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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/475

Regolamento (UE) 2020/475 della Commissione del 27 marzo 2020 che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

Normativa europea32020R0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura temporanea delle attività di pesca diretta degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi UE, in quanto il contingente intermedio assegnato per il primo semestre 2020 è risultato esaurito. La misura si applica dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, fino al 30 giugno 2020 incluso. Il provvedimento è adottato sulla base del regime unionale di controllo della pesca e del regolamento annuale sulle possibilità di pesca per il 2020.

Chiusura temporanea della pesca diretta degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi degli Stati membri UE, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che effettuano attività di pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. La misura riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 incluso, con divieto operativo a decorrere dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, fino al 30 giugno 2020 incluso. Non risultano previste esclusioni nel testo fornito.

Chiusura temporanea della pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M

Il regolamento (UE) 2020/475 della Commissione interviene nell’ambito della gestione dei contingenti di pesca per il 2020, sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e del regolamento (UE) 2020/123 sulle possibilità di pesca. La Commissione rileva, alla luce delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi UE hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio prima del 1° luglio 2020, rendendo necessaria una chiusura temporanea della pesca diretta.

Ambito di applicazione

La misura riguarda lo stock di scorfani, indicato in allegato come RED/N3M e identificato come Sebastes spp., nella zona NAFO 3M. Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea, cioè all’insieme della flotta UE interessata da attività di pesca in tale area. Il testo non prevede deroghe o esclusioni specifiche.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato agli Stati membri per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 incluso si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. Tale data è fissata al 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC. La conseguenza giuridica dell’esaurimento è l’attivazione del divieto di pesca diretta per il residuo periodo semestrale.

Divieto di pesca diretta

Ai sensi dell’articolo 2, le attività di pesca diretta dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M sono vietate per le navi UE dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, fino al 30 giugno 2020 incluso. Il divieto opera in via generale per tutte le navi interessate dagli Stati membri e mira a prevenire superamenti del contingente unionale assegnato.

Allegato e dati operativi

L’allegato individua il divieto con il numero 03/TQ123, lo stock RED/N3M, la specie "Scorfani (Sebastes spp.)", la zona NAFO 3M e il periodo di chiusura dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, al 30 giugno 2020. L’allegato costituisce il riferimento operativo per l’applicazione concreta della misura di chiusura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 incluso si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato del regolamento.

Divieto di pesca diretta

Le attività di pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M sono vietate per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea, a partire dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, fino al 30 giugno 2020 incluso.

Ambito soggettivo e territoriale

Il divieto riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea e si applica alle navi UE che operano nella zona NAFO 3M.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pescagestione delle risorse ittichecontingenti di pesca

Testo integrale

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