Cassazione Penale, Ordinanza n. 39318/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una fattispecie in materia di stupefacenti. Il ricorso conteneva un motivo unico con cui si contestavano la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili ritenuti riservati al giudice di merito. In particolare, il ricorrente censurava l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la coltivazione dovesse essere riqualificata come fatto lieve. La Corte rileva che le censure erano generiche e volte a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico introducesse censure attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, profili rimessi al giudice di merito, il quale aveva reso una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici. Quanto alla richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio di valutazione complessiva di tutti i parametri legali; nel caso concreto, il dato quantitativo (2995 dosi singole di marijuana) e le modalità organizzate della coltivazione, anche in ragione dei mezzi impiegati, risultavano incompatibili con il fatto lieve. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
L'ipotesi del fatto lieve va valutata considerando unitariamente dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se anche uno solo degli indici risulta negativamente assorbente, ogni altra considerazione diviene irrilevante.
art. 616 c.p.p.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- L'ipotesi di lieve entità prevista in materia di stupefacenti deve essere verificata alla luce di tutti i parametri indicati dalla legge; il giudizio è negativo quando uno degli indici, da solo, assuma valore decisivo in senso ostativo.
- In presenza di una coltivazione di stupefacenti con dato ponderale elevato e modalità organizzate della condotta, può legittimamente escludersi la sussistenza del fatto lieve.
- La motivazione del giudice di merito è immune da censure in cassazione quando risulti congrua, adeguata e fondata su corrette massime di अनुभवienza, senza vizi logici manifesti.
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