Cassazione Civile, Ordinanza n. 04221/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia non riguarda il merito dell'avviso di accertamento IRAP 2008, già definito con precedente ordinanza di cassazione, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di quell'ordinanza. I ricorrenti hanno dedotto che, nella precedente pronuncia, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, coerentemente con la motivazione, aveva posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'amministrazione soccombente; tuttavia, nel dispositivo compariva anche una frase successiva e incompatibile, con cui le spese venivano dichiarate integralmente compensate tra le parti. Si è quindi chiesta la soppressione di tale inciso, per eliminare la contraddizione meramente materiale. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non ha opposto difese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che, dalla stessa motivazione della precedente ordinanza, risultava chiaro che le spese del giudizio di legittimità dovevano essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, soccombente in entrambi i gradi di merito; pertanto, l'inciso del dispositivo che dichiarava la compensazione integrale delle spese era frutto di mero errore materiale e andava eliminato. La Corte ha anche ricordato che il procedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non comporta statuizioni sulle spese del procedimento stesso.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per chiedere la correzione di un errore materiale contenuto in un'ordinanza della Corte di cassazione.
richiamato come base procedimentale della precedente ordinanza definitoria, dichiarata estinta a seguito del decorso del termine dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata.
richiamato nella motivazione della precedente ordinanza per la regolazione delle spese, poste a carico della ricorrente amministrazione.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione contenga una clausola manifestamente inconciliabile con la motivazione e con il resto del decisum, la parte interessata può ottenere la correzione dell'errore materiale mediante il rimedio apposito, senza riapertura del merito.
- L'errore materiale è ravvisabile anche quando il testo dispositivo contenga un inciso aggiunto o rimasto per mero refuso che contraddice in modo evidente la statuizione principale sulle spese.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, di natura amministrativa, non si provvede alla liquidazione o alla regolazione delle spese del procedimento stesso.
- La regolazione delle spese del giudizio di legittimità deve essere coerente con la soccombenza e con la motivazione della decisione; un contrasto interno meramente redazionale può essere eliminato senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.
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