Sentenza n. 1377/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 357/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per annualità pregresse
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 357/2024 del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500 annui, e all’altro ricorrente per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sempre per € 500 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a rendere disponibile la carta o un equivalente. Hanno dedotto il persistente mancato adempimento, chiedendo anche gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025 e il ricorso per ottemperanza notificato il 7 agosto 2025.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha verificato che il titolo è passato in giudicato e che, al momento dell’azione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere eseguito il giudicato, ne ha accertato la persistente inottemperanza e gli ha ordinato di riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha riconosciuto gli interessi legali dal dovuto al saldo: la pronuncia da eseguire attribuiva la maggiore tra interessi e rivalutazione, ma in ottemperanza i ricorrenti hanno chiesto gli interessi; accordare la rivalutazione, maggiore, avrebbe oltrepassato la domanda. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di completare l’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Spese a carico del Ministero: € 800, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
La sentenza della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Cremona del 23.7.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi della disposizione richiamata, quando il titolo di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso prima della notificazione del ricorso.
art. 114 c.p.a.
Pertanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
La liquidazione delle spese può tener conto della serialità di controversie identiche patrocinate dai medesimi difensori: la ripartizione e standardizzazione dell’attività giustificano una riduzione proporzionale dei compensi.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza fondato su un titolo giurisdizionale presuppone che il titolo sia passato in giudicato e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, quando applicabile alle amministrazioni contemplate dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarne l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento; il commissario opera quale ausiliario del giudice e può adottare gli atti necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può attribuire una somma maggiore di quella richiesta, anche se il titolo esecutivo riconosce un importo superiore: l’attribuzione eccedente la domanda violerebbe il principio dispositivo e darebbe luogo a pronuncia ultra petita.
- Nella liquidazione delle spese può rilevare la serialità di giudizi sostanzialmente e processualmente identici patrocinati dagli stessi difensori, quando abbia consentito la standardizzazione dell’attività e la riduzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun ricorso.
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