Cassazione Penale, Sentenza n. 27373/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ricorre contro l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato il riesame avverso la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal GIP. La vicenda fattuale riguarda un episodio nel quale l'indagato, insieme ad altri familiari, avrebbe reagito con violenza e minacce di morte, brandendo un martello, nei confronti dei carabinieri impegnati in una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del figlio, finalizzata alla ricerca di elementi utili in relazione a un procedimento per tentato omicidio e, in particolare, all'eventuale apprensione di un telefono cellulare. Con il primo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 393-bis c.p. e carenza di gravi indizi, sostenendo che la reazione fosse scriminata perché diretta a contrastare un atto arbitrario dei pubblici ufficiali: la richiesta di esibizione/consegna del cellulare sarebbe stata illegittima, priva di adeguata base normativa e di motivazione, e comunque il ricorrente avrebbe versato in errore di fatto, ritenendo di trovarsi davanti a un sopruso. Con il secondo motivo lamenta vizi motivazionali e mancanza delle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione e valorizzando il proprio atteggiamento collaborativo e di resipiscenza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, perché la richiesta di consegna del cellulare si collocava nell'ambito delle attività di iniziativa della polizia giudiziaria ex artt. 348 e 55 c.p.p. e non risultava affatto connotata da arbitrarietà; in ogni caso, anche a voler ipotizzare un'illegittimità dell'atto, la reazione violenta e minacciosa descritta era del tutto sproporzionata e quindi non scriminabile ai sensi dell'art. 393-bis c.p., neppure in forma putativa, mancando specifici dati di fatto idonei a fondare un ragionevole errore sul fatto. Il secondo motivo è parimenti aspecifico, poiché la motivazione cautelare è ritenuta adeguata: il pericolo di reiterazione è desunto dalle modalità della condotta, indicative di scarso autocontrollo, e dai precedenti specifici dell'indagato, elementi non neutralizzati dalle scuse tardive. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale è applicabile solo in presenza di un comportamento oggettivamente illegittimo e disfunzionale dell'agente; può operare anche in via putativa, ma solo se l'errore riguarda il fatto e si fonda su dati concreti idonei a rendere ragionevole il convincimento di trovarsi dinanzi a un atto arbitrario. La reazione deve comunque essere strettamente proporzionata.
art. 41 TULPS
La perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni viene richiamata dalla difesa come contesto dell'operato dei militari, ma la Corte esclude che la richiesta di esibizione del cellulare si collochi in tale ambito.
art. 348 c.p.p.
La polizia giudiziaria può compiere attività di iniziativa anche in via parallela e integrativa rispetto alle indagini, raccogliendo elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
art. 55 c.p.p.
Le funzioni della polizia giudiziaria comprendono il compito di ricercare gli elementi di prova e di svolgere gli accertamenti necessari anche dopo la comunicazione della notizia di reato.
art. 354 c.p.p.
È evocato dalla difesa per contestare la legittimità dell'attività svolta, ma la Corte ritiene non pertinente la censura poiché la richiesta di esibizione del cellulare è ricondotta ad attività di iniziativa della polizia giudiziaria.
art. 59, comma quarto, c.p.
La causa di giustificazione invocata in forma putativa richiede un errore di fatto, non un errore di diritto nella qualificazione di un atto come arbitrario.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 55 c.p.p.
Viene richiamato anche per affermare che la polizia giudiziaria può raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e informare prontamente il pubblico ministero delle attività svolte.
Massime di principio
- La scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale non richiede che l'agente pubblico persegua consapevolmente un arbitrio: è sufficiente un comportamento oggettivamente illegittimo e disfunzionale rispetto al fine del potere esercitato. Tuttavia, in assenza di arbitrarietà oggettiva, la reazione del privato non è giustificata.
- L'operatività dell'art. 393-bis c.p. in forma putativa presuppone un errore sul fatto, sorretto da specifici dati concreti che rendano ragionevole il convincimento erroneo; non basta un mero errore di qualificazione giuridica dell'atto come illegittimo o arbitrario.
- Anche quando si invochi un atto arbitrario del pubblico ufficiale, la reazione privata deve essere strettamente proporzionata e limitata a ciò che è necessario per esercitare il diritto indebitamente compresso; condotte violente o intimidatorie eccedenti tale limite restano punibili.
- Le attività di iniziativa della polizia giudiziaria possono essere svolte in modo parallelo e integrativo rispetto alle indagini, anche dopo la notizia di reato, purché finalizzate alla raccolta di elementi utili e all'individuazione del responsabile.
- In sede cautelare, il pericolo di reiterazione può essere motivatamente desunto dalle modalità concrete della condotta e dai precedenti specifici dell'indagato; le mere scuse o dichiarazioni di resipiscenza non sono di per sé sufficienti a escluderlo se non accompagnate da elementi concreti di effettivo mutamento della personalità.
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