Regolamento (UE) 2017/597
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/597 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Estepa". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, ha disposto l’approvazione della modifica. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Estepa"
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Estepa", registrata nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare proposta dalla Spagna e approvata dalla Commissione dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Estepa"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/597 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Estepa". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Spagna per aggiornare il disciplinare della denominazione già registrata.
Procedura di esame e pubblicazione della domanda
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Il considerando finale evidenzia che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che la modifica del disciplinare dovesse essere approvata e ha adottato il regolamento di esecuzione in commento.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Estepa". Non vengono riprodotte nel testo le modifiche tecniche del disciplinare, ma si rinvia alla versione pubblicata.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Estepa" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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