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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 2242 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 42/2021 Accertamento - SANZIONI - Provvedimento di irrogazione - Difetto contestualità con avviso di accertamento - Nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha ritenuto fondata l'eccezione: la notifica era da qualificare come irreperibilità relativa, quindi il ricorso è stato tempestivamente proposto; sul merito la sanzione comminata con atto separato è nulla per violazione dell'art.17 D.lgs.472/97 come modificato dal D.L.98/2011. Pertanto l'appello è accolto, l'atto impositivo annullato e compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del provvedimento di irrogazione sanzione n. TFXXX-2018 (€72.251) relativo IVA 2012; in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività basandosi su notifica per irreperibilità assoluta (art.60 DPR 600/73). Con appello la società ha contestato sia la corretta qualificazione della notifica (irreperibilità relativa ex art.140 c.p.c., con perfezionamento al ricevimento della raccomandata informativa o dopo 10 giorni) sia la validità dell'atto di irrogazione sanzioni emesso separatamente rispetto all'avviso di accertamento, per violazione dell'art.17 D.lgs. n.472/97 nella nuova formulazione (modificata dal D.L. 98/2011) che impone, a pena di nullità, l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

Norme richiamate

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 17

    le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica

    La Corte interpreta la norma, nella versione risultante dalla modifica del D.L. 98/2011, come perentoria: l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo deve avvenire con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità dell'atto separato.

  • D.L. 8 luglio 2011, n. 98 - art. 23, comma 29, lett. b) (conv. L. 111/2011)

    sostituzione delle parole "possono essere" con la parola "sono" nell'art.17 D.lgs.472/97

    La modifica ha trasformato una facoltà dell'ufficio in un obbligo procedurale; la giurisprudenza e la circolare dell'Agenzia interpretano la modifica come abolizione del precedente doppio binario (atto separato possibile) e come inderogabile l'irrogazione contestuale.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 60, comma 1, lett. e)

    procedura di notifica nei confronti dei soggetti cd. "irreperibili assoluti" (giacenza 8 giorni)

    La norma disciplina la speciale procedura (giacenza di 8 giorni) applicabile solo agli irreperibili assoluti; se la situazione è invece di irreperibilità relativa, la notifica non si perfeziona con la giacenza di 8 giorni secondo questa disposizione.

  • Codice di Procedura Civile - art. 140

    norma sulla notificazione per irreperibilità relativa (deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa; perfezionamento con il ricevimento o dopo 10 giorni)

    In caso di irreperibilità relativa la notifica si regge sulle modalità civili: deposito nella casa comunale e invio di raccomandata informativa; il termine per impugnare decorre dal ricevimento o, in mancanza, dopo 10 giorni dalla spedizione.

  • C.M. Agenzia Entrate 05/08/2011 n. 41/E

    interpretazione dell'Agenzia relativa alla modifica introdotta dal D.L. n.98/2011

    La circolare chiarisce che l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo, contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, non è più facoltativa ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio per l'ufficio.

  • DPR 30 settembre 1973, n. 602 - art. 36-bis; DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54-bis

    norme richiamate in relazione alle iscrizioni a ruolo

    Richiamate come contesto normativo delle modalità di iscrizione a ruolo; le modifiche successive hanno comunque reso primaria l'irrogazione contestuale delle sanzioni nell'avviso di accertamento salvo specifiche fattispecie espressamente previste.

Massime di principio

  • Dopo la modifica del D.L. n.98/2011 (vigente dal 29/04/2012) le sanzioni "collegate al tributo" devono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica: un atto sanzionatorio separato è nullo.
  • Alla contestazione di tardività del ricorso occorre verificare quale regime di notifica sia stato applicato: irreperibilità assoluta (art.60 DPR 600/73) vs irreperibilità relativa (art.140 c.p.c.) producono effetti diversi sui termini (8 giorni di giacenza vs perfezionamento al ricevimento o dopo 10 giorni).
  • Se l'ufficio ha qualificato erroneamente la notifica come per irreperibilità assoluta quando la situazione è relativa, il termine di impugnazione può essere ritenuto non decorso; conviene produrre prova del ricevimento della raccomandata informativa o contestare la giacenza di 8 giorni.
  • La nullità dell'atto sanzionatorio separato è di natura formale: l'atto deve essere annullato indipendentemente dal merito dell'accertamento tributario, pertanto il contribuente ha buone possibilità di successo se l'ufficio ha emesso sanzioni con atto separato dopo il 29/04/2012.
  • In situazioni analoghe è opportuno impugnare sia la fondatezza delle notifiche sia la legittimità formale dell'atto di irrogazione della sanzione; citare la circolare 41/E/2011 e la giurisprudenza di supporto può rafforzare l'eccezione.
  • La compensazione delle spese è possibile: se il ricorso è accolto per vizi formali e sostanziali derivanti da condotte dell'ufficio, il giudice può decidere per la compensazione.

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