Cassazione Penale, Ordinanza n. 30241/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione connotata da colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già giudicati separatamente. Sosteneva che il giudice avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di accertamento dell'unicità del disegno criminoso, che sarebbe stata ravvisabile nel caso concreto per l'omogeneità delle condotte e l'identità del modus operandi. La Corte, però, ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i principi consolidati: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi sulla sola omogeneità delle violazioni o sulla contiguità spazio-temporale; nel caso concreto, la distanza temporale di diversi anni tra i fatti, pur omogenei, giustificava il diniego della continuazione. Da ciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo all'esito di una verifica rigorosa dell'originaria programmazione dei reati successivi nel medesimo disegno criminoso.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo incidentalmente come riferimento processuale nella formula del provvedimento, senza specifica incidenza decisoria autonoma.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità connotati da colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, la prova che già al momento del primo reato fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi.
- L'omogeneità delle condotte, l'identità del modus operandi, la contiguità spazio-temporale e la similarità del bene giuridico offeso sono solo indici sintomatici, non essendo di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- In presenza di reati commessi a distanza temporale significativa, può presumersi l'assenza di una progettazione originaria comune, salvo prova contraria idonea a superare tale presunzione.
- La valutazione degli indici dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e immune da travisamenti di fatto.
- Il diniego della continuazione può fondarsi anche su un singolo elemento fattuale decisivo, purché il giudice dia conto di aver esaminato in modo completo gli indicatori prospettati dalla difesa o comunque emersi dagli atti.
Come è indicizzato
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