Cassazione Civile, Ordinanza n. 17447/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso all'esito di procedura DOCFA, con cui l'Ufficio aveva rettificato la categoria proposta E/9 in D/7 per due vasche di accumulo dell'acquedotto site in località Sapegna. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che la CTR avesse confermato indebitamente la categoria E valorizzando l'assenza di fine di lucro e la destinazione a pubblico servizio, invece delle caratteristiche oggettive del bene; ha inoltre contestato il richiamo al fine di lucro come criterio per il gruppo D. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione degli atti amministrativi, assumendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché emesso in un procedimento DOCFA fortemente partecipativo, nel quale basta l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non vi sia disconoscimento dei fatti dichiarati dal contribuente. Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto necessario il previo sopralluogo, sostenendo che la normativa catastale consente l'accertamento anche senza visita, se la dichiarazione DOCFA contiene gli elementi necessari e, per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può fondarsi sulla documentazione disponibile senza sopralluogo.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi ritenuti fondati. Ha affermato, da un lato, che nel procedimento DOCFA l'avviso di classamento è adeguatamente motivato quando l'Ufficio si limita a indicare i dati amministrativo-censuari e la diversa categoria e rendita, se non vengono contestati gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma solo rivalutati tecnicamente; la mancata allegazione o riproduzione della stima non integra di per sé difetto di motivazione e il previo sopralluogo non è necessario nei casi di classamento fondato su stima diretta e su documentazione già disponibile, in assenza di nuove variazioni edilizie. Dall'altro lato, ha ribadito che gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, ove inseriti in un servizio idrico gestito secondo criteri di economicità e con attitudine a remunerare i fattori produttivi, non rientrano nella categoria E ma nel gruppo D, in particolare D/7; è irrilevante che il servizio abbia finalità pubbliche o che sia gestito da una società partecipata senza fine di lucro. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente e conferma della legittimità dell'avviso. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge relativi al classamento catastale e alla motivazione dell'avviso.
L. n. 212/2000
Richiamata dalla ricorrente come fonte dei principi in tema di obbligo motivazionale degli atti tributari.
L. n. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.
d.l. n. 853/1984 conv. in l. n. 17/1985
Richiamato come base normativa della disciplina catastale e della scheda di accatastamento.
D.M. n. 701/1994
Richiamato in relazione alle dichiarazioni DOCFA e alla possibilità di accatastamento senza visita sopralluogo.
r.d.l. n. 652/1939
Indicata come norma fondamentale del classamento catastale, da applicare secondo le caratteristiche oggettive dell'immobile.
D.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per la disciplina del classamento catastale e della stima diretta degli immobili.
d.l. n. 953/1982 conv. in l. n. 53/1983
Richiamato dalla ricorrente e interpretato dalla Corte nel senso che non introduce un criterio autonomo del fine di lucro per distinguere le categorie D ed E.
L. n. 262/2006, art. 2, comma 40
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
La Corte ne ricava l'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale di immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale.
L. n. 36/1994, art. 9, comma 1
Richiamata per evidenziare che il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 141
Richiamato per affermare che il servizio idrico integrato comprende fognatura e depurazione e deve essere gestito secondo efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 154, comma 1
Richiamato per qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo e non come mero prelievo autoritativo.
D.Lgs. n. 267/2000, art. 113
Richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e s)
Richiamato per la riconduzione del servizio idrico integrato alle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva statale.
art. 2050 c.c.
Richiamato nel quadro argomentativo per indicare il requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale secondo criteri di economicità.
Massime di principio
- Nel procedimento DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto, in via generale, con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della categoria/rendita attribuite quando l'Ufficio non contesti i fatti dichiarati dal contribuente ma compia solo una diversa valutazione tecnica degli stessi.
- Se l'amministrazione contesta elementi di fatto diversi da quelli indicati nella dichiarazione, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica e deve indicare specificamente le difformità riscontrate, per consentire la difesa del contribuente e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Nel classamento catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta dell'Ufficio può costituire base motivazionale sufficiente anche senza allegazione integrale alla cartella o all'avviso, purché l'atto renda conoscibile il percorso valutativo seguito.
- Il previo sopralluogo non è un requisito generale e necessario del classamento catastale; in assenza di variazioni edilizie o quando il classamento deriva da denuncia DOCFA e da documentazione già disponibile, l'Amministrazione può legittimamente procedere sulla base degli atti e delle risultanze documentali.
- Ai fini della distinzione tra categoria E e gruppo D, rilevano le caratteristiche oggettive, funzionali ed economiche dell'immobile, non la sola destinazione a servizio pubblico né la natura pubblica o partecipata del soggetto proprietario o gestore.
- Gli immobili che ospitano impianti industriali di depurazione o smaltimento delle acque reflue, quando inseriti in un servizio gestito con criteri di economicità e con autonomia funzionale e reddituale, vanno classificati nel gruppo D e non nella categoria E.
- La nozione catastale di attività economica è autonoma rispetto alla qualificazione soggettiva dell'ente gestore: un servizio di interesse generale può essere esercitato in forma imprenditoriale e rilevare, ai fini del classamento, come attività economicamente produttiva.
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