Cassazione Civile, Sentenza n. 34870/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulle somme dovute a titolo di compenso professionale per progettazione architettonica: l'architetto Fraracci aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per lire 1.464.802.626, la società opponente (poi incorporata in Fintecna) oppose il decreto sostenendo diverse eccezioni. Le questioni principali riguardavano la validità di clausole contrattuali che prevedevano la liquidazione del compenso solo in caso di effettivo finanziamento e realizzazione delle opere, la possibilità di derogare ai minimi tariffari professionali e la presunta violazione del principio di buona fede da parte della concessionaria nella gestione dei finanziamenti e degli adempimenti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Fraracci. In precedenza la Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto valida la convenzione del 13/02/1991 e le clausole che condizionavano il pagamento del compenso alla concessione dei finanziamenti e alla realizzazione delle opere; aveva pertanto dichiarato l'inesigibilità dell'integrale compenso per le opere non realizzate e confermato la limitazione al riconoscimento di solo alcuni acconti. Il consulente tecnico d'ufficio aveva quantificato il compenso complessivo spettante (per Fraracci e la società Medea) in lire 621.555.855 (circa euro 321.006,79), importo ritenuto conforme alla convenzione e alle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso: questioni nuove non sollevate in grado di merito, norme successive non applicabili retroattivamente, principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari non applicabile al caso (relazione con enti pubblici/concessioni) e assenza di prova di violazione della buona fede. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di cassazione (liquidate in euro 7.000 più 200 oltre accessori).
Norme richiamate
legge 5 maggio 1976, n. 340
presente nel testo come base normativa sui minimi tariffari
richiamata come norma che originariamente poneva i minimi tariffari, ma la Corte rileva che l'inderogabilità è stata poi interpretata e limitata da norme successive e dall'interpretazione autentica; non impedisce la validità di patti derogatori stipulati anteriormente a norme successive che dichiarano nullità
legge 1 luglio 1977, n. 404, art. 6
citata come interpretazione autentica della legge n. 340/1976
la Corte ricorda che l'art. 6 ha limitato l'applicazione dell'inderogabilità dei minimi ai soli rapporti tra privati, escludendo automaticamente la sua operatività piena nei rapporti con enti pubblici o in regime di concessione
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12-bis
menzionato nel contesto delle normative successive sulla materia tariffaria
richiamato come parte della disciplina che non impedisce la derogabilità delle tariffe nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici/concessionarie e non travolge la autonomia negoziale delle parti
legge 64/1986 (interventi straordinari Mezzogiorno) e delibera CIPE 29/12/1986
cite dalla parte ricorrente
la Corte osserva che tali norme non prevedono l'inderogabilità delle tariffe né la nullità automatica dei patti contrari; inoltre la questione è stata ritenuta novità non tempestivamente sollevata in grado di merito
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17 comma 14-quater
richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità dei patti contrari ai minimi tariffari
la Corte dichiara il motivo infondato: la norma è successiva alla convenzione del 1991 e non può essere applicata retroattivamente per annullare patti validi al tempo della loro stipulazione; inoltre la disciplina della nullità non opera retroattivamente salvo espressa previsione
art. 11 delle preleggi (principio di irretroattività delle leggi)
richiamato in motivazione
usato per affermare che l'introduzione di una nuova causa di nullità non può retroagire per invalidare contratti stipulati prima della sua entrata in vigore
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)
richiamato in riferimento ai motivi di cassazione
utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, omessa valutazione di fatto, motivazione contraddittoria) e per giustificare l'ampio sindacato limitato della Corte di legittimità sui fatti e sulle valutazioni di merito
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato dalla ricorrente per denunciare contraddittorietà della motivazione
la Corte valuta la motivazione della sentenza di merito come chiara e non contraddittoria; il vizio di 'motivazione apparente' non risulta e la censura viene rigettata
legge 4 marzo 1958, n. 143 (citata nel contesto dell'inderogabilità)
menzionata nel confronto normativo sui minimi
richiamata marginalmente nella ricostruzione storica delle disposizioni sui minimi tariffari; non altera la conclusione sulla derogabilità nei rapporti con enti pubblici/concessionarie
Massime di principio
- Le clausole contrattuali che condizionano il pagamento del compenso professionale alla concessione del finanziamento e alla effettiva realizzazione delle opere sono valide se risultano chiare e frutto di autonoma pattuizione delle parti; in tal caso il compenso completo non è dovuto per opere non realizzate, salvo diversi accordi.
- La disciplina dei minimi tariffari e la loro inderogabilità vanno valutate alla luce del tempo di stipula del contratto: norme successive che rendono inderogabili i minimi non operano retroattivamente a invalidare patti precedentemente validi, salvo espressa disposizione contraria.
- La regola dell'inderogabilità dei minimi tariffari si applica in via principale ai rapporti tra privati; nei rapporti con enti pubblici o con concessionarie che agiscono in regime particolare la deroga negoziale può essere ritenuta legittima se conforme alle regole dell'epoca e alla autonomia contrattuale.
- Per ottenere la riforma di valutazioni di merito (ad es. prova di violazione della buona fede o ricostruzione fattuale) la Cassazione richiede vizi di diritto o motivazione manifestamente assente o contraddittoria; una mera diversa rivalutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non ammissibile in cassazione.
- Le eccezioni basate su norme speciali o delibere amministrative (es. CIPE) devono essere tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di merito; questioni sollevate per la prima volta in cassazione o non dibattute nel merito sono spesso dichiarate inammissibili.
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