Sentenza del 17/07/2015 n. 15022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che l'atto notificato il 28 aprile 2005 fosse un nuovo avviso di accertamento, autonomamente impugnabile, emesso dopo la prima istanza di accertamento con adesione. Di conseguenza, secondo la contribuente, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 avrebbe dovuto decorrere da tale atto, tenendo conto anche della sospensione collegata al procedimento di accertamento con adesione. Il ricorso per cassazione è stato però formalmente fondato sul vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, anziché sulla violazione delle norme processuali applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura riguardava, nella sostanza, una questione di corretta applicazione di norme processuali, in particolare sul termine per impugnare l'avviso di accertamento e sulla sospensione derivante dall'accertamento con adesione. Tale questione avrebbe dovuto essere dedotta mediante il motivo previsto dall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., relativo all'error in procedendo, e non mediante il vizio di motivazione previsto dal n. 5. La pronuncia di inammissibilità è rimasta quindi ferma e la società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario
Il ricorso contro l'atto tributario deve essere proposto entro il termine perentorio decorrente dalla notificazione dell'atto impugnabile, salvo le sospensioni previste dalla legge.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 12
sospensione del relativo termine per effetto dell'istanza di accertamento con adesione
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce effetti sulla decorrenza del termine per impugnare l'atto, secondo le condizioni e la durata previste dalla disciplina dell'istituto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
nullità della sentenza o del procedimento
Le violazioni delle norme processuali, compresi gli errori relativi alla verifica della tempestività o ammissibilità del ricorso, devono essere denunciate mediante il motivo per error in procedendo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio di motivazione non è il mezzo corretto per contestare direttamente l'applicazione di una norma processuale o la valutazione della tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda termini processuali, decorrenza, sospensione o ammissibilità del ricorso, occorre dedurre una violazione processuale e individuare il corretto motivo di impugnazione, non limitarsi a denunciare una motivazione insufficiente o contraddittoria.
- In materia tributaria è essenziale qualificare correttamente l'atto ricevuto: un nuovo avviso di accertamento può avere un termine autonomo di impugnazione, mentre una mera comunicazione o un provvedimento interno può non riaprire i termini.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione può sospendere il termine per impugnare, ma il contribuente deve calcolare con precisione decorrenza, durata della sospensione e scadenza finale.
- In cassazione la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare il rispetto delle norme processuali, ma il ricorso deve essere formulato secondo il corretto paradigma normativo: un errore nella scelta del motivo può determinare l'inammissibilità senza esame della questione sostanziale.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando la controversia non viene esaminata nel merito per un vizio di ammissibilità.
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