoltre ribadita l'esenzione da contribuzione per le erogazioni destinate alla previdenza complementare, entro il limite del "tetto" previsto.

Parziale decontribuzione per aziende agricole con manodopera: istruzioni operative e dichiarazioni contributive

Parziale decontribuzione per le aziende agricole assuntrici di manodopera

La circolare fornisce istruzioni operative in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello per le aziende agricole con manodopera. Il documento si inserisce nel quadro delle disposizioni già emanate con le circolari nn. 152 del 22 luglio 1996, 213 del 6 novembre 1996 e 251 del 13 dicembre 1996, e richiama la disciplina intervenuta con una serie di decreti-legge emanati nel 1996 in materia di parziale decontribuzione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L. 25 settembre 1996, n. 499, decaduto per mancata conversione, e dal D.L. 26 luglio 1996, n. 396. In forza di tale disposizione restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza dei decreti decaduti.

Ambito temporale di applicazione

Il regime di decontribuzione trova applicazione limitatamente al periodo 30 marzo-24 novembre 1996. La circolare chiarisce che tale delimitazione temporale va considerata nell'individuazione delle retribuzioni soggette al particolare trattamento contributivo.

Soggetti interessati e presupposti dell'agevolazione

La disciplina riguarda le retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato, erogate sulla base di criteri legati alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il beneficio, dunque, opera sulle somme collegate a tali parametri, secondo quanto già illustrato nelle precedenti circolari richiamate.

Determinazione del limite agevolabile

La circolare ricorda che il "tetto" per l'individuazione delle retribuzioni agevolate è fissato nella misura di 1 punto percentuale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali percepite dai lavoratori nell'anno 1996. Questo parametro consente di determinare la quota di retribuzione cui si applica il particolare regime di decontribuzione.

Adempimenti dichiarativi delle aziende

Ai fini dell'imposizione del contributo di solidarietà del 10% da devolversi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, i datori di lavoro devono dichiarare la base imponibile determinata secondo i criteri sopra richiamati. Gli importi vanno denunciati nel quadro F del mod. ACC1/OTI relativo alle dichiarazioni di manodopera del 1° trimestre 1997. La scadenza per la presentazione di tale dichiarazione è fissata al 25 aprile 1997.

Esenzione per la previdenza complementare

La circolare ribadisce, infine, che le erogazioni destinate alla previdenza complementare sono esonerate da ogni contribuzione, purché entro il limite del "tetto" previsto.

Punti principali

Salvezza degli effetti dei decreti-legge sulla decontribuzione

La circolare richiama l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L. 25 settembre 1996, n. 499, decaduto per mancata conversione, e dal precedente D.L. 26 luglio 1996, n. 396. Viene quindi confermata la validità degli atti, dei provvedimenti e dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza dei decreti.

Ambito temporale di applicazione

Il regime di decontribuzione si applica esclusivamente alle retribuzioni erogate nel periodo 30 marzo-24 novembre 1996. La circolare sottolinea che tale limite temporale è essenziale per individuare correttamente le somme agevolabili.

Soggetti e retribuzioni interessate

Il beneficio riguarda le aziende agricole assuntrici di manodopera e, in particolare, le retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato erogate in base a criteri di misurazione degli incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività, considerati indicatori dell'andamento economico e dei risultati dell'impresa.

Limite del "tetto" agevolabile

Il tetto per l'individuazione delle retribuzioni agevolate è fissato nella misura di 1 punto percentuale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali percepite dai lavoratori nell'anno 1996. La circolare richiama sul punto le precedenti istruzioni contenute nelle circolari nn. 152/1996 e 213/1996.

Adempimenti dichiarativi e contributo di solidarietà

Ai fini dell'imposizione del contributo di solidarietà del 10% da devolversi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, i datori di lavoro devono dichiarare la base imponibile determinata secondo i criteri indicati nella circolare, denunciando gli importi nel quadro F del mod. ACC1/OTI relativo alle dichiarazioni di manodopera del 1° trimestre 1997. Il termine di scadenza della dichiarazione è fissato al 25 aprile 1997.

Previdenza complementare

Viene ribadito che le erogazioni destinate alla previdenza complementare sono esonerate da ogni contribuzione, entro il limite del "tetto" previsto.

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