Cassazione Penale, Sentenza n. 17491/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Improcedibilità dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.: il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza cautelare genetica è viziata per omesso interrogatorio preventivo e che tale nullità non poteva essere considerata sanata per il solo fatto che l'eccezione non era stata sollevata durante l'interrogatorio di garanzia svolto successivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia l'ordinanza genetica del GIP, con conseguente cessazione dell'efficacia della misura coercitiva. Ha motivato la decisione richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 15/01/2026, secondo cui l'omissione dell'interrogatorio preventivo costituisce una nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio anche se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo in determinate ipotesi. La Corte afferma che, se previsto, la sua omissione è sanzionata come vizio del provvedimento genetico.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Viene qualificata come norma che definisce le nullità a regime intermedio; l'omissione dell'interrogatorio preventivo rientra in questa categoria e non è automaticamente sanata dalla mancata eccezione nella fase successiva.
art. 180, cod. proc. pen.
Regola la rilevabilità delle nullità; la Corte richiama il regime di rilevabilità previsto per le nullità a regime intermedio, che possono essere dedotte anche in sede di riesame e rilevate d'ufficio.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la sanzione della nullità per l'omissione dell'interrogatorio preventivo quando questo è obbligatorio, collegandosi al vizio del provvedimento genetico.
Sezioni Unite, decisione del 15/01/2026
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che l'omissione del previo interrogatorio, ove previsto dall'art. 291, integra una nullità a regime intermedio deducibile dinanzi al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio, anche se non eccepita nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025 (Bellomunno)
Orientamento che considerava l'obbligo dell'interrogatorio preventivo regola generale la cui omissione incide sul titolo genetico della misura cautelare.
Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025 (Stomaci)
Analogo orientamento giurisprudenziale che sottolinea la necessità dell'interrogatorio preventivo e la rilevanza della sua omissione ai fini della validità dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- Se l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. prescrive l'interrogatorio preventivo, la sua omissione configura una nullità del provvedimento genetico (nullità a regime intermedio) e può essere dedotta anche per la prima volta in sede di riesame.
- La mancata eccezione durante l'interrogatorio di garanzia non preclude la deduzione della nullità in sede di riesame: il riesame è la sede deputata al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo non è surrogabile da altri adempimenti; se ricorre, la misura cautelare può essere annullata senza rinvio e cessa la sua efficacia.
- È comunque opportuno, per tutela dell'interessato, sollevare l'eccezione già in sede di interrogatorio di garanzia; tuttavia la mancata tempestiva eccezione non comporta preclusione assoluta alla tutela in sede di riesame.
- Quando si valuti la legittimità di una misura cautelare, occorre verificare non solo i requisiti sostanziali (gravi indizi, esigenze cautelari) ma anche il rispetto dei presupposti procedurali obbligatori, come l'interrogatorio preventivo quando previsto.
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