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Ordinanza

Ordinanza n. 1882/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle somme attribuite con ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari del 10 luglio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Con due ricorsi riuniti, due creditori hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme emessa il 10 luglio 2023 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, chiedendo che l’ASP di Cosenza fosse ordinata a pagare gli importi assegnati. L’ASP ha dedotto l’impossibilità di eseguire l’ordinanza a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente esecutato. Il debitore esecutato, destinatario dell’integrazione del contraddittorio disposta dal TAR, non si è costituito.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso le domande di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’ASP di Cosenza. L’Azienda dovrà depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione che indichi la data esatta di cessazione del rapporto di lavoro del debitore esecutato, spieghi perché non siano stati effettuati accantonamenti dopo la notifica del pignoramento presso terzi e precisi lo stato della liquidazione del TFR. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche coinvolte nel presente giudizio.

    La disposizione è richiamata quale base per ordinare l’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche coinvolte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche coinvolte nel presente giudizio.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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