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Circolare

Circolare numero 50 del 25-03-2024

Con la presente circolare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e informativi, si illustra il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia e dell’assicurazione economica di maternità, degli assegni per il nucleo familiare e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), elencate rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, con riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato. Vengono altresì fornite indicazioni in merito al riconoscimento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione del massimale contributivo ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (effetto da competenza luglio 2023) a seguito della norma di interpretazione autentica introdotta dal decreto‑legge n.145/2023. Fornisce indicazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens (elemento EccMassSport e relativi sottoelementi) per esporre le quote di retribuzione eccedenti il massimale e per il versamento delle contribuzioni assistenziali dovute (compreso FIS e Fondo di garanzia TFR). Contiene inoltre le modalità di regolarizzazione per i periodi pregressi (luglio‑ottobre 2023 e successivi).

Istruzioni operative Uniemens e versamento contributi eccedenti il massimale per i lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

La riforma del lavoro sportivo (d.lgs. 36/2021, art.33) estende tutele previdenziali ai lavoratori sportivi; la legge di conversione del d.l. 145/2023 ha chiarito che ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo si applica il massimale annuo della base contributiva. Decorrenza operativa per la determinazione della base imponibile: periodo di competenza luglio 2023.

Distinzione 'nuovi' e 'vecchi' iscritti e massimali 2024

Per i 'nuovi iscritti' (senza anzianità al 31/12/1995) i contributi di malattia (2,22%), maternità (0,46%), ex CUAF (0,68%) e NASpI (1,61%) si calcolano entro il massimale annuo (2024: 119.650,00 euro). Per i 'vecchi iscritti' (con anzianità al 31/12/1995) si applica il massimale annuo diviso per 312: massimale giornaliero 2024 = 383,00 euro.

Effetti sul calcolo delle prestazioni

Le indennità di malattia e maternità sono commisurate ai versamenti effettuati entro i massimali; per anticipo e conguaglio datori di lavoro applicano la disciplina AGO generale e devono considerare il limite giornaliero aggiornato annualmente.

Obblighi di versamento per quote eccedenti

Il datore di lavoro resta tenuto al versamento, anche sulla quota eccedente il massimale, della contribuzione per il Fondo di garanzia TFR (0,20% se matura il TFR) e del Fondo di integrazione salariale FIS (0,50% per aziende fino a 5 dipendenti; 0,80% per aziende oltre 5). Accantonamento Fondo di Tesoreria secondo art.2120 c.c. se ricorrenti i presupposti.

Istruzioni Uniemens per esposizione eccedenze

Continuare a usare la sezione EccMassSport con i sottoelementi ImpEccMass1Sport, ContrEccMass1Sport, ContrSolidarietaSport, ImpEccMass2Sport e ContrEccMass2Sport. ImpEccMass1Sport: per 'SZ' (vecchi) imponibile mensile tra massimale giornaliero 383,00 e massimale giornaliero superiore 2.796,00; per 'ST' (nuovi) imponibile annuo tra 119.650,00 e 872.251,00. ContrEccMass1Sport: contribuzione assistenziale calcolata su tale imponibile. ImpEccMass2Sport: imponibile eccedente il secondo massimale (SZ oltre 2.796,00 giornalieri; ST oltre 872.251,00 annui). ContrEccMass2Sport: contribuzione assistenziale su quell'eccedenza.

Regolarizzazioni per periodi pregressi e codici da usare

Per recupero contributi relativi a luglio‑ottobre 2023 usare flussi di regolarizzazione sui periodi con codici M048 o M050 indicando gli imponibili non eccedenti; verranno restituite le somme delle contribuzioni minori. Per versamento FIS relativo a luglio 2023‑marzo 2024 utilizzare i codici M052 (aziende >5 dipendenti) o M039 (aziende ≤5), inserendo N, AnnoMese, imponibile eccedente e importo del versamento. Per periodi successivi a novembre 2023 gli importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite nota di rettifica. I codici M052/M039 possono essere valorizzati solo sulle denunce di competenza del mese successivo alla pubblicazione della circolare. Datori che hanno sospeso/cessato attività devono usare la procedura regolarizzazioni Uniemens/Vig per l'ultimo mese di attività.

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