Cassazione Civile, Ordinanza n. 19672/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente sanitario)
La controversia
Un dirigente di area sanitaria-amministrativa aveva agito in giudizio per ottenere differenze di retribuzione di posizione per il periodo luglio 1998 - novembre 2004, sostenendo che gli incarichi effettivamente svolti fossero assimilabili alla direzione di una struttura semplice e che, dunque, gli spettasse un trattamento economico superiore a quello percepito. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'azienda sanitaria al pagamento della somma richiesta. In appello, però, la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto non applicabile la disciplina contrattuale invocata dal lavoratore prima dell'adozione dell'atto aziendale del 22.10.2004, reputando necessario, per riconoscere la retribuzione di posizione, che la struttura organizzativa fosse stata formalmente costituita tramite atto aziendale ai sensi della normativa di settore. Nel ricorso per cassazione, il dirigente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 54 del CCNL 5.12.1996, sostenendo che la sentenza impugnata avesse richiamato principi non pertinenti alle posizioni organizzative e, soprattutto, avesse erroneamente escluso l'applicazione della disciplina collettiva transitoria che, per il periodo anteriore all'atto aziendale, rinviava alle fasce retributive previste dal CCNL 1996 in relazione alle concrete responsabilità e caratteristiche della struttura assegnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che la decisione impugnata avesse errato nel considerare la mancata adozione dell'atto aziendale come elemento di per sé preclusivo di ogni accertamento, senza verificare in concreto quale fosse la disciplina collettiva applicabile ratione temporis e senza compiere il necessario giudizio di fatto sul grado di autonomia e responsabilità della struttura cui il dirigente era assegnato. La causa dovrà quindi essere riesaminata dal giudice di rinvio, che dovrà accertare, alla luce del contratto collettivo applicabile nel periodo considerato e dell'organizzazione effettiva dell'azienda sanitaria, se le mansioni e responsabilità svolte dal dirigente giustifichino o meno la domanda di differenze retributive; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 112 c.p.c.
è invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata dalla sentenza d'appello, ma la Corte di cassazione accoglie il ricorso per l'erronea applicazione della disciplina collettiva e per il mancato accertamento in fatto.
artt. 53 e 54 CCNL 5.12.1996
la Corte ne valorizza il contenuto per affermare che la retribuzione di posizione dipende dagli incarichi di direzione di struttura e dalle relative fasce, da determinarsi in concreto in base alle caratteristiche della struttura e alle responsabilità assunte.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
è richiamato dalla sentenza d'appello per affermare la necessità della costituzione, tramite atto aziendale, delle strutture organizzative; la Cassazione chiarisce che tale dato non è di per sé dirimente per il periodo anteriore all'atto aziendale.
art. 27, comma 10, CCNL 8 giugno 2000
"Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 54, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all'art. 55 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato n. 1."
stabilisce una disciplina transitoria: prima dell'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi devono essere ricondotti alle corrispondenti fasce del CCNL 1996, senza che la sola mancanza dell'atto escluda il riconoscimento economico.
Massime di principio
- Quando una disciplina collettiva prevede un regime transitorio in attesa dell'atto organizzativo aziendale, il giudice deve applicare la corrispondenza prevista dal contratto e verificare in concreto la natura dell'incarico, non potendo escludere automaticamente il diritto al trattamento economico per il solo fatto che l'atto aziendale sia stato adottato successivamente.
- Ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione per incarichi dirigenziali sanitari, occorre un accertamento di fatto sulle caratteristiche della concreta struttura di assegnazione, sul grado di autonomia e sulle responsabilità effettivamente svolte dal dirigente.
- La qualificazione di un incarico come direzione di struttura semplice o come incarico professionale non può essere compiuta in astratto, ma richiede la verifica delle mansioni concretamente esercitate e del loro inquadramento nella disciplina contrattuale applicabile ratione temporis.
- L'adozione tardiva dell'atto aziendale non è, di per sé, ostativa alla valutazione delle differenze retributive maturate nel periodo precedente, se il contratto collettivo prevede criteri di corrispondenza tra incarichi e fasce economiche prima dell'assetto organizzativo formalizzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19579/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19597/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19614/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →